Sicurezza dell’approvvigionamento di gas: l’Italia si adegua all’Europa

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 14 

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Con il D.Lgs, l'Italia ha adottato le disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo  2017/1938 del Parlamento e del Consiglio in materia sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

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Sicurezza dell'approvvigionamento di gas: le sanzioni

I soggetti che svolgono attività di impresa di gas naturale, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (Ue) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 20 mila euro. mentre i soggetti di cui al comma 1 che - una volta ricevute le richieste di
informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1938 - non trasmettono entro il termine indicato nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 20 mila euro a 60 mila euro.

 

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 14 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010. (21G00018)

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021)

Vigente al 9 marzo 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in
particolare l'articolo 24, recante principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e
l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in
particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010;
Vista la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2
febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalita' tecniche,
giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per
l'applicazione del meccanismo di solidarieta' ai sensi dell'articolo
13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas;
Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta in data 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che
svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo
economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di
modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo
omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli
obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti
protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento
(UE) 2017/1938".»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della
solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti
civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas,
inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di
istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di
teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione.»;
c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del
sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante
specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di
misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarieta',
come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la
finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli
approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli
stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas.».

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas
naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8
ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.»;
b) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Predisposizioni
dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7, 8,
9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai
sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla
valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti
degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla
valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano
di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a
quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13,
del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di
emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso
lo stesso Ministero.»;
3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di
cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri
interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di
sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle
forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di
concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri
direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo,
adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche,
amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia
fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato
membro richiedente, come previsto dall'articolo 13 del regolamento
(UE) 2017/1938.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente,
stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da
esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate
misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto
della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto
dall'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla
base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177. Tale
compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito
nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i
costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti
giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita'
industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi
derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto
nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in
ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione
tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede,
secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo
intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione
piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni
contenute negli accordi.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure
necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas
naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento
dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata
in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento
(UE) 2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili
azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di
modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda
giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con
una probabilita' statistica almeno ventennale.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una
capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del
controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni
transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione
tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in
territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del
regolamento (UE) 2017/1938.»;
c) all'articolo 42, comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la
seguente:
«f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di
economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti
idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti
nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del
regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono
il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti
e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto
dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».

Art. 3
Sanzioni amministrative

1. I soggetti che svolgono attivita' di impresa di gas naturale, di
cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 6
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che non adempiono agli
obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2017/1938, entro il 15 settembre di ogni anno, sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
20.000,00 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, ricevute le richieste di
informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 7, del
regolamento (UE) 2017/1938, non trasmettono entro il termine indicato
nella richiesta le informazioni o non adempiono all'obbligo di cui al
paragrafo 1 del medesimo articolo, sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro.
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'accertamento
e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure
a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della
solidarieta' sono a carico del sistema del gas naturale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Sicurezza dell'approvvigionamento di gas)

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