Miscele pericolose: cambiano le procedure di notifica prima dell’immissione sul mercato

Il D.M. Salute 28 dicembre 2020 modifica l'allegato XI al decreto legislativo 14 marzo 2003,  n. 65

Miscele pericolose: cambiano le procedure di notifica prima dell'immissione sul mercato. È quanto dispone il decreto ministero della Salute 28 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2021, n. 78.

Il provvedimento modifica l'allegato XI al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. attuativo delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolose.

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Le modifiche stabiliscono due nuove date (1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2024) a decorrere dalle quali sono introdotte nuove modalità di comunicazione per le miscele, rispettivamente, per uso dei consumatori/professionale e per uso industriale.

Sono comunque previste esenzioni per chi avesse inoltrato comunicazioni non conformi all'allegato VIII antecedentemente a queste date.

Destinatarie delle comunicazioni sono l'agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA) e l'Istituto superiore di Sanità (Iss).

Fissato anche l'importo della tariffa concernente l'attività di notifica delle imprese, da  versare annualmente.

Di seguito il decreto ministero della Salute 28 dicembre 2020.

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Decreto ministero della Salute 28 dicembre 2020 

Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo  2003,  n. 65
Nuove procedure di  notifica  delle  miscele  pericolose  prima
dell'immissione sul mercato. (21A01797)

 

in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2021, n. 78

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la

valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze

chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.

1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del

Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,

93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare, l'art. 31 e l'allegato  II,

punto 1.4;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e, in  particolare,  l'art.

45;

Visto il regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del  22  marzo

2017, che modifica il regolamento (CE) n.  1272/2008  del  Parlamento

europeo   e   del   Consiglio    relativo    alla    classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,

mediante l'aggiunta dell'allegato  VIII  relativo  alle  informazioni

armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29

ottobre 2019 che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele

per  quanto  riguarda  le  informazioni  armonizzate  in  materia  di

risposta di emergenza sanitaria;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6   aprile   2007,   n.   46,   recante

«Disposizioni volte a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari  ed

internazionali» e, in particolare, l'art. 5-bis, che:

al comma 1, prevede che  il  Ministero  della  salute,  designato

quale autorita'  competente,  provveda,  d'intesa  con  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero

dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti  previsti

dal suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006;

al comma 3, dispone che, con decreto del Ministero della  salute,

da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico,

con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  la  Presidenza

del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   le   politiche

comunitarie, sia  approvato  il  piano  di  attivita'  riguardante  i

compiti previsti nel  citato  regolamento  (CE)  e  l'utilizzo  delle

relative risorse;

al comma 4, stabilisce che:  «Per  l'esecuzione  delle  attivita'

previste al comma 1, l'autorita' competente si  avvale  del  supporto

tecnico-scientifico dell'Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e

per  i  servizi  tecnici  e  dell'Istituto  superiore   di   sanita'.

Quest'ultimo istituisce, a  tale  scopo,  nell'ambito  delle  proprie

strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche»  (ora  Centro

nazionale sostanze chimiche,  prodotti  cosmetici  e  protezione  del

consumatore);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2009,

  1. 21, concernente  l'esecuzione  delle  disposizioni  di  cui   al

regolamento  (CE)  n.  648/2004  relativo   ai   detergenti   e,   in

particolare, l'art. 3;

Visto  l'accordo  raggiunto,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il  28

febbraio 2008, concernente la definizione di attivita' ed i requisiti

basilari  di  funzionamento  dei  Centri  antiveleni  (rep.  atti  n.

56/CSR);

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  recante

«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla

classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati

pericolosi» e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato

XI, il quale identifica,  tra  l'altro,  i  criteri  per  fornire  le

informazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 5, del predetto decreto,  a

tenore del  quale  «L'allegato  XI  e'  modificato  con  decreto  del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  delle  attivita'

produttive»;

Tenuto conto che in data 3 marzo 2015 la Commissione  europea,  con

apposito  studio  sui  costi  e  benefici  dell'armonizzazione  delle

informazioni che  devono  essere  presentate  ai  Centri  antiveleni,

secondo l'art.  45  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  (CLP),  ha

confermato che l'armonizzazione delle informazioni  da  fornire  agli

organismi  designati,  oltre  a  migliorare  la  risposta  sanitaria,

porterebbe nel complesso a risparmi significativi;

Tenuto conto che con la decisione della  Commissione  C(2018)  5893

del 12 settembre 2018, e' stata incaricata l'Agenzia europea  per  le

sostanze  chimiche  (ECHA)  di  seguito  «Agenzia»,  in   linea   con

l'allegato VIII  parte  A,  paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008 (CLP), di predisporre un  portale  per  la  notifica  delle

miscele pericolose da parte delle imprese  (ECHA  Submission  portal)

nonche' e' stato stabilito che  l'utilizzo  del  citato  portale,  da

parte degli Stati membri, avviene su base volontaria;

Tenuto conto che le  trasmissioni  delle  informazioni  oggetto  di

notifica devono avvenire  per  via  elettronica  in  un  formato  XML

armonizzato, gestito e mantenuto aggiornato dall'Agenzia  e  messo  a

disposizione a titolo gratuito;

Considerato che, al fine di svolgere i propri  compiti,  l'Istituto

superiore di sanita' di cui all'art.  15  del  summenzionato  decreto

legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in combinato  disposto  con  l'art.

45,  paragrafo  1,  del  regolamento   (CE)   n.   1272/2008   (CLP),

necessitando di informazioni sulle  miscele  immesse  sul  mercato  e

classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute

o dei loro effetti  fisici,  ha  adeguato  il  proprio  sistema  alla

ricezione dei dati dall'Agenzia;

Considerato che l'Istituto superiore di sanita', in particolare  il

Centro  nazionale  delle  sostanze  chimiche,  prodotti  cosmetici  e

protezione del consumatore,  quale  organismo  designato  a  ricevere

informazioni ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 65  del

2003 e dell'art. 45 del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  (CLP),  ha

espresso con nota protocollo A00-ISS14/03/2019 000 8669  l'intenzione

di voler accettare l'invio delle  informazioni  di  cui  all'allegato

VIII del regolamento (CE)  n.  1272/2008  (CLP)  solo  attraverso  il

portale europeo dell'Agenzia;

Considerato che l'Istituto superiore di sanita', in particolare  il

Centro  nazionale  delle  sostanze  chimiche,  prodotti  cosmetici  e

protezione del consumatore, si e' adoperato  da  un  punto  di  vista

informatico a  ricevere  le  informazioni  dal  portale  dell'Agenzia

ottenendo   in   data   28   febbraio   2020   il   certificato   per

l'implementazione del sistema «e-Delivery» dal CEF (Connecting Europe

Facility);

Considerato che con  il  richiamato  regolamento  (UE)  2020/11  la

Commissione europea ha ritenuto opportuno differire  dal  1°  gennaio

2020 al 1° gennaio 2021 la prima data di  messa  in  conformita',  al

fine di concedere un periodo di tempo sufficiente  per  elaborare  le

soluzioni necessarie e apportare  le  modifiche  delle  nuove  norme,

nonche' differire alla stessa  data  la  decorrenza  dell'obbligo  di

notifica delle miscele immesse sul mercato per gli usi  professionali

e per i consumatori con le modalita'  di  cui  all'allegato  VIII  al

regolamento (CE) n. 1272/2008;

Dato atto che ai  sensi  del  ricordato  art.  3  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21, ai detergenti  si

applicano le disposizioni di cui all'art. 15 ed all'allegato  XI  del

decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,

indipendentemente dalla loro classificazione;

Ravvisata la necessita' di emendare, a seguito della  modifica  del

regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e  in  particolare  dell'aggiunta

dell'allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in  materia

di risposta di emergenza sanitaria, il  rammentato  allegato  XI  del

decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, onde evitare incertezze sia

giuridiche sia operative;

 

Decreta:

                               Art. 1

                      Modifica dell'allegato XI

            del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

  1. Alla parte A dell'allegato XI del decreto legislativo 14  marzo

2003, n. 65, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per le miscele  per  uso  dei

consumatori e per  uso  professionale,  devono  essere  trasmesse  le

informazioni conformi alle disposizioni  armonizzate  in  materia  di

risposta  di  emergenza  sanitaria  di  cui  all'allegato  VIII   del

regolamento (CE) n. 1272/2008 cosi' come introdotto  dal  regolamento

(UE) 2017/542 e successive modifiche e integrazioni.

Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il  portale

dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  (ECHA

submission portal), al Centro nazionale sostanze  chimiche,  prodotti

cosmetici e protezione del  consumatore  dell'Istituto  superiore  di

sanita', di seguito "CNSC-ISS".

A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  per  le  miscele  per  uso

industriale, devono essere trasmesse le  informazioni  conformi  alle

disposizioni  armonizzate  in  materia  di  risposta   di   emergenza

sanitaria di cui al menzionato allegato VIII del regolamento (CE)  n.

1272/2008 cosi' come  introdotto  dal  regolamento  (UE)  2017/542  e

modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/11.

Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il  portale

dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  (ECHA

submission portal), al CNSC-ISS.

Le informazioni di cui al presente comma possono essere trasmesse

in lingua italiana o in lingua inglese.

L'obbligo  di  trasmissione   delle   informazioni   si   intende

correttamente adempiuto al momento dell'avvenuta convalida  da  parte

dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  con  ricezione

dal punto di  vista  informatico  delle  informazioni  da  parte  del

CNSC-ISS.

Coloro che hanno presentato informazioni  all'Istituto  superiore

di sanita' prima del 1° gennaio 2021, per le miscele destinate ad uso

dei consumatori e dei professionisti, e prima del  1°  gennaio  2024,

per le miscele destinate ad uso industriale, che non sono conformi al

menzionato allegato VIII non sono tenuti a  conformarsi  allo  stesso

per tali miscele, fino al 1° gennaio 2025, salvo quanto disposto  dal

punto 1.5 della parte A del medesimo allegato VIII.

Anteriormente  al  1°  gennaio  2024,  per  le  miscele  per  uso

industriale, e' possibile fornire le informazioni e i dati di cui  al

comma 1 direttamente tramite il sito internet dell'Istituto superiore

di sanita'; in alternativa,  e'  possibile  fornire  le  informazioni

conformi alle disposizioni armonizzate  in  materia  di  risposta  di

emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento (CE)  n.

1272/2008 al CNSC-ISS per il tramite del  portale  dedicato  di  ECHA

(ECHA submission portal)».

  1. Alla parte A dell'allegato XI, del decreto legislativo 14 marzo

2003, n. 65, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 febbraio 2009,  n.  21,  ai  detergenti  quali  definiti

all'art. 2,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  648/2004,  si

applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto,  nonche'

del presente allegato, indipendentemente dalla  loro  classificazione

di pericolo.

3-ter. E' attualmente determinato in  euro  50,00  (cinquanta/00)

l'importo della tariffa concernente  l'attivita'  di  notifica  delle

imprese,  da  versare   annualmente   (per   ciascun   anno   solare)

all'Istituto superiore di sanita' secondo le  preposte  modalita'  di

pagamento pubblicate sul sito www.iss.it

La  tariffa  annuale  prevista   dal   tariffario   dell'Istituto

superiore di sanita' alla voce 14.8  "Archivio  preparati  pericolosi

per singolo registrante/anno" si  riferisce  al  singolo  registrante

indipendentemente dal  numero  di  prodotti  notificati  al  medesimo

Archivio preparati pericolosi.».

  1. Alla parte D dell'allegato XI, del decreto legislativo 14 marzo

2003, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) la rubrica della parte D e' sostituita dalla seguente: «Centri

antiveleni (CAV)»;

  1. b) le parole da «locali e attrezzature» fino a «chiavi di accesso

personalizzate» sono incluse nella

«Sezione A - Criteri di  qualita'  e  riservatezza  dei  Centri

antiveleni»;

  1. c) dopo la sezione A e' aggiunta la seguente:

«Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico  di

emergenza

Nella scheda di dati di  sicurezza  di  una  miscela  di  cui

all'art. 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento  (CE)  n.

1907/2006 (REACH), sono inseriti gratuitamente i numeri telefonici di

tutti i  Centri  antiveleni  individuati  dalle  regioni  e  province

autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.  56/CSR)  e

riconosciuti idonei ad  accedere  alle  informazioni  in  materia  di

risposta di emergenza sanitaria.

L'indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di  dati  di

sicurezza di  una  miscela  non  responsabilizza  i  medesimi  Centri

antiveleni per quanto concerne la conformita' della scheda di dati di

sicurezza».

  1. d) dopo la sezione B, e' aggiunta la seguente:

«Sezione C - Elenco dei centri antiveleni -

Le informazioni contenute nell'Archivio preparati  pericolosi

del  Centro  nazionale  sostanze  chimiche,  prodotti   cosmetici   e

protezione del consumatore dell'Istituto superiore  di  sanita'  sono

accessibili dai Centri antiveleni indicati nell'elenco che segue, che

costituisce parte integrante del presente allegato:

  1. Centro   antiveleni,   Azienda   ospedaliera   "Antonio

Cardarelli", III Servizio di anestesia e  rianimazione,  via  Antonio

Cardarelli 9, Napoli;

  1. Centro antiveleni,  Azienda  ospedaliera  universitaria

Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze;

  1. Centro  antiveleni,  Centro  nazionale   d'informazione

tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del  lavoro

e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;

  1. Centro antiveleni,  Azienda  ospedaliera  Niguarda  Ca'

Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano;

  1. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera  "Papa  Giovanni

XXIII", tossicologia clinica,  Dipartimento  di  farmacia  clinica  e

farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo;

  1. Centro  antiveleni  Policlinico   "Umberto   I",   PRGM

tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;

  1. Centro antiveleni del Policlinico  "Agostino  Gemelli",

Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma;

  1. Centro antiveleni,  Azienda  ospedaliera  universitaria

riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia;

  1. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico  Bambino  Gesu',

Dipartimento emergenza e accettazione  DEA,  piazza  Sant'Onofrio  4,

Roma;

  1. Centro    antiveleni    dell'Azienda     ospedaliera

universitaria integrata  (AOUI)  di  Verona  sede  di  Borgo  Trento,

piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona».

  1. L'obbligo di cui al comma 3, lettera  c),  e'  adempiuto  entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 2

                  Disposizioni finanziarie e finali

  1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non devono derivare

nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.

  1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le

amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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