Prevenzione incendi: le norme tecniche per le strutture sanitarie sono state pubblicate con il decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85).
Le misure si applicano a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (Rsa) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
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Nell'allegato sono riportati:
- le definizioni
- le classificazioni
- la valutazione del rischio di incendio
- la strategia antincendio, a sua volta suddivisa in:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell’incendio;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021 (allegato in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del ministero dell'Interno 29 marzo 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
strutture sanitarie. (21A02099)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021, n. 85)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 recante
«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo
2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Visto il concerto del Ministero della salute acquisito con nota n.
4397 del 16 luglio 2020;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha reso
parere favorevole con nota n. 171/CSR dell'8 ottobre 2020;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le strutture sanitarie
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
strutture sanitarie di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a:
a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con
numero di posti letto maggiore di 25;
b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti
letto maggiore di 25;
c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di
superficie complessiva superiore a 500 m².
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in
alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche
di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle
seguenti: «da 67 a 71».
3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita la lettera «b-bis)
68».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z)
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private».
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.