Covid: al via le certificazioni verdi

Covid certificazioni verdi
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto anche proroghe in materia di dispositivi di protezione e lavoro agile

Covid: al via le certificazioni verdi. Si tratta di un documento comprovante «lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o  antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

La misura è stata introdotta dall'art. 9, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96).

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In allegato sono riportati i contenuti essenziali delle certificazioni verdi, mentre nell'allegato 2 sono indicati le proroghe correlate con lo stato di emergenza epidemiologica, tra cui quelle relative:

  • all'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
  • alle misure per la profilassi del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • alla sorveglianza sanitaria;
  • alle disposizioni in materia di lavoro agile.

Di seguito le disposizioni accennate sopra del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

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D.L. 22 aprile 2021, n. 52

«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

in Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96

(omissis)

                               Art. 9

                    Certificazioni verdi COVID-19

  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni  comprovanti

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione

dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test

molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus

SARS-CoV-2;

b) vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate

nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido

nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della

polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica

mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione

(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico

(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed

effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test  basato  sull'individuazione  di

proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,

riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori

sanitari;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma

nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni

verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la

verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a

livello nazionale ed europeo.

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono  rilasciate  al  fine  di

attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del

prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con  contestuale  cessazione

dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del

Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito

negativo al virus SARS-CoV-2.

  1. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a),

ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del  ciclo

vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall'esercente

la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e

contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca

indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di

dosi previste per  l'interessato.  Contestualmente  al  rilascio,  la

predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la

professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi

regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel

fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

  1. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b),

ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta  guarigione  di

cui  al  comma  2,  lettera  b),  ed  e'  rilasciata,  su   richiesta

dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalla  struttura

presso la quale e' avvenuto  il  ricovero  del  paziente  affetto  da

COVID-19, ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di

medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta,  ed  e'  resa

disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La

certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'

qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l'interessato  venga

identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le

certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di

entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a

decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il

soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo

al SARS-CoV-2.

  1. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c),

ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del  test  ed  e'

prodotta,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo  o

digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private

autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui

al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o

pediatri di libera scelta.

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2

riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato  1  e  possono

essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  agosto  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.

  1. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla

data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la

certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il

trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma

in cui ha sede la struttura stessa.

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in  conformita'  al

diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione   europea   sono

riconosciute, come equivalenti a  quelle  disciplinate  dal  presente

articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri

definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni

rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione

riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro

dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate

dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se

conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della

salute.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in

ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti

delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio,

la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare

la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la

pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma

nazionale - DGC.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione

tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle

finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,

sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare

l'interoperabilita'  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   e   la

Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe

piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,

tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i

dati  che  possono  essere  riportati  nelle   certificazioni   verdi

COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle  certificazioni,  le

caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  della  Piattaforma

nazionale  -DCG,  la  struttura  dell'identificativo  univoco   delle

certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che

consente di verificare l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'

delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo  delle

certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini

dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la

protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni.  Nelle

more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi

COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle

farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi

indicati nell'allegato 1.

  1. Dal presente articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori

oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate

provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse

disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

Allegato 1

                                       (ART. 9 - Certificazioni verdi

                                                            COVID-19)

                               TABELLA

      CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

                   DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

 

  1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

 

Cognome e nome

 

name: surname(s) and forename(s);

 

Data di nascita

 

date of birth;

 

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

 

disease or agent targeted: COVID-19;

 

Tipo di Vaccino

 

vaccine/prophylaxis;

 

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

 

vaccine medicinal product;

 

Produttore o titolare dell'autorizzazione

all'immissione in commercio del vaccino

 

vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

 

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste

per l'intestatario del certificato

 

number in a series of vaccinations/doses

and the overall number of doses in the series;

 

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

 

date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

 

Stato membro di vaccinazione

 

Member State of vaccination;

 

Struttura che detiene il certificato

 

certificate issuer;

 

Identificativo univoco del certificato

 

unique certificate identifier.

 

 

  1. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

 

Cognome e nome

 

name: surname(s) and forename(s);

 

Data di nascita

 

date of birth;

 

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

 

disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

 

Data del primo test positivo

 

date of first positive test result;

 

Stato membro in cui e' stata certificata l'avvenuta guarigione

 

Member State of test;

 

Struttura che ha rilasciato il certificato

 

certificate issuer;

 

Validita' del certificato dal ... al:

 

certificate valid from ... until;

 

Identificativo univoco del certificato

 

unique certificate identifier.

 

 

  1. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo:

 

Cognome e nome

 

name: surname(s) and forename(s);

 

Data di nascita

 

date of birth;

 

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

 

disease or agent targeted: COVID-19;

 

Tipologia di test effettuato

 

the type of test;

 

Nome del test

 

test name;

 

Produttore del test

 

test manufacturer;

 

Data e orario della raccolta del campione del test

 

date and time of the test sample collection;

 

Data e orario del risultato del test

 

date and time of the test result production;

 

Risultato del test

 

result of the test;

 

Centro o struttura in cui e' stato effettuato il test

 

testing center or facility;

 

Stato membro in cui e' effettuato il test

 

Member State of test;

 

Struttura che detiene il certificato

 

certificate issuer;

 

Identificativo univoco del certificato

 

unique certificate identifier.

 

                                                           Allegato 2

                              (ART. 11 (Proroga dei termini correlati

                             con lo stato di emergenza epidemiologica

                                                         da COVID-19)

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,|

 |       |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24     |

 |       |aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a|

 |       |laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e|

 |1      |degli enti del Servizio sanitario nazionale              |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo  |

 |       |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a         |

 |       |facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e |

 |2      |medicali                                                 |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|

 |       |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |

 |       |2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale         |

 |3      |sanitario                                                |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|

 |       |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |

 |       |2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione |

 |       |di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione    |

 |4      |individuale                                              |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo |

 |       |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei   |

 |5      |dati personali nel contesto emergenziale                 |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,      |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile     |

 |       |2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi         |

 |6      |collegiali                                               |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile     |

 |       |2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle |

 |       |Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo         |

 |7      |nazionale dei vigili del fuoco                           |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo     |

 |       |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e |

 |       |non computabilita' di alcuni periodi di assenza dal      |

 |8      |servizio                                                 |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo    |

 |       |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuita'  |

 |       |dell'attivita' formativa delle Universita' e delle       |

 |       |Istituzioni di alta formazione artistica musicale e      |

 |9      |coreutica                                                |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,  |

 |       |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24     |

 |       |aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della      |

 |       |professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti|

 |10     |in materia di professioni sanitarie                      |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020,  |

 |       |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24     |

 |       |aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario  |

 |       |straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle  |

 |       |misure di contenimento e contrasto dell'emergenza        |

 |11     |epidemiologica COVID-19                                  |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,|

 |       |n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6      |

 |       |giugno 2020, n. 41 Modalita' di svolgimento              |

 |       |dell'attivita' dei gruppi di lavoro per l'inclusione     |

 |12     |scolastica                                               |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. |

 |       |22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  |

 |       |2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei|

 |13     |provvedimenti del Ministero dell'istruzione              |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. |

 |       |22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  |

 |       |2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami|

 |       |di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni |

 |14     |e dei tirocini professionalizzanti e curriculari         |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,       |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,|

 |       |n. 40 Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione |

 |15     |e comunicazione relative a contratti finanziari          |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile     |

 |       |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|

 |       |giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di            |

 |16     |distribuzione dei farmaci agli assistiti                 |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile     |

 |       |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|

 |       |giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia       |

 |17     |contrattuale per la medicina convenzionata               |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile  |

 |       |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|

 |       |giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di    |

 |       |sperimentazione dei medicinali per l'emergenza           |

 |18     |epidemiologica da COVID-19                               |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio     |

 |       |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di      |

 |       |specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza        |

 |19     |COVID-19                                                 |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,      |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio     |

 |20     |2020, n. 77 Proroga piani terapeutici                    |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio     |

 |       |2020, n. 77 Proroga delle forme di sottoscrizione e      |

 |       |comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in  |

 |21     |modo semplificato                                        |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio     |

 |       |2020, n. 77 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi  |

 |22     |postali                                                  |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,     |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio     |

 |23     |2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria                       |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio    |

 |       |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |       |17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro  |

 |24     |agile                                                    |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,    |

 |       |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio     |

 |       |2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la   |

 |       |tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e     |

 |25     |delle politiche sociali                                  |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 |       |Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio   |

 |       |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  |

 |26     |17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica                |

 +-------+---------------------------------------------------------+

 

 

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