Etichettatura ambientale degli imballaggi: una nota del Mite è intervenuta con riferimento alle problematiche sottoposte alla direzione per l'economia circolare in merito all’applicazione dell’art. 219, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.
I punti affrontati dalla nota 17 maggio 2021, n. 52445, sono:
- soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto;
- preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione;
- imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione;
- imballaggi destinati all’esportazione;
- ricorso al digitale.
Il tema dell'etichettatura ambientale degli imballaggi è stata oggetto recentemente oggetto di un altro intervento da parte del legislatore del DL sostegni, come convertito nella legge n. 41/2021.
Di seguito il testo integrale della nota 17 maggio 2021, n. 52445.
Su questa nota sarà pubblicato a breve un commento a cura di Sabrina Suardi.
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Nota del ministero della Transizione ecologica - Direzione per l'economia circolare17 maggio 2021, n. 52445
Oggetto: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con riferimento alle problematiche sottoposte all’attenzione della scrivente Direzione in merito all’applicazione dell’art.219, comma 5 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n.152, si forniscono, in allegato, alcuni chiarimenti.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state riscontrate talune problematiche in merito all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi.
Si riportano pertanto i chiarimenti di seguito esposti. Si premette che nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio – in particolare si richiama la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE – sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale – TUA), nella parte IV relativa all’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi. Il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 219, comma 5 del TUA prevedendo che gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite, tra l’altro, “dalle norme tecniche UNI applicabili”, e conseguentemente facendo venir meno l’adozione di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di concerto con il Ministero delle Attività produttive, come presupposto per individuare le corrette modalità applicative dell’etichettatura degli imballaggi. Allo stesso tempo il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha abrogato il secondo periodo del comma 5, dell’art. 219 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 strettamente connesso al decreto ministeriale di cui sopra, introducendo altresì l’obbligo tout court per i produttori di imballaggi di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Occorre anche evidenziare la disposizione recata dall’art. 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in base al quale è prevista la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come sopra richiamato.
Sul tema della proroga dell’entrata in vigore del comma 5, dell’art. 219 del TUA è intervenuto successivamente il decreto legge n. 41 del 2021, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che, in sede di conversione in legge al Senato, ha previsto all’art. 39, la sostituzione dell'articolo 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il comma 5, dell’ art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.
La suddetta previsione normativa ha disposto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”
Il testo di conversione in legge del decreto legge n. 41 del 2021 dovrà ora essere esaminato e approvato dalla Camera dei Deputati entro il termine ultimo del 21 maggio 2021, data di scadenza del provvedimento normativo.
Tutto ciò premesso si chiarisce quanto segue.
• Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Come sopra esposto, la disposizione contenuta nell’art. 219, comma 5, secondo periodo del TUA prevede puntualmente che i produttori degli imballaggi siano i soggetti obbligati a “indicare......la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della
Commissione”. In merito, invece, all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI richiamate, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati. Ed invero, il primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del TUA prevede genericamente che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Di conseguenza, la problematica sopra esposta necessita di alcuni chiarimenti anche in ragione di quanto previsto all’art. 261 comma 3 del TUA, il quale prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.
Chiarito dunque che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo contezza della effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera, necessita evidenziare che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging).
Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.
Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.
Inoltre, detta interpretazione rafforza il principio cardine di una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi sancito dalla stessa normativa ambientale e, in particolare, dall’art. 219, comma 2 del TUA che dispone quanto segue “Al fine di favorire la transizione verso un'economia
circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa...”.
Chiariti i soggetti su cui ricade l’obbligo previsto dalla nuova normativa di cui al comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è opportuno soffermarsi su alcune tipologie di imballaggi da dover etichettare dalle quali discendono alcune criticità.
• Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto
Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.
Occorre rilevare infatti che in merito a tale tipologie di imballaggi è stata segnalata una criticità di tipo economico e strutturale per i soggetti tenuti all’ obbligo di indicare i materiali utilizzati per l’imballaggio stesso di cui al secondo periodo, del comma 5, dell’art. 219 del TUA.
Inoltre, in alcuni di questi casi, tale imballaggio, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un semilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito.
Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
• Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
Con riferimento ai “cd. preincarti” definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.
Anche per tali casistiche sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’obbligo ex art. 219 comma 5, sia perché in taluni casi ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria), o ad imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso; sia perchè molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).
Chiariti tali aspetti, anche in merito a dette tipologie di imballaggio, è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
• Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l’apposizione dell’etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.
Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.
• Imballaggi destinati all’esportazione
Il comma 5, dell’art. 219 del TUA non prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale.
Di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti.
La normativa di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale, discende, come già detto, dal recepimento delle direttive comunitarie, che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione. Tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.
In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
• Ricorso al digitale
In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).