Cambiamenti climatici: al via un programma sperimentale di interventi

Tutti i dettagli nel decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021

Cambiamenti climatici: al via un programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano con la pubblicazione del decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135).

Il programma, recita l'art. 1, «è finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità».

Destinatari dei finanziamenti per l'attuazione del programma sono i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019.

Il D.M. 15 aprile 2021 definisce anche:

  • i criteri di ripartizione dei fondi;
  • le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di finanziamento e di rendicontazione degli interventi;
  • le spese ammissibili;
  • l'istituzione di un tavolo di monitoraggio;
  • la durata degli interventi e le proposte di modifica;
  • le condizioni per la revoca dei finanziamenti.

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Negli allegati sono invece riportati:

  • le tipologie di attività ammesse;
  • l'elenco dei Comuni ammessi;
  • la modulistica.

A seguire il testo integrale del decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021.

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Decreto ministero della Transizione ecologica 15 aprile 2021 

Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti
climatici in ambito urbano. (21A03373)

in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135

                        IL DIRETTORE GENERALE

PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Visto l'accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito  della  XXI

Conferenza delle  Parti  della  Convenzione  quadro  sui  cambiamenti

climatici (CoP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'art. 7 che

promuove l'adattamento  come  aspetto  fondamentale  delle  politiche

relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare,

l'impegno  di  «ogni  parte   in   processi   di   pianificazione   e

nell'attuazione delle azioni di adattamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.

95/46/CE;

Vista la direttiva n.  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, che  istituisce  un  sistema  per  lo

scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  ad  effetto  serra  nella

Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n.  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva n.  2003/87/CE

al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva  n.  2003/87/CE

per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il

profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse

emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;

Viste le conclusioni del Consiglio del 18  giugno  2013  «strategia

dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» e in particolare che

gli impatti dei cambiamenti climatici come le alluvioni, siccita', le

ondate di calore, l'innalzamento del livello del mare e le  erosioni,

possono variare considerevolmente nei vari territori e  localita'  di

tutta  Europa,  e,  pertanto,  la  maggior  parte  delle  misure   di

adattamento dovra' essere definita a livello nazionale,  regionale  e

locale, oltre che transfrontaliero,  nonche'  basata  sulle  migliori

conoscenze e pratiche disponibili e sulle condizioni specifiche degli

Stati membri;

Vista la comunicazione del 24  febbraio  2021  COM(2021)  82  final

della Commissione al Parlamento europeo, al  Consiglio,  al  Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato  delle  regioni  avente  ad

oggetto «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici -  La

nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in  particolare  l'art.  12,

secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla

predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle

forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle

modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed

esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui

cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio

1992;

Vista  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  recante  ratifica  ed

esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre

1997;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 13 agosto 2010, n.  136,  che  all'art.  3  contiene

disposizioni  volte  a  garantire  la   tracciabilita'   dei   flussi

finanziari;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del

territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229

del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni

di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato

contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere

pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47  di  attuazione

della direttiva  (UE)  n.  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n.  2003/87/CE

per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il

profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse

emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2017/2392  relativo  alle

attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) n.  2015/1814  del

Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa

all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del

mercato;

Visto in particolare l'art. 6, comma  2,  lettera  c)  del  decreto

legislativo 9 giugno 2020,  n.  47  sopra  citato,  che  prevede  tra

l'altro  la  possibilita'  di  finanziare  iniziative  per   favorire

l'adattamento agli effetti dei  cambiamenti  climatici  nella  Unione

europea;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con

il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  del  mare  e'  stato  ridenominato   Ministero   della

transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e  i

relativi compiti;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15

gennaio  2020,  di  conferimento   alla   dott.ssa   Giusy   Lombardi

dell'incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale   di

direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e  l'aria,

registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020,  reg.  1,  fog.

498;

Visto il decreto ministeriale n. 19 del 18  gennaio  2021,  recante

«Atto di indirizzo sulle priorita' politiche per  l'anno  2021  e  il

triennio 2021-2023», in coerenza con le note integrative a  legge  di

bilancio 2021-2023;

Vista   la   direttiva   generale   recante   indirizzi    generali

sull'attivita'  amministrativa  e  sulla   gestione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  per  l'anno

2021, approvata con decreto ministeriale n. 37 del  25  gennaio  2021

registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, al n. 782;

Richiamata    la    direttiva     dipartimentale     sull'attivita'

amministrativa e  sulla  gestione  per  l'anno  2021  e  recante  gli

indirizzi  generali  per  l'azione  amministrativa  delle   Direzioni

generali per l'anno 2021, adottata con decreto del  Dipartimento  per

la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25

febbraio 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 59

in data 15 marzo 2021;

Visto il  decreto  direttoriale  del  16  giugno  2015,  n.  86  di

approvazione del documento «Strategia  nazionale  di  adattamento  ai

cambiamenti climatici»;

Considerato che con DRGS n. 248755, emanato in attuazione dell'art.

19, comma 3 del decreto legislativo n. 30/2013  e  del  D.I.  del  31

dicembre 2020, vengono assegnati,  in  termini  di  competenza  e  di

cassa, sul capitolo 8421  denominato  «Programma  di  interventi  per

l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano» dello  stato

di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare, euro 15.874.411,90 sull'esercizio  finanziario

2021, euro 39.686.028,00  sull'esercizio  finanziario  2022  ed  euro

23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023;

 

Decreta:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto istituisce  il  «Programma  sperimentale  di

interventi per  l'adattamento  ai  cambiamenti  climatici  in  ambito

urbano».

2. Il programma e'  finalizzato  ad  aumentare  la  resilienza  dei

sistemi insediativi  soggetti  ai  rischi  generati  dai  cambiamenti

climatici, con particolare riferimento alle ondate  di  calore  e  ai

fenomeni di  precipitazioni  estreme  e  di  siccita'  attraverso  la

realizzazione di  interventi  riconducibili  alle  tipologie  di  cui

all'allegato 1, parte I e II del presente decreto.

3. Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  e  i  termini  di

presentazione delle domande per  il  finanziamento  degli  interventi

nell'ambito del programma di cui al comma 1.

                               Art. 2

                      Destinatari del programma

                          di finanziamento

1. I destinatari del programma di cui all'art. 1 sono i comuni  con

popolazione uguale o superiore ai  60.000  abitanti,  risultanti  dai

dati ISTAT riferiti all'anno 2019.

2. L'entita' della  popolazione  di  cui  al  precedente  comma  e'

determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156,  comma  2,  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  

                            Art. 3

                     Finanziamento del programma

                      e criteri di ripartizione

1. L'onere derivante dall'attuazione del programma e'  fissato  nel

limite massimo di euro  79.372.058,00  a  cui  si  provvede  mediante

utilizzo delle risorse di  cui  all'art.  23,  comma  4  del  decreto

legislativo n. 47 del 2020, stanziate sul  capitolo  8421  denominato

«Programma di interventi per l'adattamento ai  cambiamenti  climatici

in ambito urbano» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della

transizione ecologica e  pari  a  euro  15.874.412,00  sull'esercizio

finanziario 2021, euro 39.686.028,00 sull'esercizio finanziario  2022

ed euro 23.811.618,00 sull'esercizio finanziario 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite  in  proporzione  al

numero di residenti dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, per unita'

di superficie, risultanti dai  dati  ISTAT  riferiti  all'anno  2019,

secondo i seguenti criteri:

a. nella misura del 40 per cento in favore dei  comuni  capoluogo

delle citta' metropolitane;

b. nella misura del 30 per cento in favore degli altri comuni con

popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti;

c. nella misura del  30  per  cento  in  favore  dei  comuni  con

popolazione residente minore a 100.000 abitanti  e  non  inferiore  a

60.000 abitanti.

3. I comuni di cui all'art. 1, comma 2 ed il riparto delle  risorse

ai sensi del precedente comma sono riportati nell'allegato 2.

                              Art. 4

                Modalita' e termini di presentazione

                    dell'istanza di finanziamento

1. I comuni di cui  all'art.  2,  comma  1  presentano  istanza  di

finanziamento degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  al

Ministero  della  transizione  ecologica  trasmettendo  la   seguente

documentazione:

a) domanda di finanziamento firmata dal rappresentante  legale  o

da un funzionario delegato del comune istante con  l'indicazione  del

dirigente responsabile dell'ufficio competente e i relativi  recapiti

istituzionali;

b) una scheda progetto (di seguito anche S.P.) riferita ad una  o

piu' tipologie di interventi di cui all'allegato 1, parte I e II, che

rispetti le specifiche tecniche di cui al medesimo allegato,  redatto

esclusivamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'allegato  3

e debitamente compilato in tutte le sue parti;

c) l'indicazione del Codice unico  di  progetto  (CUP)  afferente

alla scheda progetto riepilogativa degli interventi;

d)  la  rappresentazione  cartografica  a  scala  adeguata  della

localizzazione degli interventi inseriti nella S.P.;

e)  l'attestazione  del   dirigente   responsabile   dell'ufficio

competente che il comune istante non beneficia di altri finanziamenti

provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli

interventi descritti nella S.P.;

f)  la  dichiarazione  del  dirigente  responsabile  dell'ufficio

competente che attesta la  coerenza  della  S.P.  con  gli  esistenti

strumenti di pianificazione in vigore.

2. I comuni di cui all'art. 2, comma 1, possono presentare una sola

S.P.  che  includa  uno  o  piu'  tipologie  di  intervento  di   cui

all'allegato 1, parte I e II.

3. La documentazione di cui al  precedente  comma  1  e'  trasmessa

esclusivamente  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   -   pec

all'indirizzo: adattamentoclimatico@pec.minambiente.it  entro  e  non

oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il campo «Oggetto» della pec di trasmissione deve  riportare  la

seguente  dicitura:  «Programma   sperimentale   di   interventi   di

adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano».

5. E' consentito trasmettere piu' pec relative a un'unica  domanda,

fino a un massimo di cinque. In tal caso, di seguito alla dicitura di

cui al precedente comma 4, le singole pec  inviate  devono  riportare

nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale  degli

invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3  di  5»,  «4  di  5»,  «5  di  5»).

Ciascuna pec deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.

6. In caso di presentazione di piu' domande da parte  dello  stesso

soggetto di cui all'art. 2, comma 1, e' considerata ammissibile  solo

l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale  e  comunque  entro  i

termini di cui al comma 3 del presente articolo.

                               Art. 5

                          Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascuna scheda  progetto,  di  cui  all'art.  4,

comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a)  spese  tecniche  documentate  risultanti   dal   livello   di

progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50;

b) costi del personale dipendente del comune relativi alle  spese

di cui alla precedente  lettera  a)  se  documentati  da  lettere  di

incarico con l'indicazione delle attivita' previste  nel  progetto  e

del compenso omnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti  dalla

normativa vigente;

c) spese per la realizzazione degli interventi green/blue di  cui

alla parte I dell'allegato 1 per un importo non inferiore al 50%  del

finanziamento;

d) spese per la realizzazione degli interventi grey di  cui  alla

parte II dell'allegato 1 per un importo  non  superiore  al  30%  del

finanziamento;

e)  spese  per  misure  soft  di  rafforzamento  della  capacita'

adattiva di cui alla parte III, dell'allegato 1, per un  importo  non

superiore al 20% del finanziamento.

2. Le spese di cui al comma 1 devono  essere  sostenute  a  partire

dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, pena la loro inammissibilita'.

                               Art. 6

                       Tavolo di monitoraggio

1.  E'  istituito  presso  la  Direzione  generale  per  il  clima,

l'energia e l'aria  del  Ministero  della  transizione  ecologica  il

Tavolo di monitoraggio per l'attuazione del programma di cui all'art.

1.

2. Il Tavolo di monitoraggio e'  costituito  da  un  rappresentante

designato dall'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  un

rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione  e

la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante,  con  funzioni  di

presidente, della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

del Ministero della transizione ecologica con il compito di:

a) verificare e valutare la scheda progetto di  cui  all'art.  4,

comma 1, lettera b) presentata dai comuni istanti e redigere l'elenco

delle schede progetto ammissibili a finanziamento;

b) supportare la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e

l'aria  nella  verifica  e  nella  valutazione  della  documentazione

presentata dai comuni beneficiari, anche ai  fini  di  una  eventuale

proroga di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);

c)  monitorare  l'avanzamento   del   programma   di   interventi

finanziati con le risorse di cui al presente decreto;

d) promuovere azioni di  coordinamento  con  le  altre  forme  di

finanziamento e supporto alle politiche di adattamento climatico.

3. La partecipazione ai lavori del  Tavolo  di  monitoraggio  e'  a

titolo gratuito, non prevede  compensi,  ne'  rimborso  spese  e  non

comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Tavolo di  monitoraggio,  ai  fini  dello  svolgimento  delle

attivita' di cui al comma  2,  si  avvale  di  un  gruppo  di  lavoro

istituito presso la Direzione generale  per  il  clima,  l'energia  e

l'aria.

                               Art. 7

                 Approvazione delle schede progetto

                    e trasferimento delle risorse

1. La Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria,  sulla

base dell'attivita' svolta dal Tavolo di monitoraggio di cui all'art.

6, comma 2, lettera a), notifica ai  comuni,  entro  sessanta  giorni

dalla ricezione delle istanze, l'ammissione a  finanziamento  e  puo'

richiedere ai comuni  istanti  la  trasmissione  di  chiarimenti  e/o

integrazioni documentali. A tal fine, la Direzione  generale  per  il

clima, l'energia e l'aria assegna un termine  congruo,  comunque  non

superiore a trenta giorni dall'invio della richiesta, per  provvedere

agli adempimenti  richiesti  ed  entro  i  successivi  trenta  giorni

notifica  ai  comuni  l'ammissione  a   finanziamento.   La   mancata

integrazione documentale comporta la decadenza della domanda  di  cui

all'art. 4.

2. La Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del

Ministero  della  transizione   ecologica,   con   distinti   decreti

direttoriali, trasferisce ai comuni beneficiari, sui  relativi  conti

di Tesoreria, le seguenti quote di finanziamento attribuito:

a) una prima quota pari al 20%,  a  titolo  di  anticipazione,  a

seguito della notifica di cui al comma 1;

b) una seconda quota pari al 50% del finanziamento attribuito,  a

seguito di valutazione positiva della documentazione di cui  all'art.

8, e dalla quale risulti uno stato  di  avanzamento  contabile  delle

attivita' pari almeno all'80% della quota di  cui  alla  lettera  a),

trasmessa dai comuni beneficiari, entro il 31 ottobre  2022,  secondo

le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione generale  per  il

clima, l'energia e l'aria del Ministero della transizione ecologica;

c) il saldo finale del  finanziamento  attribuito,  al  netto  di

eventuali  economie,  a  seguito  di   valutazione   positiva   della

documentazione di cui all'art. 8, e  dalla  quale  risulti  anche  la

conclusione del progetto, trasmessa dai comuni beneficiari, entro  il

31 ottobre 2023, secondo le modalita' che  saranno  comunicate  dalla

Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero

della transizione ecologica.

                               Art. 8

                    Modalita' di rendicontazione

                          degli interventi

1.  Possono  essere  rendicontate   soltanto,   se   opportunamente

documentate, le spese ammissibili riportate all'art. 5.

2. Ai fini del trasferimento delle quote di  finanziamento  di  cui

all'art. 7, comma 2, lettere b) e c) il rappresentante  legale  o  il

funzionario delegato del comune beneficiario provvede a  trasmettere,

secondo le modalita' che saranno comunicate dalla Direzione  generale

per il clima, l'energia e  l'aria  del  Ministero  della  transizione

ecologica  la  richiesta  di  trasferimento  allegando  la   seguente

documentazione:

dichiarazione prodotta tramite uno specifico  schema  predisposto

dalla Direzione  generale  per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del

Ministero  della  transizione  ecologica,  attestante  lo  stato   di

avanzamento contabile della scheda progetto;

documentazione   amministrativo-contabile    (provvedimenti    di

impegno, fatture e/o altra documentazione ai sensi dell'art. 5, comma

1,  lettera  b)),  determinazioni  dirigenziali  di  liquidazione   e

relative  quietanze  di  pagamento  che  riportino  nella  causale  i

riferimenti alla scheda progetto ammessa a finanziamento;

dichiarazioni rese dal Responsabile unico del procedimento  (RUP)

e dal direttore dei lavori, prodotte  tramite  uno  specifico  schema

predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

del Ministero della transizione ecologica, attestanti la  conformita'

degli interventi svolti rispetto alla  scheda  progetto  approvata  e

l'avvenuta osservanza della normativa  vigente  sulla  tracciabilita'

dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e  comunitaria  in

tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;

documentazione   fotografica   dimostrativa   dello   stato    di

realizzazione degli interventi previsti;

documentazione   attestante   l'avanzamento   dell'attivita'   di

monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

relazione  quali-quantitativa  degli  impatti,   degli   elementi

esposti e della vulnerabilita' ai cambiamenti climatici tenuto  conto

del set di indicatori riportati nella scheda progetto;

dichiarazione  di  rinuncia  della  quota  di  finanziamento  non

rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo  inferiore

al 100% del costo complessivo.

                               Art. 9

                       Durata degli interventi

                       e proposte di modifica

1. Gli interventi contenuti nella scheda progetto, di cui  all'art.

4,  comma  1,  lettera  b),  possono  avere  una  durata  massima  di

ventiquattro mesi a partire  dall'erogazione  dell'anticipazione,  di

cui all'art. 7, comma 2, lettera a).

2. Le proposte di modifica della scheda progetto, ammesse solo  per

aspetti non sostanziali e non tecnicamente rilevanti, possono  essere

richieste da parte dei  comuni  beneficiari  almeno  sessanta  giorni

prima della scadenza di cui al precedente comma 1, nei casi:

a) disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo  18  aprile

2016, n. 50, in tema di «Modifica di contratti durante il periodo  di

efficacia»;

b) di assestamenti contabili tra le voci di costo previste  dagli

interventi;

c) di necessita' di proroga per la conclusione degli  interventi,

previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale  per

il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della   transizione

ecologica e per un massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Le proposte  di  modifica  della  scheda  progetto,  di  cui  al

precedente comma 2, sono  presentate  dal  comune  beneficiario  alla

Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  Ministero

della  transizione  ecologica,  secondo  le  modalita'  che   saranno

comunicate dalla medesima Direzione generale per il clima,  l'energia

e l'aria con la seguente documentazione:

a) nota di trasmissione della richiesta di modifica  firmata  dal

rappresentante  legale  o  da  un  funzionario  delegato  del  comune

beneficiario;

b)  scheda  progetto  redatta  sulla  base  dell'apposito  modulo

predisposto dalla Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

del Ministero della transizione ecologica (allegato 3).

4. Le proposte di modifica della scheda progetto di cui al comma  2

sono autorizzate dalla Direzione generale per il clima,  l'energia  e

l'aria  del  Ministero  della  transizione  ecologica  a  seguito  di

positiva valutazione,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della

richiesta presentata ai sensi del comma 3.

 

                              Art. 10

                      Revoca totale o parziale

                          del finanziamento

1. Qualora si ravvisi la  presenza  di  criticita'  nell'esecuzione

degli interventi  da  parte  dei  comuni  beneficiari,  la  Direzione

generale per  il  clima,  l'energia  e  l'aria  del  Ministero  della

transizione ecologica  avvia  un  procedimento  istruttorio,  dandone

tempestiva  comunicazione  al  rappresentante   legale   del   comune

beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento  della  stessa,

invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.

2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio  di

cui al comma 1, la Direzione  generale  per  il  clima,  l'energia  e

l'aria del Ministero della transizione  ecologica  puo'  disporre  la

revoca totale o parziale dei finanziamenti  concessi,  anche  tenendo

conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato  il  verificarsi

di una delle seguenti condizioni:

a) mancata  o  parziale  esecuzione  degli  interventi  entro  il

termine di ventiquattro mesi dalla erogazione  dell'anticipazione  di

cui  all'art.  9,  comma  2,  ovvero  nel  maggior  termine  previsto

dall'art. 9, comma 2, lettera c) in caso di eventuale proroga;

b) difformita' tra gli interventi realizzati  e  quelli  previsti

nella scheda progetto approvata;

c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria

vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e

servizi oggetto di finanziamento;

d)  richiesta,  da  parte  del  rappresentante  legale  o  da  un

funzionario delegato del comune beneficiario,  di  trasferimento  del

saldo  del  finanziamento  concesso,  a  fronte  di  un   avanzamento

contabile degli interventi inferiore al 100%  del  costo  complessivo

degli interventi previsti dalla scheda progetto.

3. Le risorse per cui e' stata disposta  la  revoca,  qualora  gia'

erogate,  sono  versate   dal   comune   beneficiario   in   apposito

capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i  cui  estremi

sono comunicati dalla Direzione generale per il  clima,  l'energia  e

l'aria del Ministero della transizione ecologica e restano  acquisite

definitivamente all'erario.

                               Art. 11

                     Divulgazione dei risultati

1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  divulgare  i

risultati conseguiti per la realizzazione degli  interventi  previsti

dalla scheda progetto, attraverso la  pubblicazione  di  informazioni

riguardanti, tra le altre: i comuni beneficiari, gli  obiettivi,  gli

interventi realizzati, i benefici  ambientali  conseguiti,  il  costo

totale e il finanziamento concesso.

2. I comuni beneficiari sono tenuti a dare la massima  informazione

e diffusione dei risultati conseguiti con gli  interventi  finanziati

nell'ambito del presente programma.

3. Tutti i prodotti, i materiali e le  iniziative  concernenti  gli

interventi finanziati devono evidenziare la fonte del finanziamento e

il logo del Ministero della transizione ecologica.

                               Art. 12

                   Trattamento dei dati personali

                           e norme finali

 

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento

dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei  limiti

strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui

al presente decreto.

2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

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Allegati

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