Musei gratis e Covid-19.
Con l'ordinanza 2 luglio 2021, il ministero della Salute ha comunicato che il libero accesso ai luoghi di cultura le prime domeniche del mese è sospeso.
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Musei gratis e Covid-19: la tempistica
L'ordinanza del ministerio della Salute in materia di musei gratis e Covid-19 produce effetti dalla data di adozione fino al 31 luglio 2021.
Qui di seguito il teso integrale.
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Ministero della della Salute
Ordinanza 2 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in «zona bianca».
(21A04067)
(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 3 luglio 2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dallalegge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto, altresi', l'art. 5-bis del citato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, il quale prevede, tra l'altro, che: «In zona gialla
(...) Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in
materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura
statali la prima domenica del mese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto, altresi', l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19);
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11
dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per
l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi d'antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato», come
modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo 17 novembre 2020, n. 189, e, in
particolare, l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale: «La prima
domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli
istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi
inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un
biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o
esposizioni temporanee»;
Vista la nota prot. n. 19161 del 30 giugno 2021, con la quale il
Ministero della cultura ha segnalato la necessita', al fine di
evitare situazioni nelle quali non possa essere assicurato il
rispetto delle norme di distanziamento, di «confermare, su tutto il
territorio nazionale, la sospensione del libero accesso agli istituti
e ai luoghi della cultura previsto, ogni prima domenica del mese, dal
decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante "Regolamento recante norme
per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei,
gallerie, scavi d'antichita', parchi e giardini monumentali dello
Stato"»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.
2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
prevedere, anche in «zona bianca», misure urgenti finalizzate ad
evitare la formazione di possibili assembramenti nelle occasioni di
apertura al pubblico, la prima domenica del mese, degli istituti e
luoghi della cultura statali;
Sentito il Ministro della cultura;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2,
secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di
libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la
prima domenica del mese, e' sospesa anche nelle «zone bianche».
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e
fino al 31 luglio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Musei gratis e Covid-19)