Finanziamenti al Pnrr: è legge il decreto per il fondo complementare

Gli interventi in materia di ambiente, sicurezza e sostenibilità

Finanziamenti al Pnrr.

Con la legge 1º luglio 2021, n. 101 è stato approvato il decreto-legge 6 maggio, n. 59 che finanzia - con risorse nazionali - il Pnrr.

L'importo complessivo del finanziamento è pari a 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Finanziamenti al Pnrr: gli ambiti

Fra gli ambiti compresi nei finanziamenti, troviamo interventi per:

  • strade sicure;
  • efficientamento energetico;
  • risanamento urbani nella logica della transizione verde e sostenibile;
  • salute;
  • ambiente;
  • biodiversità;
  • clima;
  • ospedali sicuri.

 

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento coordinato e, in coda, l'allegato.

Testo coordinato del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021), coordinato con la legge
di conversione 1º luglio 2021, n. 101 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti.». (21A04068)

(Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio 2021)
Vigente al: 6 luglio 2021

Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).

 

Art. 1

Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come
segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per
l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno
2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per
l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di
euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69
milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno
2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di
euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06
milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno
2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220
milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per
l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti
programmi e interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12
milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno
2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro
per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45
milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno
2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per
l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di
euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di
euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405
milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno
2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno
2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per
l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro
per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno
2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno
2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320
milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno
2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di
euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni
di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60
milioni di euro per l'anno 2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni
di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93
milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno
2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro
per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno
2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso
un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di
trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste
non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:
80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per
l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro
per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la
manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto
idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno
2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per
l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia
residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400
milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
cultura riferiti al seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno
2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni
di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49 milioni di euro
per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88
milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno
2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro
per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per
l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro
per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di
euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per
l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni
di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28
milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno
2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni
di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62
milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025
e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95
milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno
2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro
per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021,
150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di
euro per l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno
2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro
per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per
cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa
europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di
euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e
1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in
materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di
ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le
risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate
alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per
cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono
destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2
milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno
2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026,
all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi
necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30
milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno
2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria
italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello
Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento
passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di
euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3
milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non
superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul
territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e
in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di
rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito
portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto
delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in
favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica
che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I
contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di
movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal
intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per
cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di
raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a
finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter,
l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate
lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e
le condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12,
sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita'
nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al
miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne,
sulla base dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora
queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o
piu' comuni appartenenti all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei
territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma
2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente
considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei
comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti
di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma
di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione,
avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della
sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale
pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici
di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative
progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e
ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti
congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b),
ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree
verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla
sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a)
e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di
caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle
indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un
importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto
degli interventi di cui alle lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma
2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste
dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale
delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna
regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione
nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone
sismiche 1 e 2;
b) sono stabiliti le modalita' e i termini di ammissione a
finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi
effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni
congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di
efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali
sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di
immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi'
destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e
immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e
privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma
73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di
euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a
1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del
progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai
sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e'
rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9
milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno
2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori
oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio
degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione
tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione
della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti
legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale
dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti
delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare
la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f),
punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di
cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con
la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono
rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli
altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal
medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la
revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I
provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde
l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui
il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche'
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca
e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto
residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle
amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego
delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di
conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal
momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal
bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche
in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme
da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato
con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge
24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e
province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle
regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme
dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera
e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita in data 23 marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario
e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa
realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia'
prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei
programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base
delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale
per gli investimenti complementari in coerenza con il principio
dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di
cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in
3.005,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro
per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80
milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno
2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro
per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di
euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026,
2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro
per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84
milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
5.

Art. 1 bis

Misure di semplificazione per gli investimenti

 

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse
e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la
realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto
capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1,
l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti
beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:
a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
b) l'affidamento dei relativi contratti;
c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della citata legge n. 3 del 2003.
2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso
alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.
3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituito dal seguente:
«144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141
sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il
20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del
contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al
comma 146».
4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ammontare
dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia
inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno
2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2021».
5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli enti
beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20
luglio 2021»;
b) al quarto periodo, le parole: «28 febbraio» sono sostituite
dalle seguenti: «10 agosto».

Art. 2

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione

 

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare la capacita' di
utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di
seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850
milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno
2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro
per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di
euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai
predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato
dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:
a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per
l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la
realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale
dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei
sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e
Ministero dell'istruzione, l'omogeneita' nell'elaborazione e nella
trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica
digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attivita' predette;
b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo
energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di
estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino
integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste
di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
producano energia elettrica in maniera integrata e siano,
contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite
elettrolisi;
c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per
l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e
dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per
investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli
obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana
sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale;
d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti
per il miglioramento della qualita' dell'aria, in considerazione del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto
(NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati
dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di
adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud
Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico,
storico e archeologico;
f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15
milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali
private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;
g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per
l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il
sovraffollamento carcerario;
h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il
passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi,
pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con
nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la
transizione a sistemi senza gabbie.
1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono
assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di
riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono
individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e
procedurale nonche' le modalita' di revoca in caso di mancato
rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella
disponibilita' del CIPESS per la programmazione complessiva
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed
h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di
aiuti di Stato.

Art. 3

Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro
per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a
3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro
per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79
milioni di euro per l'anno 2026,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17
milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 e
quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni
di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per
l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4

Interventi di finanziamento in materia
di linee ferroviarie AV/AC

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al
secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC
Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», e'
autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno
2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per
l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro
per l'anno 2029. E' altresi' autorizzata, per la predisposizione
della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta
AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di
cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno
2022. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente
disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per il finanziamento
degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio
Calabria, e' altresi' autorizzata la spesa complessiva di 9.400
milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150
milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023,
250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno
2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.667 milioni di euro
per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni
di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le
risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di
euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300
milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno
2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro
per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925
milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno
2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di
euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462
milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032
si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 1 milione di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per
l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro
per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di
euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505
milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029,
823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno
2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro
annui a decorrere dal 2033.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:
a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di
euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

Allegati

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