Sostegni-bis: il DL 73/2021 è stato convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176).
Sicurezza, ambiente ed energia
Tante le misure in materia di sicurezza, ambiente ed energia:
- art. 1-quinquies: tra i contributi a sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche quelli a compensazione dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali e l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
- art. 5: proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
- art. 5-bis: misure per il settore elettrico tra cui l'utilizzo a fini compensativi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
- art. 6: agevolazioni per la Tari;
- Art. 6-ter: misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero;
- art. 7-ter: aree naturali protette;
- art. 9-bis: differimento della Tari;
- art. 10: tra le misure di sostegno al settore sportivo anche un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione;
- art. 11-ter: semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»;
- art. 28: iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima;
- art. 32: credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
- art. 32-bis: autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio;
- art. 41: tra le misure per i contratti di rioccupazione, anche l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;
- art. 48-bis: credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione;
- art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- art. 51: disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale;
- art. 58: tra le misure urgenti per la scuola, risorse anche per: sicurezza nei luoghi di lavoro; smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione; svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e interventi di sanificazione;
- art. 66: tra le disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, l'estensione dell'obbligo di assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- art. 73-quinquies: disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti;
- art. 74: tra le misure a favore delle forse dell'ordine, anche finanziamenti per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi nonché per l'adeguata dotazione di Dpi;
- art. 75-bis: tra le misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero l'autorizzazione a stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di infortunio;
- art. 77: disposizioni finanziarie, tra le altre, a copertura dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva.
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Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.),
recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».
(21A04536)
(S.O. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176)
(omissis)
Art. 1 quinquies
Sostegno economico delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente
comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un
sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione
delle prestazioni, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo
di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo
compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo
straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale
per gli ospiti e gli operatori;
(omissis)
Art. 5
Proroga della riduzione degli oneri
delle bollette elettriche
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche per
il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra
il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 5 bis
Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe
del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno
2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del
Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza
del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura
complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di
incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle
medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Art. 6
Agevolazioni Tari
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti
telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'
economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 6 ter
Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il
potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo
dell'alluminio piccolo e leggero
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al
presente articolo, delle societa' di gestione degli impianti di
riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da
COVID-19, hanno continuato con difficolta' a operare nonostante la
crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale
riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(omissis)
Art. 7 ter
Aree naturali protette
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione
funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1
del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della
sostenibilita' degli impatti ambientali degli interventi proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(omissis)
Art. 9 bis
Differimento della TARI
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(omissis)
Art. 10
Misure di sostegno al settore sportivo
(omissis)
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per
contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per
l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una
dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al
fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle
spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione
di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle
societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno
superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
(omissis)
Art. 11 ter
Semplificazione e rifinanziamento
della misura «Nuova Sabatini»
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi
agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio
2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese
beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi
del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti
in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle
imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche
amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare
continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 425
milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 28
Iniziative internazionali per il finanziamento
dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle
organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo,
dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito
delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di
sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi
intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
77.
(omissis)
Art. 32
Credito d'imposta per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo
regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio
ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi
per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di
60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 32 bis
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale
presso le rivendite di generi di monopolio
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla
vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque
tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,
visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di
ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle
medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei
dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
(omissis)
Art. 41
Contratto di rioccupazione
(omissis)
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo massimo di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
(omissis)
Art. 48 bis
Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
professionale di alto livello dei propri dipendenti
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano,
che effettuano spese per attivita' di formazione professionale di
alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al
25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al
comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna
impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per
il periodo in cui e' occupato nelle attivita' di formazione
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata
non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti
legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle
conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria
4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing,
sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,
sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva,
internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei
processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
(omissis)
Art. 50
Interventi urgenti per la vigilanza
e la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero
territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a
procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al
reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti
sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare
ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore
all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella
tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle
risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 51
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi
di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di
idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono
essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli
uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel
limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei
maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da
Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare per
le finalita' di cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione
delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle
misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine
del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e
dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,
indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i
soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 58
Misure urgenti per la scuola
(omissis)
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato
«Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della
destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
(omissis)
Art. 66
Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo
(omissis)
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione
dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma
e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio
assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in
cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e
per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di
assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma
decorre dal 1° gennaio 2022.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(omissis)
Art. 73 quinquies
Disposizioni in materia di incentivi
per l'acquisto di veicoli meno inquinanti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di
categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il
quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero
che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni
dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi
di cui alla seguente tabella:
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e' riconosciuto
solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle
relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la
disciplina applicativa e per le procedure di concessione del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
(omissis)
Art. 74
Proroga del contingente «Strade sicure» e remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera,
del Corpo della polizia Penitenziaria
(omissis)
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il
periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2021, la
spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture
- uffici territoriali del Governo, e' autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di euro 2.520.000.
(omissis)
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del
livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1° maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di
cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed
acquisto di materiale di protezione individuale.
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera
dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti
penali per minorenni e del personale appartenente al comparto
funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.
(omissis)
Art. 75 bis
Misure urgenti per la sicurezza degli uffici
e del personale all'estero
(omissis)
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o
territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma
diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze
assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la
copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o
infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale
accompagnatore.
(omissis)
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto
del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del medesimo fondo, i
proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa
sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione
degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle
possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.