Sicurezza sanitaria: le misure per le scuole e i trasporti

Pubblicato il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

Sicurezza sanitaria: le misure per le scuole e i trasporti sono riportate nel decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187).

Tra i punti principali del provvedimento:

  • l'utilizzo di Dpi;
  • il mantenimento delle distanze di sicurezza;
  • l'utilizzo delle certificazioni verdi (cosiddetto "green pass").

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Di seguito il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

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Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 

Misure  urgenti  per  l'esercizio  in   sicurezza   delle   attivita'
scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti.
(21G00125)

(in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, n. 187)

Vigente al: 7-8-2021

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli articoli  32 e 117,   secondo   e   terzo   comma,   della

Costituzione;

Visto l'articolo 16  della  Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto  il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto  il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  16-septies,  del  citato

decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona

bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona

arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto  il decreto-legge  1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto  il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Vista la dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la  prosecuzione

delle iniziative di carattere straordinario e urgente  intraprese  al

fine  di   fronteggiare   adeguatamente   possibili   situazioni   di

pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il  quadro

delle vigenti misure di contenimento della  diffusione  del  predetto

virus in materia di istruzione scolastica, universita',  trasporti  e

attivita' sociali;

Considerata la  necessita'  di  disporre  misure  urgenti  a  seguito

dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione  Lazio  tra

il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella

riunione del 5 agosto 2021;

Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili e del Ministro della salute;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

                                ART.1

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022  e  misure  per

prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  del  sistema

            nazionale di istruzione e nelle universita')

 

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di  assicurare  il  valore

della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e

psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio

nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2

del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'

scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola

primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono

svolti in presenza.  Le  attivita'  didattiche  e  curriculari  delle

universita' sono svolte prioritariamente in presenza.

 

2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle

attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione

dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di

cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le

istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',

le seguenti misure minime di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle

vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore  ai

sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili

con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle

attivita' sportive;

b) e'  raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza

interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e

universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o

temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

3. In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da

SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e  dei  servizi

educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e  i  protocolli

adottati ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16

maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14

luglio 2020,  n.  74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida

possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di

sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e

scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma

2, lettera a), per le classi composte da studenti che  abbiano  tutti

completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione

in  corso  di  validita'.  Le  universita'  possono   derogare   alle

disposizioni di cui al comma 2, lettera a),  qualora  alle  attivita'

didattiche e  curriculari  partecipino  esclusivamente  studenti  che

abbiano completato il ciclo vaccinale o  abbiano  un  certificato  di

guarigione in corso di validita'.

 

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di

emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree

del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al

comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di

eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  all'insorgenza  di

focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus

SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I

provvedimenti di cui al primo  periodo  sono  motivatamente  adottati

sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi

di adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento  al

loro ambito  di  applicazione.  Laddove  siano  adottati  i  predetti

provvedimenti di deroga, resta sempre garantita  la  possibilita'  di

svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di

laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con

bisogni educativi speciali.

 

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al

personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono  rispettate  le

prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida

e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-bis e' inserito il seguente:

 

"ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e

universitario)

 

1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di

cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione

in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale

scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario,

nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma

2.

 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte

del personale scolastico e di  quello  universitario  e'  considerato

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il

rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne'

altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione

medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del

Ministero della salute.

 

4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi

dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono

tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con

le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare

del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori

modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni

di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche

di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita'

individuate dalle universita'.

 

5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.

35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".

 

7. Le disposizioni al presente  articolo  si  applicano,  per  quanto

compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica

musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni

di alta formazione collegate alle universita'.

 

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  di  cui

commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

 

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento,

delle misure occorrenti per l'anno 2021  per  il  contenimento  e  il

contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone  e  attua  un  piano  di

screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata  la

spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla

contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  122,  comma   9,   del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  in

legge 24 aprile 2020, n. 27

 

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al

personale  supplente  chiamato  per  la  sostituzione  del  personale

assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa  di  358  milioni  di

euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il  medesimo

anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo

231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

11. Il  Ministero  dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle

giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al

comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti

eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e

delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al

fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per

la  copertura  di   eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla

sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle

disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del

decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

12. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

            ART. 2

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-ter, come introdotto  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  e'

inserito il seguente:

 

"ART. 9-quater

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

1. A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021,

termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi

di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad

esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello

Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di

tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta

indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o

periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con   conducente,   ad

esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto

pubblico locale e regionale.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti

esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla

base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri

definiti con circolare del Ministero della salute.

 

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i  loro  delegati,

sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1

avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con

le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

 

4.-La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.

35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".

 

 

                               ART. 3

             (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)

 

1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14

luglio 2020, n. 74, le parole "altresi'  sui  dati  monitorati"  sono

sostituite dalle seguenti: ", ove ritenuto necessario,".

 

                               ART. 4

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in  materia  di

                   spettacoli aperti al pubblico)

 

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni

sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5,  commi

2 e 3, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e'  possibile

prevedere  modalita'  di  assegnazione  dei  posti   alternative   al

distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 

2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  per  la

partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di

cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in

zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere

superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

 

3. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  gli

spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo  5,  comma  1,  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza

consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento  di

quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di

spettatori superiore a 2500.

 

                               ART. 5

                   (Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2,

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere  utilizzate,  oltre

che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis,  del  predetto

decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui  agli  articoli

9-ter  e  9-quater  del  medesimo  decreto-legge  n.  52  del   2021,

introdotti dal presente decreto.

 

2. Le  somme  confluite  sul  conto  corrente  di   tesoreria   della

Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli  articoli  40  e

42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  sono  trasferite,

per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli

obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale  del

commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19  previa  iscrizione  sul  fondo  per  le

emergenze  nazionali  nell'ambito   del   bilancio   autonomo   della

Presidenza del consiglio dei ministri.

 

                               ART. 6

       (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un  certificato  di  vaccinazione  anti

SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della

Repubblica di San Marino, nelle more  dell'adozione  della  circolare

del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in

coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali,  e

comunque  non  oltre  il  15  ottobre  2021,  non  si  applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  9-bis,  9-ter  e  9-quater,  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

 

 

                  ART. 7

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti

degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

 

1. In considerazione  dell'attacco  subito  dai  sistemi  informatici

della Regione Lazio, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o

perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,

relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti

alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data,

gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi

enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la

medesima data e quella del 15 settembre 2021.

 

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali  adottano  ogni  misura

organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole  durata  e

la celere conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  con

priorita' per quelli da considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di

motivate istanze degli interessati.

 

3. In caso di inoperativita' dei  siti  istituzionali  della  Regione

Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui  al

comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui  al  decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

                               ART. 8

              (Proroga del contingente "Strade sicure")

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da  parte  delle

Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al

contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento

delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al

31 ottobre 2021.

 

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma  1  e'  autorizzata,

per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui  euro

1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario

ed euro 5.751.765  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del

personale.

 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a

euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da

ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

4. Ai  fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

                               ART. 9

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.

                                128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4  giugno  2003,  n.  128,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le  seguenti:

"il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero";

b) al comma 3, dopo le  parole  "dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri ovvero dal", sono aggiunte  le  seguenti:  "Ministro,  anche

senza portafoglio, o dal".

 

                               ART.10

                         (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

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