Green pass: le misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro

Green pass sicurezza del lavoro
Pubblicato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

Green pass: le misure per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e il rafforzamento dello screening sono al centro del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226.

In particolare, il provvedimento disciplina l'impiego della certificazione verde (cosiddetto green pass):

  • in ambito lavorativo pubblico;
  • da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
  • in ambito lavorativo privato.

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Oltre a queste sono disposte misure:

  • urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per lo sport;
  • per la durata delle certificazioni verdi;
  • per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;
  • per il contact center Green pass.

Di seguito il testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

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Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening. (21G00139)

(Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226)

Vigente al: 22-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122,  recante  «Misure

urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   da   COVID-19   in   ambito

scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio

sanitario-assistenziale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la

prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza,  di  estendere

l'obbligo di certificazione  verde  COVID-19  nei  luoghi  di  lavoro

pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia  delle

misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche' di  tutelare  la

salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo

altresi' misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare  le  previsioni  sul

rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare

ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita'

sportive, nonche' di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19

al fine di adeguare le misure per il  contenimento  della  diffusione

del  virus  SARS-CoV-2  nello  svolgimento  di  attivita'  culturali,

sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro  e

delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della  giustizia,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

                     ambito lavorativo pubblico

 

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-quater e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19

nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di

prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui

all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle

Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione

nazionale per la societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza

sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici

economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini

dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio

nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'

lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,

la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2

del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti

i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'

lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le

amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti

esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai

soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea

certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con

circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi  1  e  2.

Per i lavoratori di cui al comma 2 la  verifica  sul  rispetto  delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al

primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,

definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per

l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano

effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano

con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della

contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con

le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica

amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la

omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo

periodo. Per le regioni e gli enti locali le  predette  linee  guida,

ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichi  di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora

risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei

lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato

fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,

non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di

emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla

conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza

ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma  1

in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la

sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di

mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni

di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita

in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate  dal  Prefetto.  I

soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle

violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli

atti relativi alla violazione.

10. Al personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,

collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si

applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi

2 e 3, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente

articolo.

11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti

titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,

si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria

autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui

al presente articolo.

13. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  provvedono  alle

attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

                               Art. 2

           Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

            parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il

seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  da

parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre

2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere

adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,

amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni

tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari  ove  svolgono

la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su  richiesta,  non

esibiscono la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,

comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata

esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei  soggetti

di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con  diritto

alla conservazione del rapporto  di  lavoro  e  non  sono  dovuti  la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3.  L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  agli  uffici

giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo  comma

1 integra illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati

ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo

23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo

comma 1 del presente articolo secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di

appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento  della   violazione   e'

trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  6,  e,  in  quanto

compatibili, quelle di cui ai commi 2 e  3,  si  applicano  anche  al

magistrato onorario.

5. I responsabili della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si

svolge  l'attivita'  giudiziaria,  individuato  per  la  magistratura

ordinaria nel procuratore generale presso la corte di  appello,  sono

tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,

anche avvalendosi di  delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni

verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui  al  comma  5,

dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della

giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite

ulteriori modalita' di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso  agli

uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1

e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati

ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13

dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai

soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli

uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i

consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei

alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del

processo.».

                               Art. 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

                      ambito lavorativo privato

 

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel

settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre

2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di

prevenire la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque

svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,

ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e'

svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto

previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto

e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti

i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'

lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di  cui  al

comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai

soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea

certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con

circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a  verificare

il rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Per  i

lavoratori  di  cui  al  comma  2  la  verifica  sul  rispetto  delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al

primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15

ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  delle

verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati

al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto

formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni

degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle

certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'

indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora

risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei

lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti

ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione

e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione

dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di

assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro

compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto

giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di

lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a

quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,

comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per

una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma  1

in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la

sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4  o

di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5  nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  8,  si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni

di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita

in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal  Prefetto.  I

soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle

violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli

atti relativi alla violazione.».

                               Art. 4

               Misure urgenti per la somministrazione

                      di test antigenici rapidi

1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,

della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad

assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui

all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo

d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della

disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000

e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle

esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'

disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a

cinque giorni.

1-ter. L'applicazione  del  prezzo  calmierato,  e'  assicurata

anche da tutte le strutture sanitarie  convenzionate,  autorizzate  o

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e  autorizzate  dalle

regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9,  comma  1,

lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  aderenti  al

protocollo d'intesa di cui al comma 1.».

2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i

commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel

limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che

costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui

all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,

commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle

strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione

anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,

rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   3,   del   predetto

decreto-legge n. 105 del 2021,  e  secondo  i  criteri  definiti  con

circolare del Ministro della salute,  e'  autorizzata  a  favore  del

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica

COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno  2021,  a  valere

sulle risorse di cui al comma  1,  che  sono  per  il  medesimo  anno

corrispondentemente incrementate.

9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al

trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle  regioni  e

alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati

disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine  del  ristoro  del

prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui  al

comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai  protocolli

d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23  luglio

2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre

2021, n. 126.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro

mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle

modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni

di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui

all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come

incrementato dall'articolo 40, comma 3, del  decreto-legge  22  marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio

2021, n. 69.

                               Art. 5

             Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole  «da  SARS-CoV-2»  sono

inserite  le  seguenti:  «e  le  vaccinazioni   somministrate   dalle

autorita'  sanitarie  nazionali  competenti   e   riconosciute   come

equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) avvenuta  guarigione  dopo  la  somministrazione  della

prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo  giorno

successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi

accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno

dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito

del prescritto ciclo,  e'  rilasciata,  altresi',  la  certificazione

verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici

mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».

                               Art. 6

                     Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite a Sport e  Salute  s.p.a  per  il  pagamento

delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse  all'emergenza

COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.

106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto  dal

comma 13  del  suddetto  articolo  44,  entro  il  15  ottobre  2021,

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50

per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del  movimento

sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27

dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al  «Fondo  per

il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui  all'articolo  217

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

                               Art. 7

                      Contact center Green pass

 

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.

178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1)  le  parole  «La  competente  struttura  per   l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio  dei

ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministero   della

salute»;

2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87»,  sono

aggiunte le seguenti: «,  quale  servizio  supplementare  rispetto  a

quello  di  contact  center  reso  in  potenziamento   del   Servizio

1500-numero   di   pubblica   utilita',   di   cui   all'articolo   1

dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile

dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale  integrazione

dei rapporti negoziali in essere»;

b) al secondo periodo, le  parole  «1  milione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «4 milioni».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  1,  lettera  b)

pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero.

                               Art. 8

            Disposizioni per lo svolgimento di attivita'

              culturali, sportive, sociali e ricreative

 

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico  scientifico  di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni,   in   vista

dell'adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto

dell'andamento   dell'epidemia,   dell'estensione   dell'obbligo   di

certificazione  verde  COVID-19  e  dell'evoluzione  della   campagna

vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e

protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita'  culturali,

sportive, sociali e ricreative.

                               Art. 9

                    Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87, le parole «e 9-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  9-bis,

9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

                               Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

                               Art. 11

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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