Esami per il responsabile rifiuti: i protocolli di sicurezza sanitaria

Le indicazioni nella deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 15 settembre 2021, n. 10

Esami per responsabile rifiuti: i protocolli di sicurezza sanitaria nella deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 15 settembre 2021, n. 10.

Le indicazioni, pubblicate sul sito dell'Albo e riportate di seguito, riguardano lo svolgimento delle sessioni d'esame di recupero, previste dalla deliberazione 3 giugno 2021, n. 3, e delle sessioni ordinarie, programmate da settembre 2021.

La pubblicazione della deliberazione è stata resa nota con un comunicato del Mite pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n. 246.

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Deliberazione del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 15 settembre 2021, n. 10

Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche d'idoneità dei responsabili tecnici

IL COMITATO NAZIONALE

DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il

regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche, la quale ha stabilito che i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni, e che gli stessi possono sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;

Vista, altresì la deliberazione, n. 1 del 10 marzo 2021, relativa al regime transitorio dei requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina relativa al responsabile tecnico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, numero 9, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con le circolari dell'Albo n. 12 del 9 novembre 2020 e n. 13 del 09 dicembre 2020, sono state sospese le verifiche d'idoneità;

Vista, la deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 recante disposizioni per la ripresa delle verifiche di idoneità dei responsabili tecnici;

Visto che, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito lo svolgimento in presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630; Considerato che il Comitato nazionale nel ritenere necessario agevolare l'attività delle imprese nel particolare contesto dell'emergenza sanitaria ed economica, nella seduta del 3 giugno 2021 ha disposto che debbano essere rapidamente riprogrammate le verifiche per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di responsabile tecnico delle imprese iscritte, anche con l'introduzione di sessioni straordinarie da effettuarsi in tempi brevi secondo le disposizioni della presente deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021 n. 25239 per lo svolgimento dei concorsi pubblici;

Considerato che le Camere di commercio sede delle Sezioni Regionali e Provinciali sono competenti all'organizzazione delle verifiche di idoneità anche per l'individuazione di sedi idonee allo svolgimento delle prove nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria;

DELIBERA

Articolo 1
(Protocolli di sicurezza sanitaria per verifiche d'idoneità dei responsabili tecnici)

Per lo svolgimento delle sessioni d'esame di recupero, previste dalla Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 e per le sessioni ordinarie, programmate da settembre 2021, si applicano le linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630 o i protocolli di sicurezza sanitaria adottati dalle singole Camere di commercio.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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