Cam pulizia e sanificazione: modificato il D.M. 29 gennaio 2021 per effetto della pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 24 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2021, n. 236.
Modifiche, tra le tante, per:
- le sostanze e le miscele non ammesse o limitate;
- prodotti ausiliari per l'igiene;
- le indicazioni di pericolo non ammesse.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 24 settembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 24 settembre 2021
Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e
sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i
prodotti detergenti». (21A05745)
(Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2021, n. 236)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice
dei contratti pubblici» in «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» e successive modificazioni ed integrazioni e, in
particolare l'art. 34, ai sensi del quale le stazioni appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che
individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che
prevedono la predisposizione, da parte del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e con la approvazione di CONSIP S.p.a.,di un «Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per
categorie merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha
istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano
d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo
sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei
prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN
GGP;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, che, ai
sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei
«Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati
Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e
servizi;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata
approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 29 gennaio 2021, con il quale sono stati
adottati i «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile,
sanitario e per i prodotti detergenti»;
Considerato che, in merito ai Criteri ambientali minimi di cui al
citato decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticita' in relazione
ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate,
unitamente a talune criticita' interpretative ed operative;
Considerata l'urgenza di approntare i necessari interventi
correttivi al fine di garantire uniformita' interpretativa e maggiore
flessibilita' operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto
monouso nonche' di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri
ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove
tecnicamente necessario;
Ritenuto quindi necessario effettuare correzioni all'allegato 1,
lett. C, D ed E, e all'allegato 2, lett. B del citato decreto del
Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 29
gennaio 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. All'allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante:
«Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie
delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non
ammesse o limitate», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella
recante «Indicazioni di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le sostanze
e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da
questo requisito.» e' sostituito dal seguente: «Deroghe: le sostanze
e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate
secondo i requisiti nel seguito indicati:»
2. All'allegato 1, sub E, recante «Criteri ambientali minimi dei
detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici»
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele
pericolose», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante
«Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:», il periodo:
«Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono
specificatamente esentate da questo requisito.» e' sostituito dal
seguente: «Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito
sono specificatamente esentate secondo i requisiti indicati in
tabella A). Tabella A»
b) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non
ammesse o limitate», lett. b) punto elenco II), la tabella:
===================================================================== | |H400 Molto tossico | | | per gli organismi | | | acquatici H 412 | | | Nocivo per gli | | |organismi acquatici| | | con effetti di | | Tensioattivi | lunga durata | +===============================================+===================+ | |H334 Puo' provocare| | |sintomi allergici o| | |asmatici o | | |difficolta' | | |respiratorie se | | |inalato H317 Puo' | | |provocare una | | |reazione allergica | |Enzimi* |della pelle | +-----------------------------------------------+-------------------+ | |H351 Sospettato di | | |provocare il cancro| | |(indicare la via di| | |esposizione se e' | | |accertato che | | |nessun'altra via di| | |esposizione | | |comporta il | |NTA come impurita' in MGDA and GLDA** |medesimo pericolo).| +-----------------------------------------------+-------------------+ | |H400 Altamente | | |tossico per gli | | |organismi acquatici| | |H410 Molto tossico | | |per gli organismi | | |acquatici con | | |effetti di lunga | | |durata H412 Nocivo | | |per gli organismi | | |acquatici con | |Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido |effetti di lunga | |di idrogeno |durata | +-----------------------------------------------+-------------------+ | |H400 Altamente | | |tossico per gli | | |organismi acquatici| | |H 412 Nocivo per | | |gli organismi | | |acquatici con | |Agente sbiancante: acido |effetti di lunga | |ɛ-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) |durata | +-----------------------------------------------+-------------------+ | |H 317 Puo' | | |provocare una | | |reazione allergica | | |della pelle H 400 | | |Altamente tossico | | |per gli organismi | | |acquatici H 412 | | |Nocivo per gli | | |organismi acquatici| | |con effetti di | |Cere metallizzate |lunga durata | +-----------------------------------------------+-------------------+ | |H 412 Nocivo per | | |gli organismi | | |acquatici con | | |effetti di lunga | |Ammine alifatiche nei prodotti deceranti |durata | +-----------------------------------------------+-------------------+ e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== | |H400 Molto tossico per| | | gli organismi | | |acquatici H 412 Nocivo| | | per gli organismi | | |acquatici con effetti | | Tensioattivi | di lunga durata | +============================================+======================+ | |H334 Puo' provocare | | |sintomi allergici o | | |asmatici o difficolta'| | |respiratorie se | | |inalato H317 Puo' | | |provocare una reazione| |Enzimi* |allergica della pelle | +--------------------------------------------+----------------------+ | |H351 Sospettato di | | |provocare il cancro | | |(indicare la via di | | |esposizione se e' | | |accertato che | | |nessun'altra via di | | |esposizione comporta | |NTA come impurita' in MGDA and GLDA** |il medesimo pericolo).| +--------------------------------------------+----------------------+ | |H400 Altamente tossico| | |per gli organismi | | |acquatici H410 Molto | | |tossico per gli | | |organismi acquatici | | |con effetti di lunga | | |durata H412 Nocivo per| | |gli organismi | |Agenti sbiancanti: acido |acquatici con effetti | |peracetico/perossido di idrogeno |di lunga durata | +--------------------------------------------+----------------------+ | |H400 Altamente tossico| | |per gli organismi | | |acquatici H 412 Nocivo| | |per gli organismi | |Agente sbiancante: acido |acquatici con effetti | |ɛ-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) |di lunga durata | +--------------------------------------------+----------------------+ | |H 317 Puo' provocare | | |una reazione allergica| | |della pelle H 400 | | |Altamente tossico per | | |gli organismi | | |acquatici H 412 Nocivo| | |per gli organismi | | |acquatici con effetti | | |di lunga durata H 411 | | |Molto tossico per gli | | |organismi acquatici | | |con effetti di lunga | | |durata H 410 Tossico | | |per gli organismi | | |acquatici con effetti | | |di lunga durata | |Cere metallizzate |Fosfati organici | +--------------------------------------------+----------------------+ |Cere |Fosfati organici | +--------------------------------------------+----------------------+ | |H 412 Nocivo per gli | | |organismi acquatici | | |con effetti di lunga | |Ammine alifatiche nei prodotti deceranti |durata | +--------------------------------------------+----------------------+
3. All'allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per
l'igiene», dal periodo di cui al quinto capoverso «Qualora inoltre,
per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la
stazione appaltante... omississ...», il termine «documentati» e'
soppresso.
4. All'allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari per
l'igiene», il quinto punto elenco del primo capoverso «- gli elementi
tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di
sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione» e'
soppresso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.