Green pass per i lavoratori: nuove misure per esigenze organizzative sono state introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali» (in Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2021, n. 241).
In particolare, all'art. 3 «Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato», comma 1, è introdotta una modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
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In particolare, è inserito un nuovo art. 9-octies a tenore del quale i lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative,
sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies , D.L. 52/2021, come convertito dalla legge n. 87/2021, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Di seguito il testo dell'articolo 3, decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.
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Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali
(in Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2021, n. 241).
(omissis)
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-septies e' inserito il seguente:
"Art. 9-octies (Modalita' di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini
della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte
del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative
volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori
sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6
dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un
preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze
organizzative.".