Impianti rifiuti e Pnrr: al via le procedure di evidenza pubblica per assegnare le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, missione 2, componente 1 del piano nazionale di ripresa e resilienza. È quanto stabilisce il decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247) le cui misure riguardano:
- la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti;
- l'ammodernamento di impianti esistenti.
Le linee di intervento
Gli interventi sono suddivisi in tre linee:
- linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- linea d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- linea d'intervento C - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.
Gli importi
L'ammontare complessivo da assegnare è pari a 1.500.000.000,00 euro e il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta non potrà superare la somma complessiva di:
- euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea d'intervento A;
- euro 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro) per la linea d'intervento B;
- euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la linea d'intervento C.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 28 settembre 2021
Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per
l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione
degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2,
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per
la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l'ammodernamento di impianti esistenti. (21A06015)
(in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN
recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
"costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Considerato che, a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro
dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha
assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero
della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento
1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);
Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui
alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto
ministeriale di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura;
Considerato che per gli interventi finanziati dall'investimento
dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione
comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia
circolare, con particolare riferimento al contributo al
raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e
riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'art. 181 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di
pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione
del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e
complementarieta' con i programmi della politica di coesione e
progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;
Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione
europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia
comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not
Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della
Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili
gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e
trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti
urbani, gli inceneritori;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Decreta:
1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli
interventi relativi all'investimento 1. 1, Missione 2, Componente 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro
sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con
pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del
Ministero della transizione ecologica (MITE). Il 60% delle risorse
saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del
centro e del sud Italia.
2. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica,
entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi
ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti
nelle seguenti aree tematiche:
linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
linea d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata;
linea d'intervento C - ammodernamento (anche con ampliamento di
impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad
uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di
pelletteria e i rifiuti tessili.
3. I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'ambito
territoriale ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni o, laddove
questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle
risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei
gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro
appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Fermo
quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del
suddetto servizio pubblico, potra' essere anche da quest'ultimo
completamente o parzialmente elaborata, purche' in nome e per conto
dell'EGATO, o del comune, ognuno dei quali rimarra' unico soggetto
destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le
risorse assegnate.
4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere,
previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del
presente decreto dovranno necessariamente rimanere di proprieta'
pubblica.
5. I criteri di ammissibilita' e di valutazione delle proposte di
cui al punto 2 e di riparto delle risorse per le singole linee di
intervento individuate, sono indicati nell'Allegato 1, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
6. Le proposte di cui al punto 2 saranno oggetto di selezione e
valutazione da parte di apposita Commissione che sara' nominata con
successivo decreto ministeriale e sara' composta da tre membri
nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di
Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro
membri indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province
autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord,
Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La stessa
Commissione provvedera' alla formulazione della graduatoria delle
proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.
7. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria
delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca
o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 13,
risultino risorse residue non assegnate, si potra' procedere alla
riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee
d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi' da
assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della
misura di cui al punto 1, nel rispetto dei limiti di allocazione
delle risorse stanziate.
8. Nel caso di cui al punto 7, il Ministro provvedera', entro
trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle tre graduatorie,
con apposito decreto a individuare le modalita' di rimodulazione
delle eventuali economie sopravvenute.
9. Gli avvisi, di cui al punto 2, dovranno prevedere le modalita' e
i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari
delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle
spese ammissibili.
10. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta non
potra' superare la somma complessiva di:
euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea d'intervento
A;
euro 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro) per la linea
d'intervento B;
euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la linea
d'intervento C.
11. Entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle risorse
dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonche' di
tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori
di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti realizzatori, i soggetti
destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente
applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio
rifiuti igiene urbana. La individuazione potra' aver luogo anche
mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato
mediante finanza di progetto, in conformita' a quanto sara' previsto
da ciascun avviso.
12. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere
completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.
13. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale nei seguenti casi:
perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile oppure non
sanata entro dieci giorni dalla richiesta;
mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione
dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede
di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili
al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;
mancata realizzazione, anche parziale, del programma di
investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la
parte realizzata non risulti organica e funzionale).
Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresi' di
revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto
destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarita'
essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e
disposizioni amministrative vigenti.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica.