Riciclaggio delle navi: stanziato il fondo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 2 settembre 2021.
Riciclaggio delle navi: le attività disciplinate
Nell'ambito dell'attività del riciclaggio delle navi, il provvedimento regolamenta:
- l'attività ricognitiva e la presentazione delle domande;
- la modalità di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle attività di rimozione/spostamento per la vendita/riciclaggio/demolizione;
- le attività di rimozione/spostamento e vendita o riciclaggio/demolizione;
- le notificazioni all'eventuale proprietario;
- la pubblicità dell'avvio delle procedure;
- la ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita.
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Riciclaggio delle navi: le aree portuali militari
Infine, l'ultimo articolo è dedicato alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 settembre 2021.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 settembre 2021
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei
relitti. (21A06001)
(in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi,
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione
dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce
l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del
regolamento (UE) n. 1257/2013;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione
in materia portuale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici»;
Visto l'art. 73 del Codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 «Disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica
il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2017 relativo alla
«Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle
navi»;
Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 che
istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ora
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili);
Visto, in particolare l'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione di un Fondo nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di
cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle
Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi
abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento
dei predetti costi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata legge
n. 178/2020, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione
e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi
i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la
Marina militare resta autorita' competente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata legge
n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di
sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari,
anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle
navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile
al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni
per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel
caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi
dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata legge
n. 178/2020, le modalita' di attribuzione delle risorse, di
notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicita' dell'avvio
delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore
di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla
demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73 del Codice
della navigazione, sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
difesa;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o
qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e' stato
a bordo della nave;
b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l'attivita' di
demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di
riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da
ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo
nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo,
che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il
trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro
ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o
eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;
d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto,
comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a
prescindere dalle circostanze di cui all'art. 73 del Codice della
navigazione, dal punto in cui si trova all'atto dell'attivita'
ricognitiva di cui all'art. 2, al luogo sede di
demolizione/riciclaggio/vendita.
Art. 2
Attivita' ricognitiva
e presentazione delle domande
1. Le Autorita' di sistema portuale che intendono accedere alle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne, all'indirizzo di posta elettronica
certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo,
corredata da:
a. la tabella in allegato A;
b. relazione fotografica della nave/ relitto;
c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi
informativi raccolti nella tabella in allegato A;
d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorita' di
sistema portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o
riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti
dell'attivita' ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato
A, ed alle risultanze della relazione tecnica;
e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere
l'operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di
rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.
2. Per le finalita' del presente articolo, le Capitanerie di porto
nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 73 del Codice della
navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l'ambiente
marino, nonche' navi che incidano sui profili di sicurezza della
navigazione o costituiscono pregiudizio per l'ambiente marino,
trasmettono all'Autorita' di sistema portuale competente per
circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione
fotografica.
Art. 3
Modalita' di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle
attivita' di rimozione/spostamento per la
vendita/riciclaggio/demolizione
1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne svolge l'attivita' istruttoria per
l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di cui al precedente art.
2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al
fondo con l'indicazione degli importi assegnati.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Direzione generale
stabilisce l'entita' dell'acconto e delle ulteriori tranches di
contributo riconosciuto in base all'avanzamento delle attivita',
nonche' la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei
pagamenti.
3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al
precedente comma 2 sia complessivamente superiore alle risorse
stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna
Autorita' e' determinata in modo proporzionale al contributo
riconoscibile alla stessa rispetto al totale dei contributi
riconoscibili.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione della
somma riconosciuta alla singola Autorita' di sistema portuale, e'
pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - amministrazione
trasparente.
Art. 4
Rimozione/spostamento e vendita
1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave
ai fini del successivo reimpiego, le Autorita' di sistema portuale
affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e
dei relitti.
2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza,
nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel recupero ai
fini della vendita dell'unita' navale.
3. Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' marittima di cui
all'art. 73, comma 1, del Codice della navigazione, all'esecuzione
dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di rimozione dei
relitti procede l'Autorita' di sistema portuale nell'ambito della
propria circoscrizione nel rispetto delle modalita' e procedure
previste nel presente decreto.
Art. 5
Rimozione/spostamento
e riciclaggio/demolizione
1. Al fine di provvedere alla rimozione/spostamento per il
successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti presenti
negli spazi portuali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
territoriali, le Autorita' di sistema portuale affidano il servizio
tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonche' di quanto previsto dal
decreto ministeriale 12 ottobre 2017.
2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma 1 prevede
la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del
riciclaggio/demolizione dell'unita' navale presso impianto
autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del
decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 25, nonche' l'ulteriore
trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali
materiali pericolosi presenti a bordo.
3. In caso di procedura di riciclaggio, l'appalto puo' altresi'
prevedere il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dal
riciclaggio della nave, compresi i motori, l'eventuale carburante
presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro
sia suscettibile di uso commerciale. I relativi proventi sono
ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
Art. 6
Notificazioni all'eventuale proprietario
Fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' marittima di cui
all'art. 73 comma 1 del Codice della navigazione, l'Autorita' di
sistema portuale procede alla notifica dell'ordine di rimozione con
le modalita' di cui all'art. 90 del regolamento per l'esecuzione del
Codice della navigazione.
Art. 7
Pubblicita' dell'avvio delle procedure
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, l'avvio delle
procedure di cui al presente decreto e' comunicato a cura delle
Autorita' di sistema portuale tramite avviso pubblico ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le Autorita' di sistema portuale provvedono a dare massima
diffusione all'avviso tramite pubblicazione sul profilo
amministrazione trasparente del proprio sito web e sul sito del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Art. 8
Ripartizione dei ricavi realizzati
dal vincitore di gara con la vendita
Ove le procedure di affidamento di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto prevedano la vendita dell'unita' navale e/o di tutti
gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i relativi ricavi
sono acquisiti nella disponibilita' dell'Autorita' di sistema
portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma
728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 9
Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e
galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina
militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto
e La Spezia
1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione generale
per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco delle navi e dei
galleggianti, compresi i sommergibili, radiati presenti nelle aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali
intende avviare le attivita' di affidamento - con risorse a valere
della quota prevista per la MMI di cui all'art. 1 comma 730 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione, sgombero,
demolizione e vendita, anche parziale, corredata da una descrizione
degli interventi e della relativa stima dei costi associati.
2. La Marina militare, quale autorita' competente, cura l'avvio
delle procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1.
3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento
della disponibilita' complessivamente prevista dall'art. 1 comma 730
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del direttore
generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a
favore del Centro di responsabilita' della Marina militare con le
seguenti modalita':
il Centro di responsabilita' della Marina militare chiede,
all'avvio di ogni singola procedura di affidamento, alla Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'assegnazione delle
risorse a copertura dell'importo posto a base di gara, facendo
specifico riferimento, per la singola procedura, agli elementi di
informazione di cui al precedente comma 1;
la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro
venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta.
4. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di
responsabilita' della Marina militare che, in qualita' di soggetto
beneficiario, e' responsabile della gestione amministrativa e
contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.
5. La liquidazione del finanziamento, a cura del Centro di
responsabilita' amministrativa della Marina militare e della relativa
rete dei funzionari delegati della Forza armata, e' effettuata nelle
seguenti modalita':
il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio
della procedura tecnico-amministrativa di affidamento;
il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale dei
pagamenti definito al termine della procedura di affidamento.
6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra
soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture
di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra
prestazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Riciclaggio delle navi: stanziato il fondo