Riciclaggio delle navi: stanziato il fondo

Le indicazioni nel decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 2 settembre 2021

Riciclaggio delle navi: stanziato il fondo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 2 settembre 2021.

 

Riciclaggio delle navi: le attività disciplinate

Nell'ambito dell'attività del riciclaggio delle navi, il provvedimento regolamenta:

  • l'attività ricognitiva e la presentazione delle domande;
  • la modalità di attribuzione delle risorse per l'esecuzione  delle attività di rimozione/spostamento per la vendita/riciclaggio/demolizione;
  • le attività di rimozione/spostamento e vendita o riciclaggio/demolizione;
  • le notificazioni all'eventuale proprietario;
  • la pubblicità dell'avvio delle procedure;
  • la ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita.

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Riciclaggio delle navi: le aree portuali militari 

Infine, l'ultimo articolo è dedicato alla rimozione, demolizione e vendita, anche  solo  parziale, di  navi e  galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 settembre 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 settembre 2021 

Fondo per la rimozione delle  navi,  delle  navi  abbandonate  e  dei
relitti. (21A06001)

(in Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021, n. 247)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio  delle  navi,

che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva

2009/16/CE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675  della  Commissione

dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione  di  esecuzione  (UE)

2016/2323 della Commissione  del  19  dicembre  2016  che  istituisce

l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del

regolamento (UE) n. 1257/2013;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della  legislazione

in materia portuale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei

contratti pubblici»;

Visto l'art. 73 del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 30  luglio  2020,  n.  99  «Disciplina

sanzionatoria delle violazioni  delle  disposizioni  del  regolamento

(UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi,  che  modifica

il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»;

Visto  il  decreto  ministeriale  12  ottobre  2017  relativo  alla

«Disciplina delle procedure autorizzative per  il  riciclaggio  delle

navi»;

Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21  febbraio  2018  che

istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione

generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture

portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  (ora

Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema

portuale, il trasporto marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne)  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 728  e  729  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione  di  un  Fondo  nello

stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di

cinque  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022  e   2023

finalizzato  alla  parziale  copertura  dei  costi  sostenuti   dalle

Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi

abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per  cento

dei predetti costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata  legge

n. 178/2020, una quota del fondo di cui al  comma  728,  pari  a  1,5

milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione

e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi

i sommergibili, radiati dalla Marina  militare  presenti  nelle  aree

portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia,  per  i  quali  la

Marina militare resta autorita' competente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata  legge

n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma  729,  le  Autorita'  di

sistema portuale sono autorizzate  a  sostenere  i  costi  necessari,

anche istruttori, per provvedere alla  rimozione  delle  navi,  delle

navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa  utile

al loro contenimento, in particolare quando vi  siano  le  condizioni

per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego.  Sia  nel

caso di vendita sia nel caso di  demolizione  si  provvede  ai  sensi

dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli  12,

13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 20 novembre 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata  legge

n.  178/2020,  le  modalita'  di  attribuzione  delle   risorse,   di

notificazione all'eventuale proprietario, di  pubblicita'  dell'avvio

delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal  vincitore

di gara con  la  vendita,  anche  dei  soli  rottami  ricavati  dalla

demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73  del  Codice

della navigazione, sono  definite  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  della

difesa;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)  «relitto  navale»:  una  nave  sommersa  o  semisommersa,   o

qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e'  stato

a bordo della nave;

b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,

punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si  intende  l'attivita'  di

demolizione completa o  parziale  di  una  nave  in  un  impianto  di

riciclaggio  al  fine  di  recuperare  componenti  e   materiali   da

ritrattare, preparare per il riutilizzo  o  riutilizzare,  garantendo

nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e  di  altro  tipo,

che  comprende  le  operazioni  connesse  come  lo  stoccaggio  e  il

trattamento di componenti e  materiali  sul  sito,  ma  non  il  loro

ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;

c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione,  mitigazione  o

eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;

d)  «spostamento/sgombero»,  ai  fini   del   presente   decreto,

comprende le operazioni necessarie a trasportare la  nave/relitto,  a

prescindere dalle circostanze di cui all'art.  73  del  Codice  della

navigazione, dal  punto  in  cui  si  trova  all'atto  dell'attivita'

ricognitiva   di   cui    all'art.    2,    al    luogo    sede    di

demolizione/riciclaggio/vendita.

                               Art. 2

                        Attivita' ricognitiva

                    e presentazione delle domande

1. Le Autorita' di sistema portuale  che  intendono  accedere  alle

risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore

del presente decreto, trasmettono  alla  Direzione  generale  per  la

vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo

e  per  vie  d'acqua  interne,  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda  di  accesso  al  fondo,

corredata da:

a. la tabella in allegato A;

b. relazione fotografica della nave/ relitto;

c. relazione  tecnica  finalizzata  a  certificare  gli  elementi

informativi raccolti nella tabella in allegato A;

d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorita'  di

sistema portuale sulla procedura che si intende  seguire  (vendita  o

riciclaggio  o  demolizione),  redatta  anche  in  base  agli   esiti

dell'attivita' ricognitiva, come raccolti nella tabella  in  allegato

A, ed alle risultanze della relazione tecnica;

e. indicazione di una  stima  dei  costi  necessari  a  sostenere

l'operazione    (ivi    inclusi    quelli     istruttori     e     di

rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.

2. Per le finalita' del presente articolo, le Capitanerie di  porto

nei cui ambiti di giurisdizione (spazi  portuali)  insistano  relitti

rientranti nella fattispecie di cui  all'art.  73  del  Codice  della

navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per  l'ambiente

marino, nonche' navi che incidano  sui  profili  di  sicurezza  della

navigazione  o  costituiscono  pregiudizio  per  l'ambiente   marino,

trasmettono  all'Autorita'  di  sistema   portuale   competente   per

circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e  la  relazione

fotografica.

 

                               Art. 3

Modalita'  di  attribuzione  delle  risorse  per  l'esecuzione  delle

  attivita'       di       rimozione/spostamento        per        la

  vendita/riciclaggio/demolizione

1. Sulla base degli elementi raccolti, la Direzione generale per la

vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo

e  per  vie  d'acqua  interne  svolge  l'attivita'  istruttoria   per

l'assegnazione delle risorse. Entro trenta giorni dalla scadenza  dei

termini per la presentazione della domanda di cui al precedente  art.

2, la Direzione generale approva l'elenco degli interventi ammessi al

fondo con l'indicazione degli importi assegnati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1,  la  Direzione  generale

stabilisce l'entita'  dell'acconto  e  delle  ulteriori  tranches  di

contributo riconosciuto  in  base  all'avanzamento  delle  attivita',

nonche' la documentazione necessaria ai fini  dell'effettuazione  dei

pagamenti.

3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili di cui al

precedente  comma  2  sia  complessivamente  superiore  alle  risorse

stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata  a  ciascuna

Autorita'  e'  determinata  in  modo  proporzionale   al   contributo

riconoscibile  alla  stessa  rispetto  al   totale   dei   contributi

riconoscibili.

4. Il provvedimento di cui al  comma  1,  con  l'indicazione  della

somma riconosciuta alla singola Autorita'  di  sistema  portuale,  e'

pubblicato nella sezione dedicata del  sito  internet  del  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  amministrazione

trasparente.

 

                               Art. 4

                   Rimozione/spostamento e vendita

1. Nel caso in cui vi siano le condizioni per la vendita della nave

ai fini del successivo reimpiego, le Autorita'  di  sistema  portuale

affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del  codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, il servizio di rimozione/spostamento e vendita  delle  navi  e

dei relitti.

2. Il servizio di cui al comma 1 consiste nella messa in sicurezza,

nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel  recupero  ai

fini della vendita dell'unita' navale.

3. Fatte salve le  attribuzioni  dell'Autorita'  marittima  di  cui

all'art. 73, comma 1, del Codice  della  navigazione,  all'esecuzione

dei provvedimenti d'ufficio conseguenti all'ordine di  rimozione  dei

relitti procede l'Autorita' di  sistema  portuale  nell'ambito  della

propria circoscrizione  nel  rispetto  delle  modalita'  e  procedure

previste nel presente decreto.

 

                               Art. 5

                        Rimozione/spostamento

                      e riciclaggio/demolizione

  1.  Al  fine  di  provvedere  alla  rimozione/spostamento  per   il

successivo riciclaggio/demolizione delle navi e dei relitti  presenti

negli spazi  portuali  nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni

territoriali, le Autorita' di sistema portuale affidano  il  servizio

tramite procedure ad evidenza  pubblica,  ai  sensi  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, nel rispetto, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli  12,

13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 20 novembre 2013 nonche' di  quanto  previsto  dal

decreto ministeriale 12 ottobre 2017.

2. Il servizio oggetto dell'affidamento di cui al comma  1  prevede

la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento  ai  fini  del

riciclaggio/demolizione   dell'unita'    navale    presso    impianto

autorizzato ed  inserito  negli  elenchi  previsti  dall'art.  1  del

decreto ministeriale 21 febbraio 2018,  n.  25,  nonche'  l'ulteriore

trattamento  o  smaltimento  in  impianti  separati  degli  eventuali

materiali pericolosi presenti a bordo.

3. In caso di procedura di  riciclaggio,  l'appalto  puo'  altresi'

prevedere il recupero integrale di tutti gli  elementi  prodotti  dal

riciclaggio della nave, compresi  i  motori,  l'eventuale  carburante

presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio e quanto altro

sia  suscettibile  di  uso  commerciale.  I  relativi  proventi  sono

ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

 

                               Art. 6

              Notificazioni all'eventuale proprietario

Fatte  salve  le  attribuzioni  dell'Autorita'  marittima  di   cui

all'art. 73 comma 1 del  Codice  della  navigazione,  l'Autorita'  di

sistema portuale procede alla notifica dell'ordine di  rimozione  con

le modalita' di cui all'art. 90 del regolamento per l'esecuzione  del

Codice della navigazione.

 

                               Art. 7

               Pubblicita' dell'avvio delle procedure

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, l'avvio  delle

procedure di cui al presente  decreto  e'  comunicato  a  cura  delle

Autorita' di sistema portuale tramite avviso pubblico ai sensi  degli

articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le Autorita' di  sistema  portuale  provvedono  a  dare  massima

diffusione   all'avviso    tramite    pubblicazione    sul    profilo

amministrazione trasparente del proprio  sito  web  e  sul  sito  del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

 

                               Art. 8

                 Ripartizione dei ricavi realizzati

                dal vincitore di gara con la vendita

Ove le procedure di affidamento di cui agli  articoli  4  e  5  del

presente decreto prevedano la vendita dell'unita' navale e/o di tutti

gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i  relativi  ricavi

sono  acquisiti  nella  disponibilita'  dell'Autorita'   di   sistema

portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma

728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

                               Art. 9

Rimozione, demolizione e vendita, anche  solo  parziale,  di  navi  e

  galleggianti,  compresi  i  sommergibili,  radiati   dalla   Marina

  militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta,  Taranto

  e La Spezia

1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione  generale

per la vigilanza sulle Autorita' di sistema  portuale,  il  trasporto

marittimo e per  vie  d'acqua  interne  l'elenco  delle  navi  e  dei

galleggianti, compresi i sommergibili, radiati  presenti  nelle  aree

portuali militari di Augusta,  Taranto  e  La  Spezia,  per  i  quali

intende avviare le attivita' di affidamento - con  risorse  a  valere

della quota prevista per la MMI di cui all'art.  1  comma  730  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione,  sgombero,

demolizione e vendita, anche parziale, corredata da  una  descrizione

degli interventi e della relativa stima dei costi associati.

2. La Marina militare, quale  autorita'  competente,  cura  l'avvio

delle procedure  ad  evidenza  pubblica,  ai  sensi  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1.

3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino  all'esaurimento

della disponibilita' complessivamente prevista dall'art. 1 comma  730

della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  con  decreto  del  direttore

generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di

sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  a

favore del Centro di responsabilita' della  Marina  militare  con  le

seguenti modalita':

il  Centro  di  responsabilita'  della  Marina  militare  chiede,

all'avvio di ogni singola procedura di  affidamento,  alla  Direzione

generale per la vigilanza sulle Autorita'  di  sistema  portuale,  il

trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne  l'assegnazione  delle

risorse a copertura  dell'importo  posto  a  base  di  gara,  facendo

specifico riferimento, per la singola  procedura,  agli  elementi  di

informazione di cui al precedente comma 1;

la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema

portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne,  entro

venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta.

4. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di

responsabilita' della Marina militare che, in  qualita'  di  soggetto

beneficiario,  e'  responsabile  della  gestione   amministrativa   e

contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione.

5.  La  liquidazione  del  finanziamento,  a  cura  del  Centro  di

responsabilita' amministrativa della Marina militare e della relativa

rete dei funzionari delegati della Forza armata, e' effettuata  nelle

seguenti modalita':

il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio

della procedura tecnico-amministrativa di affidamento;

il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale  dei

pagamenti definito al termine della procedura di affidamento.

6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione  costituiti  fra

soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi  per  forniture

di beni, prestazione di servizi,  collaborazione  e  qualsiasi  altra

prestazione.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

Riciclaggio delle navi: stanziato il fondo

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