Prevenzione rifiuti: gli incentivi per la vendita di prodotti sfusi o alla spina è l'oggetto del decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254.
Il contributo economico a fondo perduto è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di 5.000 euro per ciascun esercente commerciale.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021 sul cosiddetto bonus idrico per il sostegno all'acquisto di idro-sanitari a basso consumo d'acqua.
Il provvedimento, inoltre, definisce:
- la procedura di riconoscimento del contributo economico;
- il monitoraggio del contributo economico concesso;
- le cause di revoca del contributo economico.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021.
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Decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021
Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla
spina. (21A06313)
(in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n.254)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di intesa con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229» ed, in particolare, il comma 1 secondo cui «Al fine di
ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti
climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e
grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi
dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e
detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che
prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e'
riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo
perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo
massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di
presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore
offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e il comma
1-bis ai sensi del quale «Ai clienti e' consentito utilizzare
contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso
alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che
ritenga igienicamente non idonei»;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il
quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo
cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 ai sensi
del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo
cui «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46
e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono, rispettivamente,
l'estensione della superficie di vendita degli esercizi commerciali
di vicinato, di media e grande struttura;
Acquisita l'intesa del Ministro dello sviluppo economico,
comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta
del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto definisce
le modalita' per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della
medesima disposizione, nonche' per la verifica dello svolgimento
dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena
di revoca del contributo.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1 e'
riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di
vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all'art.
4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai
consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina,
nonche' all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla
vendita di prodotti sfusi.
2. L'esercente puo' promuovere il riutilizzo dello stesso
contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il
sistema cauzionale.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1,
previsto per gli anni 2020 e 2021, e' pari all'ammontare della spesa
sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto
vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente
commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per
l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di
prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese
sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la
realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per
l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi
compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello
spazio dedicato, nonche' per le iniziative di informazione, di
comunicazione e di pubblicita' dell'iniziativa.
3. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per
l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti
alimentari e detergenti venduti.
4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano le
disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. L'effettivita' e l'attinenza delle spese sostenute risulta da
apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. Il contributo economico e' alternativo e non cumulabile, in
relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa nazionale o europea.
Art. 4
Procedura di riconoscimento
del contributo economico
1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo
perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute
nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla
piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it
presentano apposita richiesta al Ministero della transizione
ecologica entro i seguenti termini:
in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta
piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile
2022.
2. La domanda di cui al comma 1, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata
digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF Advanced
Electronic Signatures) riporta:
a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la
dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114;
b) la finalita' della spesa sostenuta rientrante tra quelle
ammissibili;
c) l'ammontare del contributo economico richiesto;
d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui
all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le
condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»;
e) l'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili
ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' la dichiarazione che gli stessi, se impiegati
per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, a pena di esclusione,
dalla copia del documento di identita' in corso di validita' del
richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti
la spesa oggetto della richiesta, nonche' dall'attestazione
dell'effettivita' e dell'attinenza delle spese sostenute di cui
all'art. 3, commi 4 e 5.
4. Il contributo economico a fondo perduto e' riconosciuto da parte
del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del
rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione
delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande
di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica
il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo
caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.
Art. 5
Monitoraggio del contributo economico concesso
1. La durata dell'attivita' di vendita, dalla concessione del
contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.
2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo
perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro
il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla
concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante
piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it
Art. 6
Cause di revoca del contributo economico
1. Il contributo economico e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata, anche successivamente
all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti
previsti;
b) nel caso di svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo inferiore ai tre anni.
2. Il contributo economico indebitamente fruito e' restituito
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre controlli
e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi preposti
che operano secondo i compiti d'istituto assegnati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.