La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela

Il decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021 riguarda gli stabili aperti al pubblico, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela è l'oggetto del decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021, n. 255.  In particolare, si tratta dell'«approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il  numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai  sensi dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006, n. 139».

Ti occupi di antincendio? Clicca qui

Il provvedimento, tra le altre cose, modifica il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, ivi individuate con il  numero  72,  ad  esclusione  di
musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai  sensi
dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139.
(21A06278)

(in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021, n.255)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA CULTURA

 

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei

procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma

dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della

Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2

dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli

uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo

indipendente di valutazione della performance»;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti  a  tutela

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  aperti  al

pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato  I

al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad

esclusione di musei, gallerie,  esposizioni,  mostre,  biblioteche  e

archivi;

Visto il concerto del Ministero della cultura, acquisito  con  nota

n. 11274-P del 15 aprile 2021;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE)  2015/1535,  come  comunicato  dal  Ministero   dello   sviluppo

economico con nota n. 248383 del 25 agosto 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi

                   per edifici sottoposti a tutela

 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  di  cui

all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto, per gli edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti  al  pubblico,  contenenti

una o piu'  attivita'  ricomprese  nell'allegato  I  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  ivi  individuate

con il numero 72, ad  esclusione  di  musei,  gallerie,  esposizioni,

mostre, biblioteche e archivi.

 

                               Art. 2

                        Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  agli

edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42,  aperti  al  pubblico,  contenenti  una  o  piu'

attivita' ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero  72,

ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche  e

archivi, esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art.  1  si  possono  applicare  in

combinazione alle  pertinenti  regole  tecniche  verticali  contenute

nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno  3

agosto 2015.

 

                               Art. 3

           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno

                            3 agosto 2015

1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015, dopo il numero «72,» la  dicitura:  «limitatamente  agli

edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,

gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» e' soppressa.

2. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il

seguente capitolo «V.12  -  Altre  attivita'  in  edifici  tutelati»,

contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli  edifici

sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese

nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto

2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni,  mostre,

biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.

 

                               Art. 4

                            Norme finali

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome