La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela è l'oggetto del decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021, n. 255. In particolare, si tratta dell'«approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
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Il provvedimento, tra le altre cose, modifica il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di
musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(21A06278)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021, n.255)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad
esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi;
Visto il concerto del Ministero della cultura, acquisito con nota
n. 11274-P del 15 aprile 2021;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535, come comunicato dal Ministero dello sviluppo
economico con nota n. 248383 del 25 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per edifici sottoposti a tutela
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti
una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate
con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu'
attivita' ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72,
ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare in
combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute
nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» e' soppressa.
2. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.12 - Altre attivita' in edifici tutelati»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.