Mascherine nelle zone bianche: all’aperto si può ancora farne a meno

Proroga fino al 31 dicembre 2021

Mascherine nelle zone bianche.

Con l'ordinanza 28 ottobre 2021 del ministero della Salute - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021 - è stata prorogato al 31 dicembre quanto era stato previsto con l'articolo 1 dell'ordinanza 22 giugno 2021 in materia di mascherine nelle zone bianche.Covid

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Mascherine nelle zone bianche: la precedente ordinanza

L'articolo 1 dell'ordinanza 22 giugno 2021, recita, testualmente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario".

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Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza in materia di mascherine nelle zone bianche.

 

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 ottobre 2021  

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (21A06515)

(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31
dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;
Visto, altresi', l'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, concernente le misure di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale 23 novembre 2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2020, n. 294, con la quale e' stata avviata la
sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested» con
destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di
Fiumicino;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e' stata rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale la sperimentazione dei
voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli con destinazione
l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 maggio 2021, n. 115, con la quale, tra l'altro, la
sperimentazione dei voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli
provenienti dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti
d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago, Dallas, Los
Angeles, Miami, Philadelphia e Washington DC), Emirati Arabi Uniti,
con destinazione gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di
Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli-Capodichino e «Marco Polo» di
Venezia;
Visto, in particolare, l'art. 4 della richiamata ordinanza del
Ministro della salute 14 maggio 2021, ai sensi del quale la
disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto
internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, l'aeroporto
internazionale di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale di
Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale «Marco Polo» di
Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30
ottobre 2021, salvo eventuali proroghe;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli
Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 12 agosto 2021, n. 192, con la quale la sperimentazione dei
voli «Covid-tested», per i voli in partenza dagli aeroporti degli
Emirati Arabi Uniti, e' stata resa operativa, fino al 30 ottobre
2021, anche con destinazione l'aeroporto internazionale «Guglielmo
Marconi» di Bologna;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
giugno 2021, n. 148;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
luglio 2021, n. 181, con la quale sono state reiterate, fino al 30
agosto 2021, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro
della salute 22 giugno 2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
agosto 2021, n. 207, con la quale sono state reiterate, fino al 30
ottobre 2021, le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro
della salute 22 giugno 2021;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Considerato l'andamento nazionale e internazionale della
trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla
prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come
VOC dal World Health Organization;
Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.
2, comma 2, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in
considerazione dell'attuale contesto epidemiologico, reiterare le
misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021,
citata in premessa;
Ritenuto, altresi', necessario, sentiti il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, prorogare la disciplina relativa alla
sperimentazione dei voli «Covid-tested», di cui alle citate ordinanze
ministeriali 23 novembre 2020, 9 marzo 2021, 14 maggio 2021 e 11
agosto 2021;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, citata in
premessa, concernente i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre
2021.

Art. 2

1. La disciplina relativa alla sperimentazione dei voli
«Covid-tested», di cui alle ordinanze ministeriali 23 novembre 2020,
9 marzo 2021, 14 maggio 2021 e 11 agosto 2021, citate in premessa,
continua a produrre effetti fino al 31 gennaio 2022, salvo eventuali
proroghe.

Art. 3

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.

(Mascherine nelle zone bianche)

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