Prevenzione incendi nei boschi: il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 è stato convertito nella legge 8 novembre 2021, n. 155. Il testo coordinato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021.
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Prevenzione incendi nei boschi: i punti delle legge
I punti della legge 8 novembre 2021, n. 155 sono i seguenti;
- misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti
di messa in sicurezza del territorio; - misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- misure per le assunzioni previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- modifiche al codice penale;
- interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento (il testo coordinato).
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Testo coordinato del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120
Testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9 settembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per il
contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione
civile.». (21A06623)
(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 8 novembre 2021)
Vigente al: 8 novembre 2021
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento,
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nonche' per promuovere gli investimenti
di messa in sicurezza del territorio
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla
ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche' di sorveglianza, monitoraggio e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino
di suscettivita' all'innesco degli incendi boschivi emanato dal
Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con
apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il
Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento
dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta' per le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il
dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre
terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e
rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, ai
fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di concorso
statale alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile
strategia comune dell'Unione europea;
b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato
funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle
attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente
correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste
di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli
incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della 1° agosto 2011, n. 151;
c) delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree delle
regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri,
attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,
ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di lotta
attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, delle Regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e del volontariato organizzato di protezione civile
qualificato per le predette attivita' di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alle
attivita' contro gli incendi boschivi, comprese le attivita' di messa
in salvo degli animali coinvolti.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di
cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte
qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dell'economia e
delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la
trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le
funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo'
avvalersi, in qualita' di esperti, ai quali non spettano compensi,
indennita' o emolumenti comunque denominati, anche dei rappresentanti
dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di
conoscenze utili alle predette attivita', delle associazioni con
finalita' di protezione degli animali che hanno sottoscritto un
protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli
enti no profit impegnati nell'attivita' di protezione civile e
antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore previsto dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese
agricole. La partecipazione al Comitato tecnico e' assicurata dai
diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della
transizione ecologica, dell'universita' e della ricerca, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento
tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti
della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla
realizzazione del Piano nazionale si provvede nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Piano nazionale ha validita' triennale e puo' essere aggiornato
annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi
stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali
previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
nonche' dei connessi adempimenti dei Comuni. Nell'ambito delle
risorse stanziate il Piano nazionale puo' prevedere altresi' la
destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi
premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o
privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge
21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa
delle aree percorse da incendi.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione di un primo
Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
il 10 ottobre 2021 il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione
delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1 e, per l'attivita'
prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale
per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la
proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018,
integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle
Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La
partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti
segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con
direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della
proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero
dell'interno allo scopo di potenziare la capacita' di risposta
operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva contro gli incendi
boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite
procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di
vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel
dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle
aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva
tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai
sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle
procedure autorizzative.
4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare
convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di
integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il
volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri
bilanci e destinate alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso
compatibili con le esigenze degli altri operatori.
4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e
delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia
ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche
derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle
strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti,
hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonche' impianti
idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.
4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' dei
territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree
a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonche' di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il
termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di
cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.
Art. 1 bis
Misure per l'incremento dell'operativita' e della funzionalita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il
sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio del
Ministero dell'interno a legislazione vigente.
Art. 1 ter
Misure per le assunzioni previste
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, la validita' della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero
dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, e' prorogata fino al 31
dicembre 2022.
Art. 2
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' operativa delle
componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi
1. Per il rafforzamento urgente della capacita' operativa delle
componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le
esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero
della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare,
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi
operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva
agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione
entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro
33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro
2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro
4.600.000,00 per le esigenze del Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate
mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31
dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attivita' di
cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con
le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 3
Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento
del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro
quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a
rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i
conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle
regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli
aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei
rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai
nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e
provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma
2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi
divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei
siti internet istituzionali.
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le
disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del
medesimo articolo 10.
3. Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione
delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella
pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal
fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di
cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli
elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio
precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano
approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni
complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione
annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima
legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle
Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di
eventuali osservazioni e' effettuata nel sito internet istituzionale
della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e
dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.
4. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle
Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi
di cui al comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti
territorialmente competenti.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 4
Misure per il rafforzamento delle attivita' di previsione e
prevenzione degli incendi boschivi
1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo
3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini
della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui
all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si
esprime in forma non vincolante ai fini del piu' efficace
conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla
legislazione vigente, ferma restando la competenza delle regioni per
l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21
novembre 2000, n. 353, anche in relazione agli interventi e alle
opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il
Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14
giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione
civile specificamente qualificato.
1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani
regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di
quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di
cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in
favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli
incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di
incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette
di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo
conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale
elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati
dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4,
comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente
comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a
quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle
regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del
patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a
contrastare l'abbandono di attivita' di cura del bosco, prevedere
postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare
infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad
accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di
accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresi', a consentire il
passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita' di pulizia e
manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione
degli incendi. Gli interventi di cui al presente comma sono orientati
al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat.
Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto
definitivo, corredato di una relazione geologica sulle probabili
conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato
da incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata
all'individuazione degli interventi e' effettuata a mezzo del
coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura
prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. All'istruttoria
partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nonche' il Ministero dell'interno -
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della transizione
ecologica, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177. Agli interventi da realizzare si applicano le
procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al
comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole
minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della
programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla
sicurezza dei territori e all'incolumita' delle persone e degli
animali, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate
nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di
dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai,
in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a
infrarossi nonche' di radar, tenuto conto di quanto previsto dal
comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 5
Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi
boschivi e dell'apparato sanzionatorio e modifiche alla legge 21
novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini
della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui
all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le
zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni
o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione
combustibile e' molto stretta»;
b) all'articolo 3, comma 3
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree
trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita
all'articolo 4, comma 2-bis;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le
seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», la parola:
«determinanti» e' sostituita dalle seguenti: «, che possono
determinare» e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle
lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di incendi in
zone di interfaccia urbano-rurale»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le
seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di
trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa
come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate,
attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso
del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative
preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal
Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi. Fino alla data di entrata in
vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le
prescrizioni eventualmente gia' definite in materia dai piani
regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorita' di
interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni
conseguenti agli incendi nelle aree piu' esposte al rischio
idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di
monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di
campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di
individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali
approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali
2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori
e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti
dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34.
2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche'
quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere
conto delle specificita' delle aree protette o degli habitat di
interesse conservazionistico»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti:
«attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
regioni stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione
vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati
conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la
caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre
anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto
tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della
regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della
medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche.»;
2-bis) al comma 3, le parole: «lire 60.000», «lire 120.000»,
«lire 400.000» e «lire 800.000» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «euro 45», «euro 90», «euro 300» e «euro 600»;
3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel
caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma
e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha
commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da
incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei
dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis,
primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle
medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f),
l'inottemperanza ai quali puo' determinare, anche solo
potenzialmente, l'innesco di incendio.»;
4-bis) al comma 6, le parole: «lire 2.000.000 e non superiore a
lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 e non
superiore a euro 50.000».
2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica nel
proprio sito internet istituzionale, annualmente, le informazioni
relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per
le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21
novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di
incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale,
oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma
3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi
dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,
entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa
pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei
commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono
inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola:
«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori dei casi di uso
legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,»;
a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: «su aree
protette» sono sostituite dalle seguenti: «su aree o specie animali o
vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»;
b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla
meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare
che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,
ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un
terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal
secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui
all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo
comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni
dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi
nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto
dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa
non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di
cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona
la disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella
disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati
all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia
efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».
c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: «industriali o
cantieri,» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole,».
Art. 7
Altre misure urgenti di protezione civile
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento
della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica
dell'INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di
accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno
biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformita'
a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo
svolgimento di tali attivita', con le convenzioni di cui al primo
periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare
delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5
milioni di euro annui, e le modalita' di assegnazione e
rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle
medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere
sulle risorse gia' disponibili a legislazione vigente sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli
oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a
7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 ottobre 2023». In caso di risoluzione anticipata dei contratti di
lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del
2020, e' consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di
sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui
al medesimo comma 701. All'onere derivante dalla proroga o dal
rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre
forme di lavoro flessibile, di cui al citato comma 701 dell'articolo
1 della legge n. 178 del 2020, stipulati in attuazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno
2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704
dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «meteorici» sono
inserite le seguenti: «o vulcanici».
Art. 7 bis
Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con
contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori
concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia
urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si
applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale
delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni
pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello
territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
Art. 7 ter
Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle
superfici bruciate
1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge,
le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino
idrografico e limitatamente ai terreni di proprieta' del demanio
regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a
rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
2. Al fine di individuare i siti piu' idonei, le regioni possono
avvalersi del contributo scientifico di universita' ed enti di
ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a
disposizione di questi ultimi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla
realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di
cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2,
componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un
sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel
limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e
compatibilmente con le specifiche finalita' dello stesso, il
Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con
le altre Amministrazioni interessate, la possibilita' di destinare
ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto
all'emergenza incendi, ivi compresi gli interventi di ripristino
territoriale, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree
protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000,
nonche' le aree classificate a rischio idrogeologico nella
pianificazione di bacino vigente.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art. 8 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.