Dpi: i fondi per le Rsa e le altre strutture residenziali sono l'oggetto del decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272).
In particolare, le risorse sono destinate alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; gli importi sono riportati nell'allegato al decreto.
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Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021.
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Decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021
Riparto alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del
fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e
nelle altre strutture residenziali. (21A06700)
(Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 19-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione
di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre
strutture residenziali», che prevede che: «al fine di fronteggiare le
criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di
protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del
Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri
dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per
le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i
centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del
Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali
pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate
dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano
prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo,
socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per
anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da
tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita', e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un
fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021»;
Visto l'art. 19-novies, comma 2, del medesimo decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137 che prevede che i criteri di riparto del fondo
di cui al comma 1 siano stabiliti con decreto del Ministero della
salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del
processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne
residente su base regionale;
Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
sancisce che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione»;
Visto l'ultimo periodo del comma 2 del summenzionato art.
19-novies, a mente del quale «all'onere di cui al comma 1, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del
presente decreto»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023», che ha assegnato
alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
della salute il capitolo n. 4403 per la gestione del fondo di cui
trattasi;
Visto il documento del «Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e
controllo delle infezioni - COVID-19», concernente: indicazioni ad
interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da
SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e
socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020. Roma: Istituto
superiore di sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev 2.);
Considerato che i dispositivi di protezione individuali
costituiscono lo strumento necessario al fine di prevenire la
diffusione del virus SARS-CoV-2 e il conseguente contagio, in quanto
atti ad impedire il contatto diretto, droplets e la trasmissione
aerea;
Vista la circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020,
n. 4373, con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni in
ordine ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno
1984, con il quale viene stabilito che le unita' sanitarie locali
inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al
Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie
attivita' gestionali ed economiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 recante
la «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attivita'
gestionali delle strutture sanitarie»;
Tenuto conto delle informazioni rilevate con i modelli STS.11 e
STS.24 che garantiscono la distribuzione regionale, per tipologia di
assistenza erogata, del numero dei posti letto, degli utenti e delle
giornate di assistenza, avuto riguardo all'anno 2019;
Tenuto conto dei dati forniti dall'ISTAT sulla popolazione
residente suddivisa per fascia di eta';
Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome
il fondo di cui trattasi;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in data 9 settembre 2021 (Rep. atti n. 167/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo di
cui all'art. 19-novies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 2
Criteri e modalita' di riparto delle risorse
1. Le risorse di cui al citato art. 19-novies del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, sono ripartite tra le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle giornate di degenza
erogate nelle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo,
tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della
popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione
residente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
Regione |
Quota giornate di degenza | Quota capitaria popolazione
ultrasettantacinquenne |
TOTALE RIPARTO |
% |
Abruzzo | 282.289,07 | 272.971,90 | 555.260,97 | 1,39% |
Basilicata | 65.184,16 | 111.400,29 | 176.584,45 | 0,44% |
Calabria | 326.258,36 | 347.358,25 | 673.616,60 | 1,68% |
Campania | 375.042,71 | 855.730,89 | 1.230.773,61 | 3,08% |
Emilia−Romagna | 2.503.767,49 | 978.161,64 | 3.481.929,13 | 8,70% |
Friuli−Venezia Giulia | 1.121.408,57 | 287.722,78 | 1.409.131,35 | 3,52% |
Lazio | 1.238.156,50 | 1.097.242,30 | 2.335.398,80 | 5,84% |
Liguria | 924.234,44 | 412.093,58 | 1.336.328,02 | 3,34% |
Lombardia | 8.813.432,65 | 2.017.387,45 | 10.830.820,10 | 27,08% |
Marche | 840.515,40 | 345.881,97 | 1.186.397,37 | 2,97% |
Molise | 40.204,78 | 66.009,45 | 106.214,23 | 0,27% |
Piemonte | 2.869.440,51 | 998.610,36 | 3.868.050,87 | 9,67% |
Puglia | 964.842,96 | 736.315,56 | 1.701.158,52 | 4,25% |
Sardegna | 218.105,57 | 327.947,50 | 546.053,07 | 1,37% |
Sicilia | 444.893,68 | 865.014,96 | 1.309.908,63 | 3,27% |
Toscana | 1.520.290,58 | 853.663,43 | 2.373.954,01 | 5,93% |
Umbria | 340.332,72 | 205.460,70 | 545.793,42 | 1,36% |
Veneto | 3.863.906,29 | 993.707,56 | 4.857.613,85 | 12,14% |
Valle d'Aosta | 52.231,12 | 26.340,24 | 78.571,36 | 0,20% |
Provincia Autonoma di Trento | 560.501,53 | 95.278,46 | 655.780,00 | 1,64% |
Provincia Autonoma di Bolzano | 634.960,92 | 105.700,74 | 740.661,65 | 1,85% |
TOTALE ITALIA | 28.000.000,00 € | 12.000.000,00 € | 40.000.000,00 € | 100,00% |