Dpi: i fondi per le Rsa e le altre strutture residenziali

La ripartizione dei fondi tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021

Dpi: i fondi per le Rsa e le altre strutture residenziali sono l'oggetto del decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272).

In particolare, le risorse sono destinate alle Regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano; gli importi sono riportati nell'allegato al decreto.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021.

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Decreto del ministero della Salute 29 settembre 2021 

Riparto alle regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  del
fondo istituito per l'acquisizione di DPI  e  medicali  nelle  RSA  e
nelle altre strutture residenziali. (21A06700)

 

(Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, n. 272)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 19-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,

n. 176, recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione

di dispositivi di protezione e  medicali  nelle  RSA  e  nelle  altre

strutture residenziali», che prevede che: «al fine di fronteggiare le

criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia  da

COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di

protezione individuali (DPI), come individuati  dalla  circolare  del

Ministero della salute n. 4373 del  12  febbraio  2020,  e  di  altri

dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di  contagio,  per

le residenze sanitarie assistenziali (RSA),  le  case  di  riposo,  i

centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del

Terzo  settore  accreditati,  e  le  altre   strutture   residenziali

pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate

dalle  normative   regionali,   che   durante   l'emergenza   erogano

prestazioni di carattere sanitario,  socio-sanitario,  riabilitativo,

socio-educativo,  socio-occupazionale   o   socio-assistenziale   per

anziani,  persone  con  disabilita',  minori,  persone   affette   da

tossicodipendenza o altri soggetti in condizione  di  fragilita',  e'

istituito nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  un

fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021»;

Visto l'art. 19-novies, comma  2,  del  medesimo  decreto-legge  28

ottobre 2020, n. 137 che prevede che i criteri di riparto  del  fondo

di cui al comma 1 siano stabiliti con  decreto  del  Ministero  della

salute da adottare, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, secondo linee guida che consentano alle  regioni  e  alle

Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di

tutto il personale, sanitario e non sanitario,  impiegato  presso  le

strutture di cui al comma 1 e di tener  conto  della  demografia  del

processo di invecchiamento della  popolazione  ultrasettantacinquenne

residente su base regionale;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che

sancisce che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze e' istituito  un  fondo  per  far  fronte  ad  esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione»;

Visto  l'ultimo  periodo  del  comma  2  del   summenzionato   art.

19-novies, a mente del quale «all'onere di cui al comma 1, pari a  40

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'art. 1,  comma  200,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma  6,  del

presente decreto»;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30

dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  Unita'

di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno

finanziario 2021 e per il triennio 2021 -  2023»,  che  ha  assegnato

alla Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  del  Ministero

della salute il capitolo n. 4403 per la gestione  del  fondo  di  cui

trattasi;

Visto  il  documento  del  «Gruppo  di  lavoro  ISS  Prevenzione  e

controllo delle infezioni - COVID-19»,  concernente:  indicazioni  ad

interim  per  la  prevenzione  e  il  controllo   dell'infezione   da

SARS-COV-2    in    strutture    residenziali    sociosanitarie     e

socioassistenziali. Versione  del  24  agosto  2020.  Roma:  Istituto

superiore di sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev 2.);

Considerato   che   i   dispositivi   di   protezione   individuali

costituiscono  lo  strumento  necessario  al  fine  di  prevenire  la

diffusione del virus SARS-CoV-2 e il conseguente contagio, in  quanto

atti ad impedire il contatto  diretto,  droplets  e  la  trasmissione

aerea;

Vista la circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020,

n. 4373, con la  quale  vengono  fornite  ulteriori  precisazioni  in

ordine ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5  giugno

1984, con il quale viene stabilito che  le  unita'  sanitarie  locali

inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza  ed  al

Ministero  della  sanita'  le  informazioni  relative  alle   proprie

attivita' gestionali ed economiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006  recante

la «Variazione dei modelli di rilevazione dei  dati  delle  attivita'

gestionali delle strutture sanitarie»;

Tenuto conto delle informazioni rilevate con  i  modelli  STS.11  e

STS.24 che garantiscono la distribuzione regionale, per tipologia  di

assistenza erogata, del numero dei posti letto, degli utenti e  delle

giornate di assistenza, avuto riguardo all'anno 2019;

Tenuto  conto  dei  dati  forniti  dall'ISTAT   sulla   popolazione

residente suddivisa per fascia di eta';

Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome

il fondo di cui trattasi;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano in data 9 settembre 2021 (Rep. atti n. 167/CSR);

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                         Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di  riparto  tra  le

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  fondo  di

cui all'art. 19-novies, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,

convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

                              Art. 2

            Criteri e modalita' di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui al citato art. 19-novies del decreto-legge  28

ottobre 2020, n. 137, sono ripartite tra le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano sulla base  delle  giornate  di  degenza

erogate nelle strutture di cui al  comma  1  del  medesimo  articolo,

tenendo conto della demografia del processo di  invecchiamento  della

popolazione  ultrasettantacinquenne  in  rapporto  alla   popolazione

residente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che  costituisce

parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO 1

 

 

Regione

Quota giornate di degenza Quota capitaria popolazione

ultrasettantacinquenne

 

TOTALE RIPARTO

 

%

Abruzzo 282.289,07 272.971,90 555.260,97 1,39%
Basilicata 65.184,16 111.400,29 176.584,45 0,44%
Calabria 326.258,36 347.358,25 673.616,60 1,68%
Campania 375.042,71 855.730,89 1.230.773,61 3,08%
Emilia−Romagna 2.503.767,49 978.161,64 3.481.929,13 8,70%
Friuli−Venezia Giulia 1.121.408,57 287.722,78 1.409.131,35 3,52%
Lazio 1.238.156,50 1.097.242,30 2.335.398,80 5,84%
Liguria 924.234,44 412.093,58 1.336.328,02 3,34%
Lombardia 8.813.432,65 2.017.387,45 10.830.820,10 27,08%
Marche 840.515,40 345.881,97 1.186.397,37 2,97%
Molise 40.204,78 66.009,45 106.214,23 0,27%
Piemonte 2.869.440,51 998.610,36 3.868.050,87 9,67%
Puglia 964.842,96 736.315,56 1.701.158,52 4,25%
Sardegna 218.105,57 327.947,50 546.053,07 1,37%
Sicilia 444.893,68 865.014,96 1.309.908,63 3,27%
Toscana 1.520.290,58 853.663,43 2.373.954,01 5,93%
Umbria 340.332,72 205.460,70 545.793,42 1,36%
Veneto 3.863.906,29 993.707,56 4.857.613,85 12,14%
Valle d'Aosta 52.231,12 26.340,24 78.571,36 0,20%
Provincia Autonoma di Trento 560.501,53 95.278,46 655.780,00 1,64%
Provincia Autonoma di Bolzano 634.960,92 105.700,74 740.661,65 1,85%
TOTALE ITALIA 28.000.000,00 € 12.000.000,00 € 40.000.000,00 € 100,00%

 

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