Green pass e sicurezza sul lavoro: è legge il D.L. n. 127/2021, per effetto della conversione nella legge 19 novembre 2021, n. 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277.
Il provvedimento, che reca «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» ha di fatto reso effettivo l'obbligo di munirsi e, a richiesta, esibire la certificazione verde (cosiddetto "green pass") ai lavoratori del comparto pubblico e privato.
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Previsti obblighi precisi in capo ai datori di lavoro per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni, anche tramite controlli a campione.
Fissate anche le norme sulla scadenza delle certificazioni verdi in corso di prestazione lavorativa.
Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 127/2021, con la legge di conversione n. 165/2021.
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Testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021),
coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening». (21A06912)
(in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277)
Vigente al: 20-11-2021
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo pubblico
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quater e' inserito il seguente:
«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio
nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per
i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo
periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le
predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le
verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere
di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria
certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la
predetta certificazione, per tutta la durata della relativa
validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi
datori di lavoro.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la
sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3,fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui
al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attivita'
di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 2
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati
negli uffici giudiziari
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il
seguente:
«Art.9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' i componenti delle
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su
richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei
soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al
medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i
magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui
al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della
violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione
disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili,
quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato
onorario e ai giudici popolari.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria
nel procuratore generale presso la corte di appello, e' tenuto a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche
avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della
giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite
ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13
dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei
alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
processo.».
Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e'
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione, anche in qualita' di discenti, o di
volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di
contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori
di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore
informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette
prescrizioni.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15
ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare
e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia
della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che
consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi,
rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto
di lavoro per il lavoratore sospeso.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la
sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.».
Art. 3 bis
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione
lavorativa
1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente:
«Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in
corso di prestazione lavorativa) - 1. Per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati la scadenza della validita' della certificazione
verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle
sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi
7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente
periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e'
consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine
il turno di lavoro».
Art. 3 ter
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19
per gli operatori volontari del servizio civile universale
1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il
proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si
applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui
all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6,
del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal
presente decreto.
Art. 3 quater
Misure urgenti in materia di personale sanitario
1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori
delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo
settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le
incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non
trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente
autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare
il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice
dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche
conseguenti all'emergenza pandemica.
Art. 4
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo
d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della
disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a
cinque giorni.
1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e' assicurata anche
da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle
regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al
protocollo d'intesa di cui al comma 1.»
2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che
costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle
strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione
anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del
Ministro della salute, e' autorizzata a favore del Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il
medesimo anno corrispondentemente incrementate.
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i
mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalita'
previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro
mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40,
comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 4 bis
Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire il piu' elevato livello di copertura
vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a
rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i
datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di
informazione e sensibilizzazione sulla necessita' e sull'importanza
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al
contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di lavoro
si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Art. 5
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente
«c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
prescritto ciclo»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del
prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde
COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di
dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:
Art. 6
Misure urgenti per lo sport
1. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute s.p.a per il
pagamento delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse
all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a
quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15
ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate per il 50 per cento al « Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo
1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante
50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 7
Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico. a) al
primo periodo: 1) le parole « La competente struttura per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Il
Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge 17 giugno
2021, n. 87 », sono aggiunte le seguenti: « , quale servizio
supplementare rispetto a quello di contact center reso in
potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita', di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini
dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al
secondo periodo, le parole « 1 milione » sono sostituite dalle
seguenti: « 4 milioni ».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b),
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 8
Disposizioni per lo svolgimento di attivita' culturali, sportive,
sociali e ricreative
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista
dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto
dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di
certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna
vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e
protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali,
sportive, sociali e ricreative.
Art. 8 bis
Disposizioni per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito
didattico per gli studenti
1. Per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito didattico
per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare,
con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si
applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attivita'
didattiche.
Art. 9
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».
Art. 10
Disposizioni finanziarie
Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 10 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.