Valutazione di impatto ambientale: due nuovi chiarimenti dal ministero della Transizione ecologica (Mite) sono stati pubblicati sul sito del dicastero in risposta ad altrettanti interpelli di un'amministrazione regionale.
Con una prima risposta dell'8 novembre 2021, n. 121525, il Mite è intervenuto si una questione posta dalla Regione Sardegna in merito alla corretta applicazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV, avviati in assenza di autorizzazioni.
Con la seconda (15 novembre 2021, n. 125753), il dicastero, in risposta a un altro interpello posto dalla Regione Sardegna, è intervenuto sulla corretta applicazione dell’art. 31, comma 2, D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla procedura di screening regionale per gli impianti fotovoltaici di taglia inferiore o uguale ai 10 MW.
Di seguito i testi delle due risposte.
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Risposta del ministero della Transizione ecologica 8 novembre 2021, n. 121525
OGGETTO: Corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. Riscontro nota prot. Prot. n. 0017975 del 27/07/2021.
Con nota prot. n. 0017975 del 27/07/2021, acquisita con prot. n. 83573/MATTM del 29/07/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 152/2006, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006.
In particolare codesto Servizio, in relazione alle numerose istanze di parere relative a modifiche di progetti di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., autorizzati senza la preliminare, dovuta, sottoposizione ai procedimenti in materia di V.I.A., ha chiesto di voler chiarire se, nelle more dell’avvio della necessaria e pertinente procedura di valutazione di impatto ambientale (Verifica/V.I.A. “postuma”) per le opere esistenti, la realizzazione di modifiche per cui possa essere accertata l’assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, in particolare, di interventi di messa in sicurezza strutturale e funzionale delle medesime opere, sia coerente con le disposizioni dell’art. 29, c. 3, del vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Al fine di riscontrare il suddetto quesito occorre premettere che:
- la valutazione ambientale è dovuta per gli interventi rientranti nelle tipologie elencate negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006, autorizzati successivamente all’entrata in vigore della disciplina in materia di VIA nell’ordinamento italiano;
- l’art. 29 co. 3 recita “Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, […], l’autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. […].”
Ciò posto, si evidenzia che l’art. 29 co. 3 consente di proseguire i lavori già avviati o le attività legate all’esercizio di un’opera realizzata senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica ambientale, nelle more dell’avvio di un nuovo procedimento di valutazione ambientale nei termini fissati dall’autorità competente, ma non prevede la possibilità di avviare o autorizzare interventi di modifica dell’opera stessa.
Si ritiene pertanto che il caso prospettato da codesta Regione non sia coerente con le disposizioni dell’art. 29, c. 3, del vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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Risposta del ministero della Transizione ecologica 15 novembre 2021, n. 125753
OGGETTO: corretta applicazione dell’art. 31, c. 2, del d.l. 31.05.2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29.07.2021, n. 108 (pubblicata nella g.u. 30.07.2021, n. 181, s.o,). interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006, e s.m.i. riscontro nota prot. prot. n. 89131 del 12/08/2021.
Con nota prot. 19319 del 12/08/2021, acquisita con prot. n. 89131/MATTM del 12/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 31, c. 2, del 31.05.2021, n. 77, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006.
In particolare, codesto Servizio ha chiesto di voler chiarire se, ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 31, c.2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, per un impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico
Al fine di dare riscontro al suddetto quesito occorre premettere che:
- l’art. 12, del Dlgs n. 387/2003 recante “Razionalizzazione semplificazione delle procedure” al comma 3, recita testualmente :” La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione o dalle province delegate dalle regioni …….“;
- il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all’art 12 del Dlgs n. 387/2003 risulta sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA.
La Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera - va ulteriormente precisato – comprende anche gli interventi ad essa funzionalmente connessi al fine di evitare frazionamenti artificiosi delle opere stesse e consentire l’individuazione di eventuali impatti cumulativi.
Ciò premesso, questa Direzione Generale, in ordine all’applicazione del disposto di cui all’art. 31, c. 2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, ritiene che la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto l’impianto de quo nella sua interezza, ivi inclusi gli interventi ad esso funzionalmente connessi e necessari per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, nonché le opere che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi.