Rifiuti domestici: gli incentivi ai sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi conferiti al servizio pubblico è l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292.
I soggetti beneficiari sono:
- comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale (Zea);
- comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale (Zea), laddove non siano costituiti i comuni di cui sopra.
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L'ammissione è concessa previa presentazione e approvazione, da parte del Mite, di un dettagliato progetto recante:
- una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendente la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti ;
- un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021
Criteri e modalita' per il riconoscimento di un contributo economico
volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale
dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico.
(21A07145)
(Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare
l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica e ha dettato le relative disposizioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 4-ter
che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»
che disciplina il fondo per la promozione della tariffazione puntuale
e, in particolare il comma 768 ai sensi del quale «Agli enti di
Governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove
non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in
parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che
adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la copertura
fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle
infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di
uno dei sistemi di misurazione puntuale» e il comma 769 che prevede
un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in cui
sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi 767 e
768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli
46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 aprile 2017 recante «Criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che
stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico
di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento
essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui
effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il
codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso
il proprio parere con nota del 9 novembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita', oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per il
riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare
l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti
dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
2. Il fondo, istituto dall'art. 1, comma 767 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021e 2022, stanziati sul pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la domanda di concessione del contributo di
cui al presente decreto le seguenti tipologie di soggetti
beneficiari:
a) enti di Governo d'ambito di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del
decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai
comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa
all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA);
b) i comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte
compresa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove
gli enti di Governo d'ambito di cui alla lettera a) non sono
costituiti.
Art. 3
Pubblicazione dei bandi a cura degli Enti Parco nazionali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla
pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale dell'Ente
Parco, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta
giorni) e le modalita' di presentazione delle istanze per la
concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 1.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, il cui territorio
afferisce alla ZEA di competenza, presentano all'Ente Parco di
riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed
informatiche e corredato da un quadro economico, finalizzato
all'adozione del sistema di misurazione contenente uno dei sistemi
tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017.
3. Ciascun Ente Parco nazionale seleziona, nei successivi sessanta
giorni, i progetti ritenuti ammissibili tra quelli presentati ai
sensi del comma 2, tenuto conto dei requisiti di ammissibilita' e
sulla base dei criteri definiti all'art. 4 e provvede alla
pubblicazione sul sito web dell'elenco dei soggetti beneficiari del
contributo economico. I progetti devono essere identificati dal
Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
4. Gli Enti Parco nazionali svolgono tale attivita' con le risorse
finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione
1. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti recano:
a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta
rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare,
comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento
del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli
previsti al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro della
transizione ecologica 20 aprile 2017;
b) un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle
infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende
acquistare;
c) un cronoprogramma degli interventi.
2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri di
selezione:
a) numero abitanti del comune/ATO:
superiore a 50.000 abitanti: 10;
da 20.000 a 50.000 abitanti: 8;
inferiore a 20.000 abitanti: 6.
b) Percentuale di cofinanziamento:
Inferiore al 60%: 3;
tra il 60% e il 70%: 4;
superiore al 70%: 5.
c) Percentuale utenze coinvolte:
pari al 100% : 10;
inferiore al 100% : 5.
d) Luogo della misurazione puntuale:
presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari: 10;
presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR, ecc.):
5.
3. A parita' di punteggio di cui al comma 2, si procedera' a dare
priorita' all'ordine di arrivo delle istanze.
Art. 5
Ripartizione del Fondo
1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire
le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra gli Enti Parco
nazionali, secondo il criterio di ripartizione della «Complessita'
territoriale-amministrativa» di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 279 del 31 dicembre
2020. Ai fini del presente decreto, il suddetto criterio e' definito
dai seguenti tre distinti parametri: parametro superficie occupata,
parametro superfici naturali, parametro numero dei comuni, di cui
all'Allegato, parte integrante del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero
della transizione ecologica trasferisce a ciascun ente Parco
nazionale le somme, ai sensi del comma 1, secondo la ripartizione di
cui all'Allegato.
Art. 6
Concessione ed Erogazione del contributo
1. Il contributo economico e' riconosciuto al soggetto beneficiario
per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle
infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di
uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui all'art. 3.
2. L'erogazione del contributo e' effettuata da ciascun Ente Parco
nazionale al soggetto beneficiario del contributo, mediante una
anticipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco
dei soggetti ammessi al contributo sul sito web dell'Ente Parco di
cui all'art. 3, comma 3, pari all'80% dei costi indicati nel quadro
economico del progetto e un saldo finale, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'intera documentazione di cui al comma 3, a
copertura fino al massimo erogabile ai sensi del comma 1, dei costi
effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione di cui
al comma 3.
3. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze
ammesse di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti beneficiari presentano
all'Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo
delle spese sostenute nonche' una relazione finale dimostrativa
dell'adozione del sistema di misurazione puntuale.
4. Per comprovate ragioni non dipendenti dal beneficiario del
contributo, questi potra' presentare, una sola volta, motivata
istanza all'Ente Parco di competenza, di proroga del termine di cui
al comma 3.
5. La concessione ed erogazione del contributo ai beneficiari
avviene entro i limiti indicati al successivo art. 9, secondo la
ripartizione di cui all'Allegato.
Art. 7
Revoca del contributo economico
1. Ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i controlli relativi
all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale da parte
di ciascun soggetto beneficiario.
2. Gli Enti Parco nazionali danno immediata notizia al Ministero
della transizione ecologica di riscontrate irregolarita' delle
procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a
quanto previsto dalla legge e dal presente decreto.
3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in
qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.
4. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 6, comma
3, ed in assenza di proroga, il contributo e' revocato e le risorse
gia' erogate sono recuperate da parte del Ministero della transizione
ecologica e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito
capitolo individuato con successivo atto.
5. Ciascun Ente Parco provvede a versare sul medesimo capitolo di
cui al comma 4, le risorse gia' trasferite ai sensi dell'art. 5,
comma 1, e non impiegate in tutto o in parte.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente
alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del
contributo di cui l'art. 1, commi 767, 768 e 769, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le
risorse di cui all'art. 1, commi 767, 768 e 769, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.