Sicurezza delle infrastrutture stradali: attuata la direttiva 2019/1936 con la pubblicazione del decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298.
Rispetto al precedente decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono stati:
- sostituiti gli articoli 1-2-5 e l'allegato III;
- modificati gli articoli 6-7-9-10 e gli allegati I, II e IV;
- inseriti gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 9-bis e l'allegato II-bis.
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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.
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Decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture
stradali. (21G00236)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n.298)
Vigente al: 31-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 31;
Vista la direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio 11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante:
«Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma
dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante:
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per
le gallerie della rete stradale transeuropea»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante:
«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in
particolare, l'articolo 12 che ha istituito l'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 161/CU);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e
la coesione territoriale, dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di
procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza
stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla
sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle
valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali,
siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al
traffico.
3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti
di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2,
situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche
o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a
valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle
strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a
titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non
destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le
strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica
anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle
di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale
data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia'
aperte al traffico.
5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea
l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul
territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse
successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione
europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al
comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade
e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza
delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle di
cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade
finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate
dall'Unione europea.
7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rete stradale
transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete
stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»;
b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita
per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la
costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:
1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di
carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una
dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o,
eccezionalmente, da altri mezzi;
2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada,
linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino
pedonale;
3) e' specificamente designata come autostrada;
a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area
urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe,
appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di
tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di
competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) organo
competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello
nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle
proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»;
d) la lettera e) e' abrogata;
e) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) classificazione della sicurezza: la classificazione di
parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro
sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;
g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per
individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano
il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di
una strada o di un tratto di strada esistente;»;
f) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) ispezione
di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica
delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di
manutenzione per ragioni di sicurezza;»;
g) alla lettera i), il segno d'interpunzione "." e' sostituito
dal seguente ";" e, dopo la lettera i), e' inserita la seguente:
«i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non
motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in
carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.».
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete).
- 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione
della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale
aperta al traffico oggetto del presente decreto.
2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete
riguardano il rischio di incidente e di gravita' dell'impatto sulla
base dei seguenti elementi:
a) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle
caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la
sicurezza intrinseca;
b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da
oltre tre anni e in cui e' stato registrato un numero considerevole
di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.
3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza
stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni
successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate
con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza
adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.
4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo
competente tiene conto delle componenti indicative di cui
all'allegato III.
5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e
al fine di definire le priorita' delle ulteriori misure necessarie,
l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in
almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ispezioni di
sicurezza stradale periodiche)»;
b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale
periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di
sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del
presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'organo
competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale
contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte,
con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti
nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte
sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di
sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».
Art. 5
Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies al
decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Seguito delle procedure per le strade aperte al
traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle
valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai
sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza
stradale mirate o interventi correttivi diretti.
2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate,
l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di
cui all'allegato II-bis del presente decreto.
3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da
soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che
possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo
periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7,
ultimo periodo.
4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire
che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate
facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessita'
di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente
individua i tratti di strada in cui e' necessario apportare
miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e
definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di
tali tratti, in base alle priorita'.
5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si
svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di
sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno
un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio
dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio,
gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da
considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del
capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale.
6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarita',
comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in
ordine di priorita' basato sul rischio, per seguire l'attuazione
dell'intervento correttivo individuato.
Art. 6-ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili). -
1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle
procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in
considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.
Art. 6-quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale).
- 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della
segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti
leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi
automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto
delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva
2008/96/CE.
Art. 6-quinquies (Segnalazioni spontanee). - 1. L'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, istituito
dall'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea, ed e'
reso accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per
facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi
trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi
altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della
segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la
sicurezza dell'infrastruttura stradale.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente
decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei
suddetti dati.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17
dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della
sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della
strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Art. 8
Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre 2025, e
successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili fornisce alla Commissione europea una
relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete,
valutata ai sensi dell'articolo 5. La relazione comprende anche
l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli
orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di
progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della
strada.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «classificazione» e' sostituita dalla
seguente: «valutazione», le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis» e le parole:
«il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno
ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.».
Art. 10
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All'allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO I - COMPONENTI
INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE.»;
b) al punto 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
traffico (per esempio volume di traffico, categorizzazione del
traffico per tipo), compresi i flussi stimati di pedoni e biciclette
determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente.».
Art. 11
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35
1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO II -
COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»;
b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono
sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica» ed e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:
1) disposizioni per i pedoni,
2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di
percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad
alta velocita',
3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a
due ruote,
4) densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e
ciclabili,
5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade
interessate della zona,
6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico
automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi
diretti su strade di classe inferiore.»;
c) al punto 2, alla lettera f), le parole: «utenti vulnerabili»
sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».
Art. 12
Inserimento dell'allegato II-bis al decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35
1. Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
e' inserito il seguente:
«ALLEGATO II-bis - COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI
SICUREZZA STRADALE MIRATE.
1. Allineamento stradale e sezione trasversale:
a) visibilita' e distanze di visibilita';
b) limite di velocita' e suddivisione in zone con assegnazione
dello stesso limite di velocita';
c) allineamento auto esplicativo (vale a dire "leggibilita'"
dell'allineamento da parte degli utenti della strada);
d) accesso a proprieta' adiacenti e conseguenze;
e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio;
f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli;
g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento
tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto).
2. Incroci e interscambi:
a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio;
b) geometria della configurazione dell'incrocio/interscambio;
c) visibilita' e leggibilita' (percezione) degli incroci;
d) visibilita' in corrispondenza dell'incrocio;
e) configurazione delle corsie di incanalamento in corrispondenza
degli incroci;
f) controllo del traffico all'incrocio, per esempio regolato da
segnale di stop, semafori e similari;
g) esistenza di passaggi pedonali e ciclabili.
3. Disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:
a) disposizioni per i pedoni;
b) disposizioni per i ciclisti;
c) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due
ruote;
d) trasporto pubblico e infrastrutture;
e) passaggi a livello stradali/ferroviari, con particolare
riferimento al tipo di passaggio e indicando se sia presidiato, non
presidiato, manuale o automatizzato.
4. Illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale:
a) segnaletica verticale coerente, che non impedisca la
visibilita';
b) leggibilita' della segnaletica verticale con riferimento alla
posizione, alle dimensioni e al colore;
c) segnali stradali;
d) segnaletica orizzontale e delineazione coerenti;
e) leggibilita' della segnaletica orizzontale con riferimento alla
posizione, alle dimensioni e alla catarifrangenza in condizioni di
asciutto o bagnato;
f) contrasto adeguato della segnaletica orizzontale;
g) illuminazione di strade e incroci;
h) apparecchiature adeguate ai margini della carreggiata.
5. Segnali stradali luminosi:
a) funzionamento;
b) visibilita'.
6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di
contenimento:
a) ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione;
b) pericoli ai margini della strada e distanza dal bordo della
carreggiata o della pista ciclabile;
c) adattamento ergonomico dei sistemi stradali di contenimento:
mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli
utenti della strada vulnerabili;
d) trattamenti finali dei guardrail di sicurezza;
e) sistemi stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di
ponti e ponticelli;
f) recinzioni, in strade ad accesso limitato.
7. Manto stradale:
a) difetti del manto stradale;
b) resistenza allo slittamento;
c) materiale incoerente/ghiaia/sassi;
d) accumulo d'acqua, scolo.
8. Ponti e gallerie:
a) presenza e numero di ponti, nonche' informazioni pertinenti che
li riguardano;
b) presenza e numero di gallerie, nonche' informazioni pertinenti
che le riguardano;
c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza
dell'infrastruttura.
9. Altre tematiche:
a) predisposizione di aree di parcheggio e aree di sosta sicure;
b) predisposizione per veicoli pesanti;
c) abbagliamento da fari anteriori;
d) lavori stradali;
e) attivita' ai margini della strada poco sicure;
f) informazioni adeguate nelle apparecchiature di sistemi di
trasporto intelligenti (STI), quali, a titolo esemplificativo,
pannelli a messaggio variabile;
g) flora e fauna selvatiche, animali;
h) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole.».
Art. 13
Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35
1. L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e'
sostituito dal seguente.
«ALLEGATO III - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA
SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE
1. Aspetti generali:
a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle
regioni/citta' da essa collegate;
b) lunghezza del tratto stradale;
c) tipo di zona, extraurbana o urbana;
d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attivita'
manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate;
e) densita' di punti di accesso alle proprieta';
f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo,
per accesso a negozi;
g) presenza di lavori stradali;
h) presenza di parcheggi.
2. Volume di traffico:
a) volume di traffico;
b) volume di motocicli osservato;
c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se
"lungo la carreggiata" o "in attraversamento";
d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se
"lungo la carreggiata" o "in attraversamento";
e) volume di veicoli pesanti osservato;
f) flussi di pedoni stimati, determinati dalle caratteristiche
dell'uso del suolo adiacente;
g) flussi di biciclette stimati, determinati dalle caratteristiche
dell'uso del suolo adiacente;
3. Dati sugli incidenti:
a) numero, ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di
utenti della strada;
b) numero e ubicazione degli incidenti con feriti gravi per gruppo
di utenti della strada.
4. Caratteristiche operative:
a) limite di velocita' generale, per i motocicli, per i camion;
b) velocita' di esercizio (85° percentile);
c) gestione della velocita' e/o moderazione del traffico;
d) presenza di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti
(STI): segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile;
e) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole;
f) presenza di un supervisore per l'attraversamento in
prossimita' di scuole nei periodi prescritti.
5. Caratteristiche geometriche:
a) caratteristiche della sezione trasversale, quali, a titolo
esemplificativo, numero, tipo e larghezza delle corsie,
configurazione e materiale delle banchine mediane centrali, piste
ciclabili, sentieri pedonali, compresa la relativa variabilita';
b) curvatura orizzontale;
c) grado e allineamento verticale;
d) visibilita' e distanze di visibilita'.
6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di
contenimento:
a) ambiente al margine della strada e zone libere da ostacoli;
b) ostacoli fissi al margine della strada quali, a titolo
esemplificativo, pali per l'illuminazione e alberi;
c) distanza degli ostacoli dal margine della strada;
d) densita' di ostacoli;
e) rallentatori a effetto acustico;
f) sistemi stradali di contenimento.
7. Ponti e gallerie:
a) presenza e numero di ponti, comprese le informazioni
pertinenti;
b) presenza e numero di gallerie, comprese le informazioni
pertinenti;
c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza
dell'infrastruttura.
8. Incroci:
a) tipo di incrocio e numero di diramazioni, con particolare
attenzione al tipo di controllo e alla presenza di svolte protette;
b) presenza di canalizzazione;
c) qualita' dell'incrocio;
d) volume stradale all'incrocio;
e) presenza di passaggi a livello, con particolare attenzione
al tipo di attraversamento e indicando se sia presidiato, non
presidiato, manuale o automatizzato.
9. Manutenzione:
a) difetti del manto stradale;
b) resistenza allo slittamento del manto stradale;
c) condizioni della banchina (compresa la vegetazione);
d) condizioni della segnaletica verticale, della segnaletica
orizzontale e della delineazione;
e) condizioni dei sistemi stradali di contenimento.
10. Strutture per gli utenti della strada vulnerabili:
a) passaggi pedonali e ciclabili, (attraversamenti superficiali
e separazione dei livelli);
b) passaggi ciclabili (attraversamenti superficiali e
separazione dei livelli);
c) recinzione per i pedoni;
d) esistenza di marciapiede o struttura separata;
e) strutture per biciclette e relativo tipo, quali, a titolo
esemplificativo, piste ciclabili, corsie ciclabili e similari;
f) qualita' dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuita'
e alla segnalazione di ciascuna struttura;
g) strutture di attraversamento pedonale e ciclabile nella
diramazione di ingresso di una strada minore che si unisce alla rete;
h) esistenza di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove
non sono presenti strutture separate.
11. Sistemi pre o post urto per incidenti stradali ed elementi di
mitigazione della gravita':
a) centri operativi della rete e altre strutture di
pattugliamento;
b) meccanismi per informare gli utenti della strada delle
condizioni di guida al fine di prevenire incidenti o inconvenienti;
c) sistemi di rilevamento automatico di incidenti (automatic
incident detection - AID): sensori e videocamere;
d) sistemi di gestione degli incidenti;
e) sistemi per comunicare con servizi di soccorso.».
Art. 14
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35
1. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) localizzazione
dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS
(global navigation satellite system);»;
b) il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) gravita'
dell'incidente;».
Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.