Energia idroelettrica: rivisti i sovracanoni per le derivazioni

Energia idroelettrica: rivisti i sovracanoni per le derivazioni con il decreto dell’agenzia del Demanio 7 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298).

La misura è la conseguenza della variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2019 - ottobre 2021 è stata + 2,6 per cento, come da  comunicato  pubblicato  dall'Istituto nazionale di  statistica (Istat), nella Gazzetta  Ufficiale del 25 novembre 2021, n. 281.

In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la misura del sovracanone annuo, è elevata a:

  • euro 6,02, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000;
  • euro 7,98, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per
    derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Clicca qui per la nuova disciplina sulle rinnovabili

Di seguito il testo integrale del decreto dell’agenzia del Demanio 7 dicembre 2021.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto dell’agenzia del Demanio 7 dicembre 2021 

Revisione della misura del  sovracanone  rivierasco  per  derivazioni
idroelettriche. (21A07335)

(in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298)

 

IL DIRETTORE

 

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i

sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11  dicembre

1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura

di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e

riconosciuta per le  derivazioni  d'acqua  con  potenza  superiore  a

chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con  il  quale  si  demandava  al

Ministero delle finanze il compito di provvedere  ogni  biennio,  con

decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta  misura

del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento  del

costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati;

Considerato  che  dal  1°  gennaio  2001  tale  revisione   compete

all'Agenzia  del  demanio,  istituita  con  decreto  legislativo   n.

300/1999 e resa esecutiva in virtu' del  decreto  ministeriale  prot.

1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la

quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22

dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata  in

euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi,

come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n.

925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la

quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22

dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato  in

euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da  aggiornarsi

come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n.

925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i  decreti  ministeriali  28  novembre  1981,  n.  33199;  19

novembre 1983, n. 34096; 26 novembre  1985,  n.  34404;  25  novembre

1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992,  n.  30042;

1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996,  n.  55055;  16  gennaio

1998, n. 54504;  30  novembre  1999,  n.  78879;  nonche'  i  decreti

direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n.  45223;

31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n.  46797  e  20  gennaio

2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa e' stata  elevata,

ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122,  che,

a decorrere dal 1º gennaio 2010,  fissa  in  7,00  euro  la  base  di

calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge  22  dicembre

1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di  acqua  per

uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli

anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima  legge

n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011  di

questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni

chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°

gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata ad euro  5,53  per  le

piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,35 per le grandi  derivazioni

d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013  di

questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni

chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°

gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata ad euro  5,72  per  le

piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,60 per le grandi  derivazioni

d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre  2015  di

questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni

chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°

gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata ad euro  5,73  per  le

piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,61 per le grandi  derivazioni

d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre  2017  di

questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni

chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°

gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata ad euro  5,78  per  le

piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,67 per le grandi  derivazioni

d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 22062 in data 4 dicembre  2019  di

questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per  ogni

chilowatt di potenza nominale  media  concessa,  per  il  periodo  1°

gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, viene elevata ad euro  5,87  per  le

piccole derivazioni d'acqua e ad euro 7,78 per le grandi  derivazioni

d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933,

che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di  forza

motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media  annua

oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la  variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia'  indici

del costo della vita), che nel periodo ottobre 2019 - ottobre 2021 e'

stata + 2,6 per cento, come da  comunicato  pubblicato  dall'ISTAT  -

Istituto nazionale di  statistica,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 25 novembre 2021;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del  sovracanone  e'  da

elevare, per il biennio 2022-2023, per le piccole derivazioni d'acqua

da euro 5,87 ad euro 6,02, mentre per le grandi  derivazioni  d'acqua

da euro 7,78 ad euro 7,98 per  ogni  chilowatt  di  potenza  nominale

media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,15 e  di  euro

0,20;

 

Decreta:

                               Art. 1

La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo

comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925,  viene  elevata  per  il

periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023  ad  euro  6,02,  per

ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta  per

derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con

potenza  nominale  media  annua  superiore  a  chilowatt  220  e  non

eccedente il limite di chilowatt 3.000.

                               Art. 2

La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo

comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925,  viene  elevata  per  il

periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023  ad  euro  7,98,  per

ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta  per

derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con

potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome