Metano per autotrazione: le modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico sono state riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301.
In particolare, il provvedimento definisce anche:
- i meccanismi per il ricorso al credito;
- la copertura degli oneri.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021
Modalita' di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle
attivita' riguardanti le bombole a metano per autotrazione.
(21A07391)
(Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle
bombole per metano»;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge
8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che, tra le altre cose, istituisce
l'Acquirente unico S.p.a.;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120
e, in particolare, il comma 1, che attribuisce ad Acquirente unico
S.p.a. le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640,
nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate
alle precedenti;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120
e, in particolare, il comma 3, che specifica come tali attivita'
possono essere svolte da Acquirente unico mediante l'acquisizione
della Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito: SFBM) o di un
suo ramo di azienda dedicato alle suddette attivita' e stabilisce che
tutti gli oneri anche finanziari sono coperti mediante il contributo
a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n.
145;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120
e, in particolare, il comma 4, primo periodo, il quale dispone che
«Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita'
di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base
delle proposte di Acquirente unico S.p.a.»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del
Ministero della transizione ecologica quelli della «attuazione dei
processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione
della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'
e della sicurezza del sistema» e quelli della predisposizione di
«piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle
relative reti»;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni
S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e
attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio
1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attivita' in
regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una
societa' controllata;
Considerato che la competenza sulla «tutela della sicurezza del
sistema energetico» rientra tra quelle della Direzione generale per
le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del
Ministero della transizione ecologica;
Preso atto della nota di Acquirente unico S.p.a., protocollo in
ingresso MiSE-DGISSEG n. 13940 del 5 maggio 2021, con la quale, come
previsto dal comma 4 dell'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. ha trasmesso la propria
proposta di modalita' di acquisizione delle attivita' previste dalla
legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' di quelle propedeutiche,
conseguenti o comunque a queste correlate;
Considerate le analisi dei principali profili comparati,
sottostanti la suddetta proposta e, in particolare, di quelle di tipo
giuridico, tecnico-operativo ed economico-fiscale, come esaminati e
valutati nella proposta citata di Acquirente unico S.p.a.,
nell'ottica del piu' efficace conseguimento degli obiettivi fissati
dalla legge e secondo modalita' improntate al principio generale di
economicita';
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
con nota del 14 settembre 2021;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 62-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce
la modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita'
previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' quelle
propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti,
tenuto conto che tutti i relativi oneri, anche finanziari, sono
coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui
all'art. 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, come previsto
dall'art. 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76.
Art. 2
Modalita' di acquisizione
1. Le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche'
le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle
precedenti, sono svolte da Acquirente unico S.p.a. mediante
l'acquisizione delle partecipazioni del soggetto di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze
del 5 gennaio 1998 nella SFBM. Il valore di acquisizione della
partecipazione e' stabilito con perizia giurata di due tecnici
nominati dalle parti.
2. Entro il 30 novembre 2021, ai fini dello svolgimento di tutte le
attivita' atte a garantire che il subentro nei rapporti giuridici
attivi e passivi della SFBM avvenga senza soluzione di continuita'
nell'operativita' della societa' medesima, nonche' ai fini della
predisposizione del piano di cui all'art. 62-bis, comma 5, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. e il
soggetto che detiene le partecipazioni in SFBM stipulano accordi per
gli scambi informativi, da implementarsi prima del perfezionamento
dell'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente decreto. Gli
accordi prevedono altresi' la nomina di un rappresentante di
Acquirente unico S.p.a. che partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione della SFBM in qualita' di osservatore e senza diritto
di voto.
Art. 3
Ricorso al credito
1. Per consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente
decreto, Acquirente unico S.p.a. contrae un prestito di importo non
superiore al prezzo di acquisizione, a sua volta pari all'ammontare
del capitale economico della partecipazione in SFBM, di cui alla
stima peritale prevista dall'art. 62-bis, comma 3, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2020, n. 120. Gli oneri per interessi e spese accessorie
del prestito di cui al periodo precedente, contratto direttamente o
per il tramite di societa' controllate, sono coperti secondo quanto
previsto dall'art. 4 del presente decreto.
Art. 4
Copertura degli oneri
1. Tutti gli oneri sostenuti, direttamente o per il tramite di
societa' controllate, da Acquirente unico S.p.a. per l'acquisizione
di cui all'art. 1 del presente decreto e per tutte le attivita'
propedeutiche e conseguenti, ossia, oltre agli oneri finanziari di
acquisizione, gli oneri per analisi giuridiche, per la redazione del
Piano industriale, per le attivita' di «due diligence» e peritali,
per spese notarili e qualsiasi altra spesa di natura ascrivibile a
tale acquisizione, sono coperti mediante il contributo posto a carico
dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145,
determinato con separato decreto del Ministero della transizione
ecologica ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 62-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, in modo da
assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di
Acquirente unico S.p.a., nonche' della stessa SFBM.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero della transizione ecologica.