Percolato discariche: i chiarimenti del Mite sono stati riportati in una risposta del dicastero a un'istanza di interpello presentata da un amministrazione comunale.
In particolare, la richiesta riguardava l’interpretazione sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 per «definire l’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica, mediante la circolazione dello stesso all’interno di una delle vasche dell’impianto di smaltimento, prima del recapito in fognatura».
Di seguito il testo della risposta ministeriale.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Risposta del ministero della Transizione ecologica 16 dicembre 2021, n. 0141373
Oggetto: interpello ai sensi dell’articolo 3- septies d.lgs 152/2006 – nota n. 25426 del 18 ottobre 2021 - Definizione iter autorizzativo per attività di trattamento del percolato di discarica
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha richiesto un’interpretazione sulla corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per definire l’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica, mediante la circolazione dello stesso all’interno di una delle vasche dell’impianto di smaltimento, prima del recapito in fognatura.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” all’Allegato 1, punto 2.3 rubricato: “Controllo delle acque e gestione del percolato” stabilisce che il percolato ed eventuali acque di ruscellamento dirette sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto.
Al punto 2.3 del medesimo allegato viene inoltre precisato che “Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
In ordine al quesito in argomento, nel premettere che la Direzione ha acquisito i pareri dell’ISPRA e della Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SUA), dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
La soluzione tecnica prefer enziale individuata dalla norma per la gestione del percolato di discarica, è il trattamento in loco presso un impianto autorizzato alla gestione dello specifico tipo di rifiuto. Le ulteriori possibilità previste dalla norma, quando particolari condizioni tecniche impediscono o comunque non rendono ottimale il trattamento in loco, possono essere, alternativamente:
- il conferimento ai fini del trattamento del percolato presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- il recapito del percolato, previo idoneo trattamento in impianto, nella rete fognaria.
Appare evidente che l’ultima opzione prevista dalla norma per la gestione del percolato debba prevedere il trattamento del rifiuto liquido finalizzato ad ottenere un rifiuto recapitabile, nel rispetto delle norme relative allo scarico, in fognatura.
In ogni caso, il percolato di discarica è identificato nell’elenco europeo dei rifiuti nel subcapitolo 19 07 con una voce specchio e, pertanto, l’idoneità all’eventuale trattamento deve essere subordinata, comunque, alla caratterizzazione necessaria a verificare la sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo.
Ciò chiarito sotto il profilo della lettura normativa, si osserva che, come anche rappresentato sia da ISPRA che dalla Direzione Generale SU A, esulino dalla competenza dello scrivente Ministero eventuali valutazioni tecniche sul caso di specie, con particolare riferimento, tra l’altro, alla idoneità o meno di operazioni effettuate in loco che presuppongono un’analisi della fattispecie in concreto e adeguati accertamenti sugli elementi di dettaglio.
Ad ogni buon conto, si specifica altresì che lo strumento dell’interpello ambientale ha una valenza di carattere generale che non risponde alla specificità dei casi rappresentati dall’istante.
Le considerazioni sopra riportate sono quindi da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.