Covid: prorogato lo stato di emergenza

Covid stato di emergenza
Dpi, green pass e lavoratori fragili tra le misure del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

Covid: prorogato lo stato di emergenza con la pubblicazione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305.

Tra le tante, sono state disposte misure su:

  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • in materia di eventi di massa o  di  feste  all'aperto;
  • l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
  • impiego delle certificazioni verdi la cui durata è stata ridotta da 9 a 6 mesi;
  • sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini;
  • prevenzione del  contagio in ambito scolastico;
  • rafforzamento della sorveglianza sanitaria;
  • prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali.

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Di seguito il testo integrale del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

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Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)
(in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305)

 

Vigente al: 25-12-2021

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21

aprile 2021, nonche' l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato  e  prorogato  lo

stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la

prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e  che

pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza

dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio

2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e

del 21 aprile 2021, e  prorogato  con  l'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il

quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del

predetto  virus  anche  in  occasione  delle   prossime   festivita',

adottando adeguate e immediate  misure  di  prevenzione  e  contrasto

all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Considerata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  adeguare  i

termini previsti da vigenti  disposizioni  relative  alle  misure  di

contenimento  della  diffusione  del  predetto   virus   o   connessi

all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle

riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

          Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi

della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello

stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della

protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e

il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo

122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche

ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via

ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e  al  contenimento

del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

                               Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

                         maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le

parole «fino al 31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«fino al 31 marzo 2022».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

marzo 2022».

 

                               Art. 3

             Durata delle certificazioni verdi COVID-19

  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a

decorrere  dal  1°  febbraio  2022,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove  mesi»

sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

b) al comma 4-bis le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «sei mesi».

 

                               Art. 4

          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31

gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per

gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o

all'aperto   nelle   sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in

altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni

sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo  di

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo

FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti

da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui  al

primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo,  si  applica,  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla  cessazione

dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche  per

l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di  trasporto  di  cui  all'articolo

9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

 

                               Art. 5

        Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  il

consumo di cibi e  bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di

ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.

87, e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle

certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,

lettere a), b) e c-bis)  nonche'  ai  soggetti  di  cui  all'articolo

9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

 

                               Art. 6

Disposizioni in materia di eventi di massa  o  di  feste  all'aperto,

nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31

gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi

a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in

spazi aperti.

2. Nel medesimo  periodo  di  cui  al  comma  1,  sono  sospese  le

attivita' che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  locali

assimilati.

 

                               Art. 7

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali,

           socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello

stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'accesso   dei

visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali,

socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   all'articolo   1-bis   del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'  consentito  esclusivamente  ai

soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a

seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al

ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai

soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata

a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o

dell'avvenuta  guarigione  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis)

dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del

test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore

precedenti l'accesso.

3. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire

la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di  cui

al presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime

certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

 

                               Art. 8

             Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di

emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso  ai  servizi  e  alle

attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere  c),  d),  f),

g), h), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  e'  consentito

esclusivamente ai soggetti in  possesso  delle  certificazioni  verdi

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del

decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo

9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52  del  2021,

dopo la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)  corsi  di

formazione privati se svolti in presenza».

3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2,  comma

1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi  1  e  6,  9-sexies,

comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31

marzo 2022».

4. Restano ferme le disposizioni relative agli  obblighi  vaccinali

di cui agli articoli 4, 4-bis  e  4-ter  del  decreto-legge  1°aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

2021, n. 76.

5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del

decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo

2022.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,

e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  l'anno  2022,  e'

autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito  della

vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'

SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.».

7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,

dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa  di  3.318.400  euro»  sono

inserite le seguenti «e, per  l'anno  2022,  la  spesa  di  1.523.146

euro».

8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro

3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato

di previsione della spesa del Ministero della salute.

 

                               Art. 9

Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e

                            gratuitamente

  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite

le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio

2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 marzo 2022».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di  euro  per

l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per  l'anno  2022,

si provvede a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo  122,

del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla  compensazione

degli effetti in termini di indebitamento e  fabbisogno,  pari  a  21

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

                               Art. 10

Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del

piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da

                             SARS-CoV-2

1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,

convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»

sono sostituite dalle seguenti  «e  comunque  entro  il  31  dicembre

2022»;

b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis.  Al  fine  di  consentire  i  servizi  di  assistenza  alle

funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma

1, nonche' per far  fronte  agli  oneri  accessori  connessi  con  il

funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000  di

euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si  provvede

a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale  di

cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  21

maggio 2021, n. 69.».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e

fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a  20  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

                               Art. 11

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul  territorio

                              nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,

gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza

sanitaria al personale navigante  (USMAF-SASN)  del  Ministero  della

salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali  aeroportuali,

marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori

che  fanno  ingresso  nel  territorio  nazionale.  A  tal   fine   e'

autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare  o  antigenico,  al

viaggiatore, si applica,  con  oneri  a  proprio  carico,  la  misura

dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove

necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e

3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  17   luglio   2020,   n.   77,   previa

comunicazione al Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria

competente per  territorio  in  modo  da  garantire  la  sorveglianza

sanitaria per tutto il periodo necessario.

 

                               Art. 12

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini

                             in farmacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, si applicano fino  al  31  dicembre  2022.  Ai

relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00  si

provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  447,  della

legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni  di

euro per l'anno 2021.

2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021  del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento

e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle

maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

                               Art. 13

Disposizioni urgenti per  prevenire  il  contagio  da  SARS-CoV-2  in

                          ambito scolastico

1. Al fine di assicurare l'individuazione  e  il  tracciamento  dei

casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno

scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a

regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di

somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle

correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori

militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul

territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei

laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle

attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa

complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli  oneri  di  missione,  dei  compensi  per

lavoro  straordinario  e  del  compenso  forfetario  di  impiego   al

personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso  quello

delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di

cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva

di euro 14.500.000. I compensi  accessori  al  personale  di  cui  al

precedente  periodo  sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai  limiti

individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto

1990, n. 231 e a quelli  stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'

autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per

la durata di sei mesi  a  ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di

livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,

profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la

chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma

2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di

cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata  la  spesa

di euro 199.760.

4.  Per  il  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro

straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale

di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59,

per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111.

5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  9.000.000

euro nel 2021 e 14.884.871 per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,

della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.  Alla  compensazione  degli

effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal  comma

1, pari a 9 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  mediante

utilizzo di parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente

decreto.

 

                               Art. 14

Potenziamento  delle  infrastrutture  strategiche  per  le  emergenze

                              sanitarie

1. Al fine di  assicurare  il  potenziamento  delle  infrastrutture

strategiche per fronteggiare le  esigenze  connesse  all'epidemia  da

COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze  sanitarie

future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa  di  6  milioni  di

euro per la realizzazione e l'allestimento, da  parte  del  Ministero

della  difesa,  di  una  infrastruttura  presso  un   sito   militare

individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo  a

consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali  per

le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati  dal

Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della  legge

16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto  legislativo

29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini  del

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero della difesa.

 

                               Art. 15

Sistema  di  allerta  COVID-19  e  servizio  nazionale  di   risposta

              telefonica per la sorveglianza sanitaria

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30  aprile  2020,  n.

28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,

le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre

il 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  comunque

entro il 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli

anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono  aggiunte

le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica».

3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «i cui dati sono resi accessibili  per  caricare  il

codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 16

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19

1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative

disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il

Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2  o  FFP3  alle

istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le  finalita'

di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del  decreto-legge  6

agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24

settembre  2021,  n.  133,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui

all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite

di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

 

                               Art. 17

   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma

2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  data  di

adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28

febbraio 2022. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale

docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle

istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui  al  primo

periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di  euro  per  l'anno

2022.

2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i

Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la  pubblica

amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie

croniche con scarso compenso clinico e con  particolare  connotazione

di gravita', in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la

prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo  la  disciplina

definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita'  agile,

anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella

medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai

contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale

sono svolte da remoto.

3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre

2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui

al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di

spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle

domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del

limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal

predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via

prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in

considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la

sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,

tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce

dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'

autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari  a  76,7  milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

                               Art. 18

                         Disposizioni finali

1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui  al  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021,  pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  2  marzo

2021,  adottato  in  attuazione  dell'articolo  2,   comma   1,   del

decreto-legge n. 19 del  2020,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle

disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

 

                               Art. 19

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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