Covid: prorogato lo stato di emergenza con la pubblicazione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305.
Tra le tante, sono state disposte misure su:
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- in materia di eventi di massa o di feste all'aperto;
- l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
- impiego delle certificazioni verdi la cui durata è stata ridotta da 9 a 6 mesi;
- sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini;
- prevenzione del contagio in ambito scolastico;
- rafforzamento della sorveglianza sanitaria;
- prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali.
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Di seguito il testo integrale del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
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Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)
(in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305)
Vigente al: 25-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita';
Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza
dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e
del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus anche in occasione delle prossime festivita',
adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare i
termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di
contenimento della diffusione del predetto virus o connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della
protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche
ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via
ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e al contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le
parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 marzo 2022».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2022».
Art. 3
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a
decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi»
sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi».
Art. 4
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o
all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in
altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al
primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per
l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Art. 5
Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il
consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di
ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere a), b) e c-bis) nonche' ai soggetti di cui all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Art. 6
Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto,
nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi
a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in
spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le
attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati.
Art. 7
Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali,
socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei
visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali,
socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a
seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al
ciclo vaccinale primario.
2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai
soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata
a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o
dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis)
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del
test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore
precedenti l'accesso.
3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime
certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.
Art. 8
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle
attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f),
g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021,
dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di
formazione privati se svolti in presenza».
3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma
1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies,
comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2022».
4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali
di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo
2022.
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, e'
autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.».
7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono
inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146
euro».
8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro
3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero della salute.
Art. 9
Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e
gratuitamente
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata» sono inserite
le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2022».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per
l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 122,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 10
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre
2022»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle
funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma
1, nonche' per far fronte agli oneri accessori connessi con il
funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000 di
euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede
a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69.».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e
fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 11
Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio
nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza
sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della
salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali,
marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori
che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al
viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura
dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove
necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa
comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza
sanitaria per tutto il periodo necessario.
Art. 12
Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini
in farmacia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai
relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si
provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento
e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 13
Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei
casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a
regioni e province autonome nello svolgimento delle attivita' di
somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle
correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori
militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul
territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche dei
laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle
attivita' di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per
lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al
personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello
delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di
cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa complessiva
di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al
precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per
la durata di sei mesi a ulteriori dieci unita' di personale di
livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa
di euro 199.760.
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale
di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59,
per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000
euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli
effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma
1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 14
Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze
sanitarie
1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture
strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da
COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze sanitarie
future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di
euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero
della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare
individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a
consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per
le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
Art. 15
Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta
telefonica per la sorveglianza sanitaria
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
entro il 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica».
3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il
codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il
Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle
istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalita'
di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilita' di cui
all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
Art. 17
Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28
febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione
di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la
prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile,
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale
sono svolte da remoto.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di
spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la
sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce
dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo
2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.