Emissions trading system: definito il regime tariffario Ue con la pubblicazione del decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310).
Le disposizioni si applicano a:
- operatori aerei: piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti, assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione delle emissioni;
- impianti fissi: rilascio modifica e revoca autorizzazione, assegnazione e rilascio quote, piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione delle attività;
- impianti di dimensioni ridotte e ridottissime.
Clicca qui per il fondo per le imprese compensativo delle emissioni
Definiti anche:
- le attività ispettive;
- la gestione del sistema di registri;
- la valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica.
Di seguito il testo del decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021
Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System).
(21A07658)
(in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica», ridefinendone le competenze;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'art. 13;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante
ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le
attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare il protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE
del Consiglio determinati atti, soggetti alla procedura di cui
all'art. 251 del trattato, concernente l'«Adeguamento alla procedura
di regolamentazione con controllo - parte seconda» e, in particolare,
il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle
missioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visti, il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5
agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno
svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o
successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di
riferimento di ciascun operatore aereo, ed il regolamento (CE) n.
394/2011 del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n.
748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto
una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I
della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a
tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun
operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei
amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del
sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati
membri del SEE e dell'EFTA;
Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2
maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n.
1193/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1122/2019 della Commissione del 12
marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del
registro dell'Unione;
Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;
Visto l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18
ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della
Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al
fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;
Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva
2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di
applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e di
introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»;
Visto in particolare l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, che stabilisce che i costi delle attivita' svolte
a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'art. 4, comma
8, all'art. 7, commi 1 e 3, all'art. 8, commi 4, 7 e 8, all'art. 9,
all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'art. 12, commi 1 e 5, all'art.
18, all'art. 19, all'art. 20, commi 2 e 5, all'art. 21, commi 2 e 5,
all'art. 24, all'art. 26, commi 1, 3 e 7, all'art. 27, all'art. 31,
commi 1 e 6, all'art. 32, commi 1 e 5, all'art. 33, all'art. 34,
commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'art. 35, commi 2 e 4, all'art. 39, comma 2
e all'art. 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo
tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello
sviluppo economico;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il decreto disciplina le tariffe relative alle attivita' di cui
all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Le tariffe di cui al comma 1 coprono il costo effettivo dei
servizi resi ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, sono predeterminate e rese pubbliche e sono
aggiornate ogni tre anni ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. Il versamento delle tariffe, di cui al presente decreto, deve
essere effettuato prima dell'inizio delle attivita' istruttorie ed
ispettive.
Art. 2
Campo e modalita' di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I
e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi e
le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto sono
effettuati attraverso la piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita', individuata nel «Portale
ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47.
3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di qualita'
della piattaforma di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, il Ministero della transizione ecologica adotta
gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) con le relative Linee guida.
4. Ciascun gestore di impianti fissi inclusi nell'elenco di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ovvero
ciascun operatore aereo incluso nella lista, relativa all'anno 2021,
di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, paga la tariffa di euro 350,00 entro il 31 gennaio 2022,
dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma
8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per il periodo dal
2021 al 2025.
5. In deroga al comma 4, ciascun gestore di impianti fissi di cui
agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
paga la tariffa di euro 250,00 entro il 31 gennaio 2022, dovuta
all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma 8, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; per il periodo dal 2021 al
2025.
Art. 3
Operatori aerei: piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti,
assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione delle
emissioni.
1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 10, commi
1, 2 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo
incluso per la prima volta nella lista degli operatori aerei
pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS e' tenuto al
pagamento, a partire dall'anno 2022 o comunque a partire dall'amo di,
inclusione nella suddetta lista, di euro 700,00 entro trenta giorni
dalla pubblicazione della medesima delibera. Dall'anno successivo,
l'operatore aereo rientra nella procedura di cui al comma 3.
2. Per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1 e 3, all'art. 8,
commi 4, 7 e 8, all'art. 9, all'art. 10, comma 3 e 4, all'art. 35,
commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli
operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS
e che usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo
gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022, di euro
650,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione della delibera del Comitato ETS.
3. Per le attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 35,
commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli
operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS
che non usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo
gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022 di euro
350,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione della citata delibera del Comitato ETS.
Art. 4
Impianti fissi: rilascio modifica e' revoca autorizzazione,
assegnazione e rilascio quote, piani di monitoraggio e relativi
aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione
delle attivita'.
1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 18,
all'art. 20, commi 2 e 5, nonche' all'art. 21, commi 2 e 5, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto
fisso effettua il pagamento di una tariffa unica annuale di ingresso
nel sistema EU ETS pari a euro 750,00, contestualmente alla
presentazione della domanda di nuova autorizzazione. Per il suddetto
anno, il medesimo gestore e' esentato dal pagamento della tariffa di
cui al comma 2 ovvero della tariffa di cui al comma 4.
2. Per le attivita' di cui agli articoli 24, 27, 35, commi 2 e 4,
41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il
gestore dell'impianto fisso che ha diritto all'assegnazione gratuita
di quote di emissione effettuata, nel periodo compreso tra il 1° e il
31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022, il pagamento di
una, tariffa complessiva pari a euro 700,00. La tariffa e'
comprensiva degli eventuali aggiornamenti del Piano di monitoraggio
ovvero del Piano della metodologia di monitoraggio relativi al
periodo al quale si riferisce il pagamento della tariffa.
3. Per le attivita' istruttorie di cui, agli articoli 19 e 26,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore
di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa complessiva
pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione delle relative
comunicazioni. Per le attivita' istruttorie di cui all'art. 26, comma
7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un
impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa pari a euro
110,00 contestualmente alla presentazione della relativa
comunicazione.
4. Per le, attivita' di cui all'art. 35, comma 2 e 4 e all'art. 41,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore
dell'impianto fisso che non ha diritto all'assegnazione gratuita di
quote di emissione o che vi rinunci nel caso ne abbia diritto,
esclusi gli impianti di cui all'art. 31 e 32 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, effettua il pagamento di una tariffa
complessiva pari a euro 400,00, nel periodo compreso tra il 1° e il
31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.
5. Nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al comma
2 o quella di cui comma 4 del presente articolo e' dovuta dal gestore
dell'impianto che presenta istanza ai sensi dell'art. 26, comma 1,
del medesimo decreto legislativo prima della comunicazione degli
esiti istruttori in misura proporzionale alle mensilita' trascorse
dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla data
di revoca dell'autorizzazione.
Art. 5
Impianti di dimensioni ridotte e ridottissime
1. Per le attivita' istruttorie di impianti di dimensioni ridotte
di cui all'art. 31, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47 il gestore dell'impianto effettua il pagamento di una
tariffa complessiva pari a euro 300,00, nel periodo compreso tra il
1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.
2. Per le attivita' istruttorie di impianti di dimensioni
ridottissime di cui all'art. 32, commi 1 e 5, del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, ad esclusione degli impianti di cui all'art.
32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il gestore
dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a
euro 250,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni
anno, a partire dall'anno 2022
3. Il gestore di impianto di cui all'art. 32, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' soggetto alle
tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto dalla data del rientro
in ETS ovvero alle tariffe di cui al comma 1 dalla data di rientro
nel nuovo regime.
4. Il gestore di impianto che rientra in ETS ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
soggetto, alle tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto, dalla
data del rientro stabilita con apposita delibera del Comitato ETS.
Art. 6
Attivita' ispettive
1. Per le attivita' di ispezione degli impianti fissi di cui
all'art. 33 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' previsto
un riconoscimento economico da parte del gestore, con le tariffe di
cui al comma 3 fino a un massimo di quaranta ore-uomo per le
verifiche preliminari e di trenta ore-uomo per le verifiche in sito.
2. Le attivita' ispettive e le relative verifiche in sito sono
svolte secondo un piano recante la programmazione e la relativa
previsione finanziaria, che e' approvato annualmente dal Comitato
ETS.
3. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di cui al
presente articolo il Comitato ETS puo' essere supportato
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e
da altri enti di ricerca con i quali il Ministero della transizione
ecologica sottoscrive apposite convenzioni.
4. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente articolo, viene comunicato
preventivamente al gestore affinche' provveda al relativo pagamento
prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale
attivita' dedicato.
Art. 7
Gestione del Sistema di registri
1. Le tariffe annuali per le attivita' relative alla gestione del
Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7 e
dell'art. 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47 sono differenziate per tipologia di conto e pari a:
i) euro 400 per i conti di deposito «operatore» e «operatore
aereo»;
ii) euro 700 per i conti «di scambio»;
iii) euro 200 per i conti nel Registro nazionale di Kyoto;
iv) euro 500 per i verificatori;
v) euro 1000 per il conto per la consegna delle garanzie d'asta.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'atto dell'apertura
del conto e successivamente tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno,
a partire dall'anno 2022, secondo le modalita' di cui al comma 3.
3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato
mediante un versamento distinto per ogni conto, sulla piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, indicando nella causale di
versamento il numero del conto rappresentato sul Registro. Le
modalita' del pagamento sono pubblicate sul sito web dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella sezione
del Registro italiano per l'Emission Trading.
4. In caso di mancato pagamento entro il 31 maggio, l'accesso al
relativo conto e' sospeso fino al pagamento della tariffa, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento UE n. 1122/2019.
Art. 8
Valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica
1. Per le attivita' di valutazione e di verifica di conformita' di
cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n
47, da svolgersi sui progetti di riduzione delle emissioni, il
richiedente e' tenuto al pagamento di una tariffa commisurata
all'impegno in ore-uomo del personale a tali attivita' dedicato, ai
sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo e
degli accordi di cooperazione e delle convenzioni ivi previsti.
2. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, viene comunicato preventivamente al
gestore affinche', provveda al relativo pagamento prima
dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale
attivita' dedicato.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 8, sono versate ad apposito capitolo n. 2592, art. 22,
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica al fine di coprire le spese dell'effettivo
costo del servizio reso.
Art. 10
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto ministeriale 25 luglio 2016 recante «Tariffe a carico
degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n.
30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.