Veicoli ecologici: incentivi per le imprese di autotrasporto sono stati disposti dal decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2022, n. 17).
I contributi, il cui ammontare complessivo è stato fissato nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il periodo 2021-2026, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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Gli stanziamenti sono destinati all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric).
Oltre ai destinatari delle misure di aiuto, definiti anche:
- le fasi procedimentali per la richiesta;
- il soggetto gestore e la commissione di validazione;
- la cumulabilità degli aiuti;
- le verifiche e i controlli.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021
Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco
veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto. (22A00311)
(in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2022, n.17)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019,
Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e
15;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5,
risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione
di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare
con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di
euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro
per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad
8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8 milioni di euro per
l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita' 2025, a 3
milioni di euro per l'annualita' 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto regolamento (UE)
n. 651/2014;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di
Stato;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via
generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu'
evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e
la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di
spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale
2021-2026 al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua
qualita' di soggetto gestore, destinate ad incentivi a beneficio
delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul
territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico
nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di
autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare
attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata
sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di
cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati
in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed
ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla
data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo
erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso
di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione
della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita'
aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non
viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e
regolarizzazioni di successioni ereditarie.
Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono
esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse
utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con
aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo
alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e
comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche' nel sito
del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o
comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero
disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad
ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei beni
di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e' sufficiente
produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o
dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura
comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi
previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse
disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente
aggiornato e accantonati. L'ammissibilita' del contributo,
accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla
dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di
proposizione dell'istanza.
4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
Art. 3
Investimenti ammissibili e importi dei contributi
1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti
investimenti con gli importi dei contributi come di seguito
specificato e relativi:
a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a
metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric),
di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a
7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel;
b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida
(diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa
complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed
a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alta sostenibilita' ai sensi del presente decreto, dimostrino
anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe
inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo
pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato
per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione
devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in
proprieta' o ad altro titolo per almeno un anno antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta
nella domanda di ammissione al beneficio.
4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un
medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure
d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.
5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
Art. 4
Fasi procedimentali
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e
successive:
a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del
contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti
l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene
oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione
della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto
gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;
b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i
soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno
l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di
acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento
delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai
fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso
l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento
dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la
rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e
le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.
2. La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle
modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a
rendicontazione e' definita con apposito decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 5
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione dei contributi,
nonche' all'implementazione della piattaforma informatica di gestione
della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla
societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture e
trasporti S.p.a. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo
quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) e dalla societa' Rete autostrade mediterranee -
Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in data 28 aprile 2020 e
previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base degli atti convenzionali di cui al comma 1,
provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, alla
gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata,
nonche' all'attivita' istruttoria connessa con le istanze pervenute.
Il soggetto gestore provvede, altresi', all'aggiornamento dei
«contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse
disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande
ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla
verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di
indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di cui al
comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da
parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione
del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e'
composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia
in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da
due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio
presso il medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le
funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 6
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto
degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato
regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7
Destinatari della misura di aiuto
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5
tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano
l'attivita' di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande, i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste
pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 8
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' sempre fatta salva la facolta' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare
tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente
all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e di
disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo
concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche
effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.