Prevenzione incendi per gli edifici tutelati: la nuova regola tecnica

Il codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) è stato aggiornato con il D.M. 14 ottobre 2021, in vigore dal 24 novembre 2021, introducendo il capitolo V.12 («Altre attività in edifici tutelati») alla sezione V dell’allegato 1 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 25 ottobre 2021). La nuova norma completa quindi il codice all’attività n. 72 presente nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e può essere utilizzata in combinazione con le pertinenti regole tecniche verticali (Rtv) contenute nella sezione V del codice stesso. Il D.M. 14 ottobre 2021 introduce nel codice una nuova norma tecnica che concerne gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette (come ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151), individuate con il numero 72 a esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. PER LEGGERE L'ARTICOLO, ACCEDI O ABBONATI

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