Esenzione dalle vaccinazioni: la gestione in modalità digitale è l'oggetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, n. 31).
In particolare, il provvedimento, dopo aver chiarito alcune definizioni, mette a fuoco:
- i dati da riportare nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla "piattaforma nazionale digital green certificate" (PN-DGC);
- le caratteristiche e le modalità di funzionamento della piattaforma;
- la titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza;
- gli aggiornamenti delle specifiche tecniche.
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Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022
Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalita'
digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19. (22A00988)
(in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, n.31)
Capo I
Parte generale
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r), e comma
3, e 118 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
17 giugno 2021, n. 87 che all'art. 9 reca disposizioni sulle
«certificazioni verdi COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis,
comma 3, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, siano individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenute;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» (SSN);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con
modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia
previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio dati
attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma
9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante
la «Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni», che
prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la
disponibilita' e l'accessibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis, recante «Accesso telematico ai
servizi della pubblica amministrazione», che istituisce un unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di
PagoPA S.p.a.;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», e, in particolare, il comma 15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi (TS-CNS);
Visto l'art. 12, recante «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci»;
Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne
disciplinano la relativa attuazione;
Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020,
che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini
nelle farmacie aperte al pubblico;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito
con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e
successive modificazioni, e in particolare gli articoli 3-ter, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che all'art.
34, comma 9-quater, prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'art. 9,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
somministrati nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture
sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti
che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti
SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del
2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della
salute;
Visto l'art. 42, recante «Implementazione della Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina il
sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con
modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», che prevede che le disposizioni in materia di estensione
dell'ambito di applicazione delle certificazioni verdi COVID-19,
introdotte dallo stesso, non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha
prorogato lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, 16 ottobre 2013, n. 243, recante «Modalita' di
consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici
tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita'
digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle
prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, 11 novembre 2015, n. 263,
recante «Disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario
elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, 5 novembre 2018, n. 257, che disciplina il funzionamento
presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante
«Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera
sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, 8 giugno 2020, n. 144, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.
70;
Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che dispone l'utilizzazione del
Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra
gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti
SARS-CoV-2;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto
2021 relativa alle «Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19», pubblicata sul portale istituzionale del Ministero
della salute, che individua le condizioni cliniche documentate
necessarie ad ottenere l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
e le modalita' di rilascio delle certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 35444 del 5 agosto
2021 relativa alla «Certificazione di esenzione temporanea alla
vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla
sperimentazione COVITAR»;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 43366 del 25
settembre 2021 relativa alla «Proroga della validita' delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19» al 30
novembre 2021, in cui e' precisato che non e' «necessario un nuovo
rilascio delle certificazioni gia' emesse, salvo i casi in cui le
stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a
quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es.
motivazione clinica della esenzione)»;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 53922 del 25
novembre 2021 relativa alla «Proroga della validita' delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 dicembre 2021;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 59069 del 23
dicembre 2021, relativa alla «Proroga della validita' delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 gennaio 2022;
Ritenuto che per l'emissione delle certificazioni digitali di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e per la loro acquisizione
e verifica digitale possa essere utilizzata la Piattaforma
nazionale-DGC opportunamente alimentata per il tramite del Sistema
TS;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC, per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello
europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli articoli 9
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19;
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
d) «certificazione di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito, dai
medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti
dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta dell'assistito, dai medici USMAF o dai
medici SASN, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa
venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni
cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o
temporanea.
e) «codice a barre bidimensionale (QR code)»: strumento per
memorizzare e rappresentare, in un formato visivo leggibile solo
meccanicamente, le informazioni necessarie per verificare
l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
g) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui e' titolare il
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze;
j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di
posseduto», come una smart card oppure un token crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;
k) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
l) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che
soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE n.
2014/910;
m) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico
avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo
elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per
sigilli elettronici;
n) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
o) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, che svolgono attivita' di vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
p) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria;
q) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
s) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle
certificazioni verdi COVID-19 e delle certificazioni di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19;
t) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco
attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo della
tipologia di certificazione;
u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato
dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 che identifica
univocamente la certificazione nel Sistema TS;
v) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni
di cui all'art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e
consentirne la verifica digitale.
Art. 3
Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC
1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,
rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione
che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle
stesse modalita' grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) identificativo univoco della certificazione digitale di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19.»;
f) la data di inizio validita' della certificazione;
g) la data di fine di validita' della certificazione, ove
prevista;
h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la
certificazione;
i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal
Sistema TS;
j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.
2. I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla
Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in
formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco
(CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e
la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19, secondo le modalita' riportate nell'Allegato C.
Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC per le Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
Art. 4
Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC per le
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili, oltre alle
funzioni e servizi descritti nell'allegato B del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, le funzioni e i
servizi descritti nell'Allegato B al presente decreto, relativi a:
a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la
generazione e la revoca della validita' delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, attraverso le
funzionalita' del Sistema TS;
b) generazione e cessazione della validita' delle certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
c) messa a disposizione delle certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
d) verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19;
e) messa a disposizione dei dati trattati per finalita'
epidemiologiche;
f) messa a disposizione dei dati trattati per finalita' di
monitoraggio sulla correttezza, veridicita' e congruita' dei dati
medesimi.
Art. 5
Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,
con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di
cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione
secondo le regole e le modalita' descritte nell'Allegato B.
2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al comma
1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
dell'assistito nonche' dai seguenti medici operativi nella campagna
di vaccinazione anti-COVID-19:
a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e
private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;
b) medici USMAF e medici SASN,
e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di
dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al
comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da
fornire su richiesta all'interessato.
3. Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il
Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).
4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate
esclusivamente in modalita' digitale. Entro venti giorni dalla
predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalita' cartacea ai sensi
delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalita'
digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato
al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validita'
delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalita'
cartacea.
5. La generazione delle certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione
stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche
condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera
permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero
della salute citate in premessa ed eventuali successivi
aggiornamenti.
6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate
nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di
alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per
finalita' epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza,
veridicita' e congruita' dei dati.
7. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
eventualmente gia' rilasciate e ancora in corso di validita', secondo
le modalita' descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei casi ivi
previsti.
8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire
meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di
cui all'art. 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una
certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora
in corso di validita', ne dispone la revoca tramite apposita funzione
del Sistema TS, inserendo la data di fine validita' e la relativa
motivazione.
Art. 6
Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19
1. Per garantire, a fini di sanita' pubblica, nell'ambito del piano
nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, il monitoraggio
delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate e
l'elaborazione di indicatori epidemiologici a livello nazionale,
regionale e aziendale, nonche' per lo svolgimento delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di
informazioni con gli organismi comunitari ed internazionali e la
redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle altre
relazioni o rapporti di carattere nazionale, le competenti unita'
organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e
della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute
hanno accesso ai dati delle esenzioni dalla vaccinazione
anti-COVID-19 registrati nel Sistema TS, in forma aggregata,
attraverso idonea reportistica.
2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle anagrafi regionali
vaccinali con le mancate vaccinazioni, nonche' per finalita'
epidemiologiche e di verifica della correttezza, congruita' e
veridicita' dei dati, il Sistema TS, con le modalita' riportate
nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su base individuale
relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dai
medici del proprio territorio e quelle emesse, per i propri
residenti, in una regione o in una provincia autonoma diversa da
quella di residenza.
3. Per la verifica della correttezza, congruita' e veridicita' dei
dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19, la Direzione generale della prevenzione sanitaria e
della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute
accedono ai dati, su base individuale, delle esenzioni dalla
vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione
puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della
salute, secondo le modalita' previste nell'allegato C al presente
decreto.
Art. 7
Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e del codice a barre
interoperabile
1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito
delle caratteristiche descritte nell'Allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita' e validita'
delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di
cui all'art. 9, e' prevista l'apposizione di un codice a barre
bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le
modalita' descritte nell'Allegato B.
Art. 8
Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico
1. L'INI, attraverso l'interoperabilita' con la Piattaforma
nazionale-DGC, secondo le modalita' descritte nell'Allegato B del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,
garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei
metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19.
2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei
metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi
dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.
Art. 9
Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla
Piattaforma nazionale-DGC
1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,
generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli
interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le
modalita' definite nell'allegato E del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:
a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia
attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;
b) Fascicolo sanitario elettronico;
c) App Immuni;
d) App IO;
e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 giugno, nonche' di cui all'art. 5, comma 2, del presente
decreto.
2. Le modalita' di accesso alle certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021
che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il
rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.
3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono
all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le
certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalita'
descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore
di eta', nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore e' generata e visibile
e scaricabile con le specifiche modalita' definite nell'Allegato E e
nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati
in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.
Art. 10
Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto
dell'obbligo vaccinale
1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 e' effettuata con le stesse modalita' per la verifica
della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la
lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di
controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della
certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario,
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato
l'emissione.
2. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validita', le verifiche
effettuate con le modalita' automatizzate descritte negli Allegati G
e H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una
certificazione verde COVID-19 in corso di validita'.
3. L'intestatario della certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica di cui al comma
1, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identita'
personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.
4. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
5. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validita', le verifiche del
rispetto dell'obbligo vaccinale, effettuate con le modalita'
automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, forniscono il
medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.
Art. 11
Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per
l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione
di antigene SARS-CoV-2
1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al
protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e' effettuata, solo su richiesta
dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica,
tramite il Sistema TS, della validita' della certificazione di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato
unitamente al relativo CUEV.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Sistema TS rende
disponibile le funzionalita' di interrogazione puntuale per la
verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato.
3. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e
validita' della certificazione di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare
della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella
qualita' di titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e
32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le
necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso
all'attivita' di verifica, con particolare riferimento alla
possibilita' di utilizzare tale funzionalita' esclusivamente per le
finalita' indicate nel presente articolo.
Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza
Art. 12
Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella
Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19
1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati
della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa' Sogei
S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per
la medesima infrastruttura.
2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei
S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la
gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e
delle finanze e la societa' Sogei S.p.a. quali responsabili del
trattamento dei dati di cui al comma 1.
4. Il Ministero della salute designa la societa' PagoPA S.p.a.
quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app
IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni
di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
Art. 13
Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa
1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19
e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino
al termine di validita' delle certificazioni medesime. I dati che
hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono
cancellati dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove prevista,
ovvero alla cessazione della vigenza delle norme in materia delle
certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano utilizzati
per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni
normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.
2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli articoli
15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679, secondo le modalita'
indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai
sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della
salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 8 del
presente decreto.
3. In ragione della necessita' di assicurare l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso il servizio di cui
all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, con garanzia di riscontro
entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione
rilasciata all'interessato.
Art. 14
Misure di sicurezza
1. Il trattamento dei dati e' effettuato adottando le misure di
sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati
stessi e contro la falsificazione delle certificazioni di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19, descritte nell'Allegato F del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche
Art. 15
Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche
delle funzioni e dei servizi
1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle
funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano
sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono
pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della
salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema TS del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le
specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono
aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Tutte le attivita' relative agli sviluppi tecnologici del
Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute
nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei
S.p.a., del 23 dicembre 2009, e dei relativi accordi convenzionali
attuativi.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.