Contributi per Covid alle Forze armate.
Con il decreto 29 dicembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2022 - il ministero della Difesa ha individuato i soggetti beneficiari del contributo economico destinato agli appartenenti alle Forze armate, morti con causa diretta o indiretta da Covid-19.
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Contributi per Covid alle Forze armate: i soggetti interessati
I soggetti beneficiari del contributo sono i familiari del personale delle forze armate e dell' Arma dei carabinieri. Ovvero
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui alle
lettere a), b), e c), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
Un analogo provvedimento riguarda i lavoratori di polizia e i vigili del fuoco.
Contributi per Covid alle Forze armate: l'importo
Il contributo economico è pari ad euro 25 mila euro per evento luttuoso e verrà corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 dicembre 2021
Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del
contributo economico in favore dei familiari del personale
appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di
contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica,
deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del
contagio da COVID-19. (22A01154)
(Gazzetta Ufficiali n. 42 del 19 febbraio 2022)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, i giovani,
la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-ter,
il quale, nel prevedere un contributo economico in favore dei
familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni di
contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza
epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come
concausa, del contagio da COVID-19, istituisce a tal fine un fondo di
1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e demanda a un decreto
interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle
misure applicative del contributo economico;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, recante Regolamento di semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i
quali e' stato prorogato lo stato di emergenza;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua le misure per l'attribuzione del
contributo economico previsto in favore dei familiari del personale
delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato
nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di
emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi
dell'art. 74-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza
dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
prorogato da successivi atti emanati dal Governo.
Art. 2
Determinazione del contributo
1. Il contributo economico e' pari ad euro 25.000,00 per evento
luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di
spesa.
2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo di cui
all'art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche',
fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica
soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime
circostanze.
Art. 3
Individuazione dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono i
familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei
Carabinieri, deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1, comma 1,
secondo il seguente ordine di priorita':
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui alle
lettere a), b), e c), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
Art. 4
Procedimento
1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di
cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione dell'Organismo presso il
quale il militare prestava servizio o su segnalazione degli aventi
diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla
data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto.
2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai
sensi del comma 1 provvede il Ministero della difesa, Direzione
generale della previdenza militare e della leva, di seguito
denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei
Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,
di seguito denominato «Comando generale».
3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale
sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19, contratto dal personale militare durante lo
stato di emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato secondo
il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per
quanto compatibili.
Art. 5
Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio
1. Nei casi in cui la patologia con il conseguente decesso,
contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come
concausa, del contagio da COVID-19, sia stata gia' riconosciuta
dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878 o 1880
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico
di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e
dal Comando generale ai soggetti beneficiari.
2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, gia'
riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli articoli
1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con decesso che
si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e' altresi'
liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle cause
del decesso, da parte della competente Commissione medica interforze
di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 66
del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette
patologie.
Art. 6
Clausola finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel
rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 74-ter del
decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del capitolo di
spesa 1393 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(Contributi per Covid alle Forze armate)