La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 entra in vigore il 9 marzo 2022

Ambiente e Costituzione: pubblicata la legge 11 febbraio 2022, n. 1 sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, n. 44.

Per effetto emerge ora un nuovo quadro legislativo in materia di ambiente dove, accanto a profili per i quali le nuove norme si limitano a codificare orientamenti già emersi nella giurisprudenza, anche costituzionale, se ne affiancano altri per i quali, invece, sono attese importanti novità in sede applicativa.

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In particolare:

  • nell'articolo 9 è aggiunto un nuovo comma che recita (La Repubblica) «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.  La legge  dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
  • l'articolo 41 risulta così modificato:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno»  sono  inserite  le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

 

La legge entra in vigore a fare data dal 9 marzo 2022.

 

Di seguito il testo integrale della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1

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Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e  41  della  Costituzione  in  materia  di
tutela dell'ambiente. (22G00019)

(Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, n. 44)

 

Vigente al: 9-3-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della  Repubblica,  in  seconda

votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di

ciascuna Assemblea, hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

                               Art. 1

1. All'articolo 9 della  Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il:

«Tutela l'ambiente, la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche

nell'interesse  delle  future  generazioni.  La  legge  dello   Stato

disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

                               Art. 2

 

1. All'articolo 41 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola:  «danno»  sono  inserite  le

seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e

ambientali».

                               Art. 3

 

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di  tutela

degli  animali,  di  cui  all'articolo  9  della  Costituzione,  come

modificato dall'articolo 1 della presente  legge  costituzionale,  si

applica alle regioni a statuto speciale e alle Province  autonome  di

Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative  ad  esse

riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,

sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato.

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