Il milleproroghe è legge. In particolare, sul S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228/2021.
Per effetto sono state confermate le misure in materia di:
- assunzioni del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 1 e 2);
- Tari (art. 3);
- operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e potenziamento delle risorse umane dell'Inail (art. 9);
- mobilità sostenibile (art. 10);
- transizione ecologica [imballaggi; risorse per la transizione energetica; piattaforma nazionale del fosforo; sorveglianza radiometrica; revisioni macchine agricole; itticoltura; Ispra] (art. 11);
- gestione commissariale del sito Stoppani (art. 13);
- sicurezza informatica (art. 17).
Aggiunto l'art. 1-bis in materia di messa in sicurezza degli edifici.
Soppresso, infine, l'art. 21 dedicato ai fondi per le imprese di interesse strategico nazionale (Ilva) destinati a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale e di decarbonizzazione.
Di seguito lo stralcio delle norme elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso
Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi.». (22A01375)
(S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49)
Vigente al: 28-2-2022
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
- All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
- All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
- All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
- b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di facolta' assunzionali previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
(omissis)
- Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei
concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e
2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
- b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo
2022».
(omissis)
- La validita' della graduatoria della procedura speciale di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo
Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31
dicembre 2022.
[...]
(omissis)
Art. 1 bis
Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione
delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio
- Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di
cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle
opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021,
fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma
139-ter».
(omissis)
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
[...]
- Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.
[...]
(omissis)
Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[...]
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
[...]
(omissis)
Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
[...]
- All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, relativo all'operativita' del personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
- All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i
termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
- b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: «10-ter. Le
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi
erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato.».
- Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo
3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
- All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono
soppresse.
[...]
- All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, le parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che
costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022,
che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere derivante dal
primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di euro per
l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del
personale impiegato nel settore del trasporto aereo e' costituito,
per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un apposito bacino
finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attivita'
formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie
al mantenimento in corso di validita' delle licenze e delle
certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale
per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni territorialmente interessate possono destinare a tali
lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente, compresi specifici
programmi di outplacement.
8-quater. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo
governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il
contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e
maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto
aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento
collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore
aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano
prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori
collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.
(omissis)
Art. 10
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e mobilita' sostenibili
- Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla
revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
«75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su
entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica gia' in circolazione prima di tale data devono essere
adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio
2024»;
b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono circolare:
a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite
di velocita' non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree
pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili,
sulle strade a priorita' ciclabile, sulle piste ciclabili in sede
propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la
circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste
ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei
velocipedi».
- Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del
medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del
medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese
beneficiarie;
c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del
medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle
imprese beneficiarie.
2-bis. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita' delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli
immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in
considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura
economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche'
dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato
immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-sexies:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2022»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a
seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi,
indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di
locazione in corso nonche' dei connessi accordi di manleva o
d'indennizzo»;
b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: «ventiquattro»
e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
- Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
- a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma
676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da
parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario
di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico
degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,
della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per
l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino
al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022».
3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le
parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione
delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo
e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della
professione di assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena
osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto
delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al
contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere
gli esami per l'ottenimento del brevetto.
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022
al 30 giugno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di
spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorita' di sistema
portuale destinano, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie
derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio
1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse
complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del
presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento
anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di
autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della
medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo
sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione nonche' per i
dipendenti delle medesime Autorita' di sistema portuale, che
applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei
porti.
3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non
eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio
1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentite le parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti
e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n.
84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3-septies del presente articolo.
3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo
per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le
seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro
per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2036».
3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti
dai seguenti:
«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo,
denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto",
con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato
alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre
2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto",
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non
superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa fra
diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e
delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci.
Il "buono patente autotrasporto" puo' essere riconosciuto per una
sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i termini e le modalita' di
presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui
al comma 5-bis, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1
milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al
comma 5-bis e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui
al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle
societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa e CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle
risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 5-bis».
3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro
per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse
del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021,
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza
pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate a tale
data, la proroga e' limitata al tempo strettamente necessario
all'aggiudicazione».
3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno
2022, delle funzioni attribuite alla societa' Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e' autorizzato a trasferire alla medesima societa' una
somma non superiore alla meta' della quota massima prevista
all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020,
nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le
risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160
del 2019.
3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte
del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario
Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle
attivita' previste dal contratto di concessione e dai relativi atti
aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma e'
efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la
sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita' da parte
della Corte dei conti»;
b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;
c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis
relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e
limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio,»
sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al
decreto di cui al comma 27-bis».
3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare
tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole:
«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».
(omissis)
Art. 11
Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, e'
inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della
transizione ecologica adotta, con decreto di natura non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al
comma 5.».
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la
transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo
23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti
dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del
fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo di 100.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza
radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o
prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni.
5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che
comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine
naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2022».
5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle
attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione
delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31
dicembre 2022;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre
1996, al 31 dicembre 2023;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre
2019, al 31 dicembre 2024;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e
il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di
cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022».
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce
riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione
delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova
applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per
le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non
autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente
all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono
inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data
di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
5-septies. Al fine di dare continuita' agli investimenti per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare
in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,
2021 e 2022».
5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione degli
oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno
2022.
5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
(omissis)
Art. 13
Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
[...]
2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
[...]
(omissis)
Art. 17
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
(omissis)