Sicurezza in cantiere: le condizioni per i benefici fiscali sono state dettate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47.
In particolare, è stato stabilito l'osservanza di adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro come condizione preliminare all'ammissione agli incentivi per l'efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per lavori di importo superiore ai 70.000 euro.
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All'articolo 5 sono state poi dettate nuove misure sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, che prevedono l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento alla quota immessa in rete.
Di seguito il testo delle misure descritte sopra contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
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Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei
luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche' sull'elettricita'
prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)
(Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47)
Vigente al: 26-2-2022
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
- 633;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
apposite e piu' incisive misure per il contrasto alle frodi 1.nel
settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di
erogazioni pubbliche;
Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di introdurre misure
urgenti sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti rinnovabili,
nonche' in materia di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a
sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 4
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di
salute e sicurezza, nonche' incrementare i livelli di sicurezza nei
luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di
contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente:
«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,
i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' quelli previsti
dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei
lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di
lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo
3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove
previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il
contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento
dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione
all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica
dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di
affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste
attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2. L'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista
efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati
successivamente a tale data.
Art. 5
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti
rinnovabili
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione a due
vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che
beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data
antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore
dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo,
entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione,
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le
finalita' di cui al presente articolo, come individuate
dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con
i provvedimenti di cui al comma 6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato
dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a
ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari a:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche' per
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica,
geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni
di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da
quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi
zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non
rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei
contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta
differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a
richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato
dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti
una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con le quali e' data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche'
le modalita' con le quali i proventi sono versati in un apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si
applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi
prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati
all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti.
8. L'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e'
abrogato.
(omissis)