Validità del green pass.
Con il D.P.C.M. 2 marzo 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022 - modificate la durata di validità del green pass e le modalità di verifica.
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Validità del green pass: quanto dura
La disciplina attualmente in vigore, è stata modificata dal D.P.C.M. 2 marzo 2022 che ha integrato la disposizione in base alla quale in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di questa scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la piattaforma nazionale emetterà una nuova certificazione verde Covid-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario.
Validità del green pass e modalità di verifica
Oltre all'integrazione apportata alla disciplina in vigore, il decreto affronta anche il tema della modalità di verifica del gree pass. "I verificatori - si legge del testo del D.P.C.M. 2 marzo 2022 - devono utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate di cui ai commi 10, lettera a), e 12, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi
Covid-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni».
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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento
Decreto del presidente del Consiglio dei ministeri 2 marzo 2022
Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e
del green pass. (22A01497)
(Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della
Costituzione;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9 e
seguenti, che dettano disposizioni concernenti le «certificazioni
verdi COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 17 giugno 2021, n. 143,
adottato in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato
decreto-legge n. 52 del 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 17-bis;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne
disciplina la relativa attuazione;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 42, rubricato
«Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche» e, in
particolare, l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre
2021;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare
l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge
n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4,
comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie, nonche' nelle strutture semiresidenziali e nelle
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
settembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
ottobre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: "Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,
convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
dicembre 2021, recante «Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni
attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31
marzo 2022;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», che ha introdotto gli articoli 4-ter, comma 1-bis,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies nel citato decreto-legge n. 44 del
2021;
Vista, altresi', l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre
2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi
turistici COVID-free"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233, nonche' la successiva
ordinanza del 27 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la sperimentazione di "Corridoi turistici COVID-free",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28
gennaio 2022, n. 22;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l'art. 30, rubricato «ulteriori disposizioni urgenti per la gestione
dei contagi da SARS-CoV-2»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
febbraio 2022 recante «Individuazione delle specifiche tecniche per
trattare in modalita' digitale le certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti-COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7
febbraio 2022, Serie generale, n. 31;
Visto altresi' parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18, sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
febbraio 2022, sopra citato;
Considerato che gli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quinquies del
citato decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione
delle modalita' per consentire l'acquisizione delle informazioni
necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;
Visti, in particolare, gli articoli 4-quater e 4-quinques del
decreto-legge n. 44 del 2021, cosi' come modificato dal decreto-legge
n. 1 del 2022, che hanno introdotto rispettivamente l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per coloro
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' e, per gli stessi
soggetti, il possesso della certificazione verde COVID-19 di
vaccinazione o di avvenuta guarigione per l'accesso nei luoghi di
lavoro;
Visto l'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021 che ha
introdotto sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti
all'obbligo di vaccinazione, disciplinandone il relativo procedimento
sanzionatorio;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo»;
Considerata la necessita' di prevedere delle modalita' di verifica
delle certificazioni verdi COVID-19 diversificate e ulteriori
rispetto a quelle gia' attualmente esistenti, al fine di garantire
una verifica differenziata in base all'occorrenza e tutelando in ogni
caso il diritto alla riservatezza dell'intestatario della
certificazione stessa, senza rendere visibili al verificatore le
informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre
2021, sopra citato;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra
l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento n. 57 del 18 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunta, infine, la seguente lettera:
«hh) "operatori di interesse sanitario": il personale di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43»;
b) all'art. 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4 bis. In caso di somministrazione della dose di richiamo,
successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde
COVID-19 ha una validita' tecnica, collegata alla scadenza del
sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta
giorni. Prima di detta scadenza, senza necessita' di ulteriori dosi
di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19
con validita' tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni,
dandone comunicazione all'intestatario.»;
c) all'art. 8, comma 5, dopo le parole «La revoca verra'
annullata automaticamente a seguito», sono aggiunte le seguenti:
«dell'esito negativo di un test molecolare o di un test
antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge
n. 137 del 2020, dalle regioni e province autonome al Sistema TS,
ovvero»;
d) all'art. 13, comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente:
«Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di
un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo
generato da piu' di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti
autorita' sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2,
con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,
la predetta modalita' di verifica per l'accesso ai servizi e alle
attivita' per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di
possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o
guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti
l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente
validita' di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o
di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test
antigenico rapido o molecolare negativo e' richiesta, altresi', anche
prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della
certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di
richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente
siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti
come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.»;
e) all'art. 13, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento
di attivita' e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente
legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione
verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero ai
soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata
a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o
dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una
certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico
rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti,
l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per
applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e
le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di
selezionare una modalita' di verifica limitata al possesso di una
delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere visibili
le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, cosi' come
specificato negli allegati B e H al presente decreto.
1-quater. Per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del
territorio nazionale, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto
di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le
librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12,
cosi' come specificato negli allegati B e H al presente decreto,
permettono di selezionare una modalita' che consente di verificare
distintamente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19
prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ai quali si applica
l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44
del 2021, specificato in premessa, e per i rimanenti lavoratori,
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato
l'emissione.
1-quinquies. Con riferimento alla gestione dei casi di
positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo, ai fini di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo
del decreto-legge n. 5 del 2022, specificato in premessa,
l'applicazione di cui al comma 1, cosi' come specificato negli
allegati B e H al presente decreto, permette di selezionare una
modalita' di verifica limitata al possesso di una certificazione
verde COVID-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo
vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o
dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del
ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni che
ne hanno determinato l'emissione.»;
1-sexies. In ciascuna delle modalita' di verifica previste nei
commi precedenti, l'app di verifica riconosce la certificazione di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma
nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 prescritte, con esclusione
della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale
primario, nella modalita' di verifica di cui al comma 1-ter del
presente articolo. In tale ultimo caso la certificazione di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce il medesimo esito delle
certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento
del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle
lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
1-septies. Ai fini di cui all'ordinanza del Ministro della
salute del 28 gennaio 2022, specificata in premessa, l'applicazione
di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui
al comma 10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da
esse derivate di cui al comma 12, cosi' come specificato negli
allegati B e H al presente decreto, permettono di selezionare una
modalita' di verifica limitata al possesso di una certificazione
rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose
di richiamo, ovvero a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19,
con una durata di validita' uguale ai certificati COVID digitali
dell'Unione europea, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in
materia, unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo
del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto
ore precedenti.
f) all'art. 13, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I verificatori devono utilizzare l'ultima versione
dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal
Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalita' di
verifica automatizzate di cui ai commi 10, lettera a), e 12, i
soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure
volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo
per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero
l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla
piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la
pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per
applicazioni.»;
g) all'art. 15, il comma 10 e' cosi' modificato:
«10. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal
titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie
istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attivita'
di verifica, con particolare riferimento alla possibilita' di
utilizzare, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies e 1-septies le diverse modalita' di verifica relative al
possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19,
esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo
svolgimento di attivita', gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di
lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti
dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse
certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto previsto
dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
h) la rubrica dell'art. 17-bis, e' cosi' modificata:
«Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei
lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1 e
1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44»;
i) all'art. 17-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole «all'art.
4-ter, comma 1, lettera a)», sono aggiunte le seguenti:
«e comma 1-bis»;
l) all'art. 17-ter, comma 1, le parole «istituzione scolastica»
sono sostituite dalla parola:
«struttura»;
m) all'art. 17-sexies, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente
comma:
«4-bis. Per le finalita' di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis del
decreto-legge n. 44 del 2021, gli istituti universitari sono titolari
del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalita'
descritta nell'allegato N, al presente decreto, ovvero con le
modalita' di cui all'art. 17-septies, comma 1.»;
n) dopo l'art. 17-sexies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 17-septies. (Modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale
del personale universitario per le finalita' di cui all'art. 4-ter,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al fine di
assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per le finalita' di cui
all'art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021,
specificato in premessa, il Ministero della salute rende altresi'
disponibile agli uffici delle universita' specifiche funzionalita',
descritte nell'allegato N, al presente decreto che, sulla base delle
informazioni trattate nell'ambito della PN-DGC, consentono una
verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale del
personale in servizio presso la singola universita', attraverso una
interoperabilita' applicativa, in modalita' asincrona, tra i sistemi
informativi di gestione del personale delle universita' e la PN-DGC.
Le funzionalita' di verifica sono attivate previa autorizzazione e
accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero
della salute.
2. Le funzionalita' di cui al comma 1, in sede di verifica da
parte delle universita', segnalano, altresi', le eventuali variazioni
dello stato vaccinale del personale dipendente rispetto alla
precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili,
all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale, le
ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito
della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante
i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano
tale circostanza.
Art. 17-octies. (Modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale
di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021). - 1. Al
fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di
verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in premessa,
il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS gli
elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ai
quali si applica il predetto obbligo, relativamente ai soli assistiti
con eta' maggiore o uguale a cinquanta anni.
2. Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi di cui al
comma 1, utilizzando le informazioni presenti nella PN-DGC e con le
modalita' specificate nell'allegato O al presente decreto, individua,
i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei
termini previsti, differimenti delle medesime per infezioni da
SARS-CoV-2, ne' esenzioni dalle predette vaccinazioni.
3. Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma 1 dell'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021,
specificato in premessa, il Ministero della salute rende disponibili
periodicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo
quanto specificato nell'allegato O al presente decreto, gli elenchi
dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-quater del medesimo decreto-legge, individuati con le modalita'
indicate nel precedente comma.
4. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresi',
disponibili all'Agenzia delle entrate - Riscossione, gli elenchi
degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,
4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato in
premessa, acquisiti dai soggetti deputati alla verifica
dell'osservanza degli stessi, con le modalita' indicate nell'allegato
O al presente decreto.
5. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento dei dati ai fini dell'irrogazione della sanzione
pecuniaria, designa l'Agenzia delle entrate - Riscossione quale
responsabile del trattamento dei medesimi dati.
6. L'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica al Ministero
della salute, con le modalita' indicate nell'allegato O al presente
decreto, i soggetti ricompresi negli elenchi di cui al comma 3 dei
quali, nell'Anagrafe tributaria, non risulta la residenza nel
territorio dello Stato, nonche' quelli, di cui al medesimo comma 3 e
al successivo comma 4, per i quali non e' stato possibile predisporre
e inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio,
specificandone il motivo.
7. Le aziende sanitarie locali competenti per territorio
adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le
comunicazioni di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n.
44 del 2021 siano effettuate con modalita' tali da garantire
l'integrita' e la riservatezza dei dati anche relativi alla salute
ivi contenuti.
8. I soggetti destinatari dell'avvio del procedimento
sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del
2021 danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione
dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'azienda sanitaria
locale competente per territorio di cui all'art. 4-sexies, comma 4,
del decreto-legge n. 44 del 2021 con le modalita' indicate
nell'allegato O al presente decreto nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa.
9. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio
comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate - Riscossione
l'eventuale attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo
vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi, con le modalita'
indicate nell'allegato O al presente decreto. La predetta Agenzia
comunica al Ministero della salute l'elenco dei soggetti per i quali
non e' stato prodotto l'avviso di addebito dando evidenza della
specifica motivazione con le modalita' indicate nell'allegato O al
presente decreto. La predetta attestazione deve indicare
esclusivamente l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o
l'impossibilita' di adempiervi senza contenere informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute dell'interessato.»
Art. 2
Aggiornamento allegati tecnici
1. Gli allegati B, C, G, H, I, L, M, N e O al presente decreto
integrano e sostituiscono i corrispondenti allegati del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Tutte le attivita' relative agli sviluppi tecnologici della
Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente
convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e
dei relativi accordi convenzionali attuativi.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.