Covid: le misure urgenti sono legge

Covid misure urgenti
Green pass, accesso alle strutture sanitarie, monitoraggio scuole e lavoro agile tra le misure della legge n. 18/2022 di conversione del D.L. n. 1/2022

Covid: le misure urgenti sono legge per effetto della conversione del D.L. n. 1/2022 nella legge 4 marzo 2022, n. 18, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2022, n. 56.

Tra le novità:

  • la validità del green pass dalla data della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo al posto dei sei mesi previsti dal DL;
  • il rilascio del green pass valido sei mesi dalla guarigione per i soggetti identificati come   positivi otre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose;
  • il rilascio del green pass senza necessità di ulteriori dosi di richiamo per coloro che sono stati identificati come positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa dose di richiamo;
  • l'applicazione dell'autosorveglianza  anche  in  caso  di  guarigione avvenuta  successivamente  al  completamento del ciclo  vaccinale primario;
  • il via libera al consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati;
  • la possibilità di accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie per gli accompagnatori dei  pazienti.

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Novità, infine, anche per:

  • la gestione dei casi di positività nelle scuole;
  • lavoro agile per genitori di figli con disabilità.

Di seguito il testo integrale del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18. Le modifiche sono riportate tra doppie parentesi (( ))

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Testo coordinato del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di
conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli
istituti della formazione superiore.». (22A01546)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2022, n. 56)

 

Vigente al: 8-3-2022

 

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

 

                               Art. 1

Estensione dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione  dell'infezione

                            da SARS-CoV-2

 

1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  dopo  l'articolo

4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione  dell'obbligo  di  vaccinazione  per  la

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2  agli  ((ultracinquantenni))

). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e

fino al 15 giugno 2022, al fine di  tutelare  la  salute  pubblica  e

mantenere adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell'erogazione  delle

prestazioni  di  cura  e  assistenza,  l'obbligo  vaccinale  per   la

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo  3-ter,

si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri  dell'Unione

europea  residenti  nel  territorio  dello  Stato,   nonche'   ((agli

stranieri)) di cui agli articoli 34 e  35  del  ((testo  unico  delle

disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme

sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo  25

luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il  cinquantesimo  anno  di

eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in  caso  di  accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito

o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del  Ministero

della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione   anti

SARS-CoV-2; in  tali  casi  la  vaccinazione  puo'  essere  omessa  o

differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento  della

vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle

circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro  che

compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di

entrata in vigore della presente disposizione, fermo il  termine  del

15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali

e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A  decorrere  dal  15

febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e

2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo  vaccinale  di  cui

all'articolo 4-quater ((del  presente  decreto)),  per  l'accesso  ai

luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del  territorio  nazionale,   devono

possedere e sono tenuti a  esibire  una  delle  certificazioni  verdi

COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma

2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies  del

decreto-legge n. 52 del 2021, i  datori  di  lavoro  privati  di  cui

all'articolo 9-septies  del  decreto-legge  n.  52  del  2021  ((e  i

responsabili)) della sicurezza  delle  strutture  in  cui  si  svolge

l'attivita'   giudiziaria   di   cui   all'articolo   9-sexies    del

decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per  i

soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo

4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei  rispettivi

luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di

cui al comma 1 ((del  presente  articolo))  sono  effettuate  con  le

modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52

del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di

cui al comma 1  da  parte  dei  soggetti  sottoposti  all'obbligo  di

vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater  che  svolgono  la  loro

attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei  luoghi  di  lavoro  e'

effettuata dai soggetti di cui al comma  2,  nonche'  dai  rispettivi

datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).

4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui  comunichino

di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui

al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso

ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti

ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla

conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della

predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo  periodo,  non

sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque

denominati. Per le imprese,  fino  al  15  giugno  2022,  si  applica

l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.

5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti))  di  cui  al  comma  1  ai

luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto  comma

1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  5  e'

sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non

stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II

del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto

compatibili. Per le  violazioni  di  cui  al  comma  5,  la  sanzione

amministrativa prevista  dal  comma  1  del  citato  articolo  4  del

decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma

da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,  il

datore di lavoro adibisce i soggetti di  cui  all'articolo  4-quater,

comma  2,  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della

retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del

contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies,  commi  8  e

8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso  di  inosservanza

dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti

casi:

a) soggetti che alla  data  del  1°  febbraio  2022  non  abbiano

iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano

effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel

rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del

Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022  non  abbiano

effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario

entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87.

2. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  anche  in  caso  di

inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e

4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi

stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute  per  il  tramite

dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,  sulla  base

degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti   all'obbligo   vaccinale

periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero,  anche

acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria  sui

soggetti assistiti dal Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati  per

COVID-19, nonche'  su  quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni

comunicate dal Ministero della salute  al  medesimo  sistema  e,  ove

disponibili, sui soggetti che risultano  esenti  dalla  vaccinazione.

Per la finalita'  di  cui  al  presente  comma,  il  Sistema  Tessera

Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle  informazioni  su  base

individuale inerenti alle somministrazioni,  acquisite  dall'Anagrafe

Nazionale  Vaccini  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5-ter,   del

decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche'  al  trattamento  dei  dati

relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con  il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo

9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4.  Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle

entrate-Riscossione, comunica ai soggetti  inadempienti  l'avvio  del

procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine

perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare

all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale

certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo

vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva

impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari

danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta

presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per  territorio  trasmette

all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di

dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari

prevista  al  comma   4,   previo   eventuale   contraddittorio   con

l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza

dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di  cui  al

comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in  cui  l'Azienda

sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo

vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4,

provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24

novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di  un

avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in

quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del

decreto-legge   31   maggio   2010,   n.   78,   convertito((,    con

modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione  contenuta  nell'avviso  di

cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e

l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle

entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente  versate  a

cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito  capitolo

dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al

((Fondo per le emergenze  nazionali))  di  cui  all'articolo  44  del

((codice della protezione civile, di cui al)) decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'

speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020, n. 27.».

 

                               Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',

delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica

                 e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°

febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione

da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e  coreutica  e  degli  istituti  tecnici  superiori((,  nonche'   al

personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le

seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»

sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis) e))»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal

15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno

2022»;

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono

sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

 

                            ((Art. 2-bis

Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta

  somministrazione della dose di  richiamo  della  vaccinazione  anti

  SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19.

  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «la  certificazione

verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima

somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione

verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima

somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi

accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno

dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata,

altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera

c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta

guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati

positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata,

altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera

c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza

necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))

 

                            ((Art. 2-ter

       Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74, e' inserito il seguente:

 

«7-quater.   Le   disposizioni    di    cui    al    comma    7-bis

sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione

avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale

primario».))

 

                           ((Art. 2-quater

Coordinamento con le regole di altri Paesi  per  la  circolazione  in

                         sicurezza in Italia

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso

di un certificato, rilasciato dalle  competenti  autorita'  sanitarie

estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti

SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente

in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal

completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o

dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai

servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale

sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi

COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),

b)  e  c-bis),  cosiddetto  «  green  pass   rafforzato   »,   previa

effettuazione di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito

negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera  c),  avente

validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o

di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al

primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione

successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di

vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come

equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui

al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di

test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus

SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di

quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di

settantadue ore, se molecolare.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di

cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti

servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al

medesimo  comma  9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni   verdi

COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma

10. Nelle more della modifica del menzionato decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  sono  autorizzati  gli  interventi  di

adeguamento necessari a consentire le verifiche»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «8-ter»  sono

inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:  «due  violazioni

delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter

dell'articolo 9 e».))

 

                               Art. 3

     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente  ai

soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di

cui  all'articolo  9,  comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e

attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali,  bancari  e  finanziari,

attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il

soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,

individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i

Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello

sviluppo economico  e  ((per  la  pubblica  amministrazione)),  entro

quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione;

c)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli

internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e

minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e  c),

si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma

1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di

efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di

cui alla medesima  lettera,  se  diversa.  Le  verifiche  ((volte  ad

accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di

cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui  al

medesimo comma sono  effettuate  dai  relativi  titolari,  gestori  o

responsabili ai sensi del comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici  popolari»  sono

aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai

periti   e   agli   altri   ausiliari   del    magistrato    estranei

((all'amministrazione della giustizia))»;

2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni

del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti  del

processo.»;

3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza

del difensore  con  seguente  al  mancato  possesso  o  alla  mancata

esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1  non

costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;

c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal

seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza

ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere

il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di

lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non

superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter

mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con  diritto

alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore  sospeso.

((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro

non appena il  lavoratore  entri  in  possesso  della  certificazione

necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia'  stipulato  un

contratto di lavoro per la sua sostituzione.))».

2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,

relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San

Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui  al  comma  1

non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e  all'articolo  1

del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione  del  certificato

di guarigione dal l'infezione  da  SARS-CoV-2  da  parte  del  medico

curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19  non

comporta alcun onere a carico del paziente.))

 

                            ((Art. 3-bis

Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto

                         scolastico dedicato

1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

e' inserito il seguente:

«Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari

e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto  salvo  quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data

di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo

2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli

spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28

dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,

per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o

superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e

secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche

ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,

comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o

molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto

ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se

molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli  studenti  della

scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono

consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il

loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,

fermi restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida

per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))

 

                            ((Art. 3-ter

Disposizioni in materia di somministrazione di  cibi  e  bevande  nei

                      locali di intrattenimento

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di  cibi

e bevande nelle sale teatrali, da concerto  e  cinematografiche,  nei

locali  di  intrattenimento  e  di  musica  dal  vivo  e  in   quelli

assimilati,  nonche'  nei  luoghi  in  cui  si  svolgono   eventi   e

competizioni sportive.))

 

                           ((Art. 3-quater

Misure per garantire la  continuita'  delle  visite  nelle  strutture

  residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.

1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

maggio  2021,  n.  76,  le  parole:  «possibilita'  di  visita»  sono

sostituite dalle seguenti: «continuita' delle visite».))

 

                         ((Art. 3-quinquies

Misure   concernenti   l'accesso   alle   strutture    sanitarie    e

                           sociosanitarie

1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei  pazienti

in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di

gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio

1992, n. 104, nonche' agli  accompagnatori  di  soggetti  affetti  da

Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi

o moderati, certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza,

anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle

indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in

possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1,

lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».))

 

                           ((Art. 3-sexies

Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel

              sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del

regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti

stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da

SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi

compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri

provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti

misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e

gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da

parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo

alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato

positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per

la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico

autosomministrato per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del

test antigenico  autosomministrato,  l'esito  negativo  e'  attestato

tramite autocertificazione;

2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa

sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al

medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la

durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni

presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in

presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che

abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo

alla data del l'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato

positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di

effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri

privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per

la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico

autosomministrato,   l'esito   negativo   e'   atte   stato   tramite

autocertificazione;

2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli

alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di

avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da

meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale

primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove

prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo

soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano

un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'

didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e

degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno

successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto

confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che

esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si

applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque

giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4,

comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione

e formazione professionale, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti

in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con

l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato

positivo al COVID-19;

2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni

presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica

prosegue in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli

alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo

contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro

che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla

vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di

tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo

contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su

richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale,

per  i  minori,  e  degli  alunni  di  rettamente   interessati,   se

maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale

integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in  ogni

caso,  tenute  a  garantire  e  rendere  effettivo  il  principio  di

inclusione degli studenti con disabilita'  e  con  bisogni  educativi

speciali, anche nelle ipotesi di sospensione  o  di  riorganizzazione

delle attivita' previste dal comma 1.  In  tali  casi,  su  richiesta

delle famiglie al dirigente  scolastico,  e'  comunque  garantita  ai

predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica  in

presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa

richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),

numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai

bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si

applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo

1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione

del l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia

applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la

quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o

molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo

di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore

a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di

quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in

centri privati a cio' abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo

resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei

locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura

corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione

delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del

quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni

dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e

secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione

e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale

integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e

lettera  c),  numero  2),   terzo   pe   riodo,   se   l'accertamento

rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si

verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'

considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di

cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e  lettera  c),

numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni

scolasti che mediante l'applicazione mobile  per  la  verifica  delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10,

del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione

mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al

conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere

impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al

primo periodo.

7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni  in  materia

di gestione dei casi di positivita' all'infezione da  SARS-CoV-2  nel

sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione

di quanto disposto dal presente articolo.))

 

                               Art. 4

(( (Soppresso) ))

 

                               Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella

                       popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di

tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione

scolastica  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo   grado,

((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del

presente decreto,)) mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo

9, comma 1, lettera d), del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sulla base di idonea prescrizione medica  rilasciata  dal  medico  di

medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie

di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo  d'intesa  di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  23  luglio  2021,  n.

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.

126, e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario  straordinario  per

l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19  ((e

per l'esecuzione della campagna vaccinale  nazionale))  la  spesa  di

92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a

legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita'

speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del  decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie  ((dei

mancati  introiti))  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  il

Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse

alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla

base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria,  secondo

le  medesime  modalita'  previste  dai  protocolli  d'intesa  di  cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del  comma

1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a  42,505  milioni

di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

                            ((Art. 5-bis

                    Fondo per i ristori educativi

  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero

dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare  alla

promozione di  iniziative  di  recupero  e  di  consolidamento  degli

apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da  parte

degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento  dovute

all'infezione da  SARS-CoV-2,  attraverso  attivita'  gratuite  extra

scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni

estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del

Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022  e  di  1.333.000  euro  per

l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono  definiti

le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000

euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si  provvede

mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e

l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi

perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre  1997,  n.

440.))

 

                            ((Art. 5-ter

         Lavoro agile per genitori di figli con disabilita'

1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza

epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati

che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave

riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno

un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo

familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita'

lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno

diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche

in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto

degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della

legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della  disciplina  gia'  stabilita

dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1,

per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al

medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario  per  l'accesso  al

lavoro agile.))

 

                           ((Art. 5-quater

                             Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,

n. 4, e' abrogato.))

 

                         ((Art. 5-quinquies

                      Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme

di attuazione.))

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione.

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