Covid: le misure urgenti sono legge per effetto della conversione del D.L. n. 1/2022 nella legge 4 marzo 2022, n. 18, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2022, n. 56.
Tra le novità:
- la validità del green pass dalla data della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo al posto dei sei mesi previsti dal DL;
- il rilascio del green pass valido sei mesi dalla guarigione per i soggetti identificati come positivi otre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose;
- il rilascio del green pass senza necessità di ulteriori dosi di richiamo per coloro che sono stati identificati come positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l'applicazione dell'autosorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario;
- il via libera al consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati;
- la possibilità di accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie per gli accompagnatori dei pazienti.
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Novità, infine, anche per:
- la gestione dei casi di positività nelle scuole;
- lavoro agile per genitori di figli con disabilità.
Di seguito il testo integrale del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18. Le modifiche sono riportate tra doppie parentesi (( ))
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Testo coordinato del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di
conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore.». (22A01546)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2022, n. 56)
Vigente al: 8-3-2022
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ((ultracinquantenni))
). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle
prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,
si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione
europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ((agli
stranieri)) di cui agli articoli 34 e 35 del ((testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o
differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che
compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di
entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del
15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali
e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A decorrere dal 15
febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e
2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui
all'articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l'accesso ai
luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono
possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi
COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui
all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i
responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del
decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i
soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo
4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi
luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le
modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021.
3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di
vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro
attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e'
effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi
datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).
4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino
di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui
al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso
ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non
sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica
l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.
5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai
luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma
1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il
datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,
comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e
8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza
dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel
rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del
Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano
effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19
previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi
stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base
degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche
acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui
soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per
COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove
disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.
Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera
Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base
individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe
Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del
procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare
all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo
vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva
impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari
danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta
presentazione di tale comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette
all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari
prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con
l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza
dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al
comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda
sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo
vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito((, con
modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di
cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e
l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a
cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
((Fondo per le emergenze nazionali)) di cui all'articolo 44 del
((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.».
Art. 2
Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e degli istituti tecnici superiori
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori((, nonche' al
personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),»
sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis) e))»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno
2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono
sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori».
((Art. 2-bis
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti
SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione
verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno
dalla somministrazione della prima dose di vaccino e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta
guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati
positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))
((Art. 2-ter
Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, e' inserito il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis
sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione
avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale
primario».))
((Art. 2-quater
Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in
sicurezza in Italia
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato, rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie
estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente
in Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o
dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, e' consentito l'accesso ai
servizi e alle attivita' per i quali nel territorio nazionale
sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),
b) e c-bis), cosiddetto « green pass rafforzato », previa
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente
validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o
di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al
primo periodo non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di
vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come
equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui
al primo periodo e' consentito in ogni caso previa effettuazione di
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di
quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di
settantadue ore, se molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di
cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma
10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di
adeguamento necessari a consentire le verifiche»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «8-ter» sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «due violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».))
Art. 3
Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di
cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello
sviluppo economico e ((per la pubblica amministrazione)), entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c),
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche ((volte ad
accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di
cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o
responsabili ai sensi del comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai
periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei
((all'amministrazione della giustizia))»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del
processo.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza
del difensore con seguente al mancato possesso o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non
costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;
c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter
mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro
non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione
necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un
contratto di lavoro per la sua sostituzione.))».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui al comma 1
non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato
di guarigione dal l'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico
curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non
comporta alcun onere a carico del paziente.))
((Art. 3-bis
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto
scolastico dedicato
1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente:
«Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari
e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta' pari o
superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e
secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,
comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto
ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se
molecolare.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono
consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il
loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater,
fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida
per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))
((Art. 3-ter
Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei
locali di intrattenimento
1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di cibi
e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei
locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli
assimilati, nonche' nei luoghi in cui si svolgono eventi e
competizioni sportive.))
((Art. 3-quater
Misure per garantire la continuita' delle visite nelle strutture
residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.
1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, le parole: «possibilita' di visita» sono
sostituite dalle seguenti: «continuita' delle visite».))
((Art. 3-quinquies
Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e
sociosanitarie
1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei pazienti
in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' agli accompagnatori di soggetti affetti da
Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi
o moderati, certificati, e' sempre consentito prestare assistenza,
anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura, purche' in
possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».))
((Art. 3-sexies
Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo
1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del
regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti
misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del
test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato
tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la
durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in
presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo
alla data del l'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato, l'esito negativo e' atte stato tramite
autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli
alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano
un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto
confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si
applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque
giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con
l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato
positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro
che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale,
per i minori, e degli alunni di rettamente interessati, se
maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale
integrata per la durata di cinque giorni.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni
caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di
inclusione degli studenti con disabilita' e con bisogni educativi
speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione
delle attivita' previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta
delle famiglie al dirigente scolastico, e' comunque garantita ai
predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica in
presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa
richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai
bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione
del l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo
di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore
a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in
centri privati a cio' abilitati.
4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei
locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione
delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del
quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e
lettera c), numero 2), terzo pe riodo, se l'accertamento
rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e'
considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni
scolasti che mediante l'applicazione mobile per la verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione
mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al
conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al
primo periodo.
7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni in materia
di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione
di quanto disposto dal presente articolo.))
Art. 4
(( (Soppresso) ))
Art. 5
Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella
popolazione scolastica
1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di
tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del
presente decreto,)) mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo
9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie
di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ((e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale)) la spesa di
92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie ((dei
mancati introiti)) derivanti dall'applicazione del comma 1, il
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria, secondo
le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del comma
1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((Art. 5-bis
Fondo per i ristori educativi
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla
promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli
apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte
degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute
all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attivita' gratuite extra
scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni
estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del
Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per
l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti
le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000
euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440.))
((Art. 5-ter
Lavoro agile per genitori di figli con disabilita'
1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati
che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave
riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno
un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita'
lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche
in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto
degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina gia' stabilita
dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1,
per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al
medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al
lavoro agile.))
((Art. 5-quater
Abrogazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, e' abrogato.))
((Art. 5-quinquies
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.))
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione.