Rinnovabili e batterie nel Pnrr. Sono tre gli ambiti dell'Investimento 5.1, sintetizzati nel D.M. 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022:
- sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
- sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
- sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».
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Rinnovabili e batterie nel Pnrr: gli importi
Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» nel Pnrr finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU sono pari a un miliardo di euro. L'importo è destinato all'attuazione dei seguenti sub-investimenti:
- 400 milioni di euro per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
- 100 milioni di euro per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
- 500milioni di euro per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».
Rinnovabili e batterie nel Pnrr: le finalità
L'Investimento 5.1 Rinnovabili e batterie nel Pnrr è finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti
rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento
Ministero dello Sviluppo economico
Decreto 27 gennaio 2022
Attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo. (22A01658)
(Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni relative alla
gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia
di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio
2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con
successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione
2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate
ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9
dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei
programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento
agevolativo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2022, in corso di adozione, con il quale sono state definite le
modalita' di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed e' stato disposto in
merito all'applicabilita' allo strumento dei Contratti di sviluppo
delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un
danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo
regolamento;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio
2021, n. 2021/241;
Vista la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.1
«Rinnovabili e batterie» che con una dotazione di 1.000 milioni di
euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle
rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi
sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV per
il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l'incremento della
capacita' di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici
prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a
pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 5.1.2) Industria eolica;
5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre
2024 una produzione di batterie con capacita' obiettivo di 11 GWh;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio
di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato
al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro
1.000.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.1
«Rinnovabili e batterie», di cui euro 400.000.000,00 per il
sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV», euro 100.000.000,00 per il
sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» ed euro 500.000.000,00 per
il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna Amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la
Commissione europea»;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero
dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero
dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 33, del Ministero
dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Considerato che per il soddisfacente conseguimento della milestone
europea M2C2-38 riferita al citato Investimento 5.1, entro il mese di
giugno 2022 deve essere adottato un decreto ministeriale che, per lo
sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie,
precisi:
- l'ammontare delle risorse disponibili;
- i requisiti di accesso dei beneficiari;
- le condizioni di ammissibilita' per programmi e progetti;
- le spese ammissibili;
- la forma e intensita' dell'aiuto.
Considerato, altresi', che all'Investimento 5.1 e' associato anche
il target europeo che prevede che l'insieme dei programmi di sviluppo
finanziati dovranno essere in grado di garantire, entro il 31
dicembre 2024, la produzione di batterie con capacita' obiettivo di
11 GWh ed, entro il 31 dicembre 2025, l'aumento della capacita' di
generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli
attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a
pannelli fotovoltaici ad alta efficienza;
Attesa la necessita' di dover fornire le adeguate indicazioni
operative al fine di dare piena attuazione al richiamato Investimento
5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e garantire il conseguimento
della relativa milestone associata;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e risorse
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire
l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR,
finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi
connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti
rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV -
PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e
taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.
2. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» e' articolato nei
seguenti sub-investimenti:
a) sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
b) sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
c) sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».
3. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1
«Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato dall'Unione europea -
NextGenerationEU, sono pari ad euro 1.000.000.000,00, allocate per
l'attuazione dei sub-investimenti di cui al comma 2 come di seguito
riportato:
a) quanto ad euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1
«Tecnologia PV»;
b) quanto ad euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2
«Industria eolica»;
c) quanto ad euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3
«Settore batterie».
4. L'articolazione di cui al comma precedente potra' essere oggetto
di revisione, previo accordo con la Commissione europea, in funzione
dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e
dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali
priorita' di intervento che dovessero manifestarsi.
5. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni e
integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse
dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» e' destinato al
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 2
Modalita' attuative e requisiti di accesso
1. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e' attuato
tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di
sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora, in
esito all'attuazione degli sportelli di cui al comma 2, i risultati
conseguiti dall'intervento non consentano l'integrale assorbimento
delle risorse di cui al presente decreto, e' fatta salva la
possibilita' di fare ricorso ad ulteriori misure agevolative, anche
gia' in fase di operativita', che abbiano finalita' coerenti con
l'Investimento in questione e che possano contribuire al
conseguimento degli obiettivi dell'Investimento medesimo, nel
rispetto dei target previsti dal PNRR.
2. Con uno o piu' decreti del direttore generale per gli incentivi
alle imprese sono fissate le date di apertura e chiusura degli
sportelli agevolativi dedicati alle domande di Contratto di sviluppo
che risultino coerenti con i sub-investimenti di cui all'art. 1 e con
quanto definito nel presente decreto. I predetti sportelli saranno
aperti:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto
proponente, a domande di Contratto di sviluppo gia' presentate al
Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della
predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le
istanze di cui alla presente lettera devono avere ad oggetto
programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla
data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono contenere gli
elementi necessari a consentire al Soggetto gestore l'accertamento
del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
3. Il Soggetto gestore, a seguito della chiusura degli sportelli
agevolativi di cui al comma 2, avvia le attivita' di verifica di
propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande e delle istanze di cui al comma 2. Si
riconosce priorita' ai programmi industriali idonei a sviluppare,
consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore
delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la
sicurezza e la continuita' delle forniture e degli
approvvigionamenti.
4. La modulistica utile alla presentazione delle domande di
Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 2, lettera b),
e' resa disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet
con congruo anticipo rispetto alla data di apertura degli sportelli
agevolativi.
5. Con i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere, altresi',
fornite eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto anche
derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.
6. Possono trovare, altresi', copertura finanziaria nelle risorse
di cui all'art. 1, comma 3, le domande di Contratto di sviluppo gia'
oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo
economico e il Soggetto gestore in possesso di tutti i requisiti
previsti dal presente decreto.
Art. 3
Caratteristiche dei programmi di sviluppo, condizioni di
ammissibilita' e spese ammissibili
1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto hanno ad
oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di un
programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono
necessari uno o piu' progetti di investimento, come individuati nel
titolo II del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente,
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel
titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente
connessi e funzionali tra di loro. L'importo complessivo delle spese
e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di
sviluppo non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE)
2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente decreto non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche' a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
3. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese
proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto
degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonche', nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo
sia previsto un incremento occupazionale, a procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. Gli investimenti oggetto dei contratti di sviluppo finanziati
nell'ambito dell'intervento oggetto del presente decreto dovranno
essere completati entro i termini previsti dal PNRR.
5. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento
agevolativo, alle condizioni di ammissibilita' dei progetti, alle
spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal citato
decreto 9 dicembre 2014.
Art. 4
Forma ed intensita' dell'aiuto
1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita'
massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili
allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste
dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche in combinazione tra
loro.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui al
presente decreto, in attuazione di quanto in proposito previsto dal
regolamento (UE) 2021/241, non possono essere sostenuti per gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
3. Le risorse che rientrano nella disponibilita' del Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di restituzione dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate per il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 con
riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull'intero
territorio nazionale.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere
fornite specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del
Soggetto gestore delle disposizioni di cui all'art. 3, nonche' in
ordine:
a) agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita'
di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
b) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
d) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) agli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di
un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
f) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il
PNRR, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF,
della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; EURATOM) 1046/2018;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e
vigila, fornendo al Soggetto gestore le direttive occorrenti, sul
rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il
raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e
batterie» del PNRR, cosi' come individuati in allegato alla decisione
di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi
eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune
misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e
per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(Decreto 27 gennaio 2022 )