Ecobonus: fissati i tetti massimi per gli interventi con il decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63).
I costi, specificati nell'allegato al decreto, si riferiscono agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, laddove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Gli stessi costi rappresentano il riferimento per l'asseverazione da parte del tecnico abilitato.
Per impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici valgono i limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, D.L. n. 34/2020.
Modifiche, infine, per il decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 relativo ai «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus».
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 14 febbraio 2022
Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune
tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli
edifici. (22A01629)
(Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti
dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi» e, in particolare, l'art. 16-bis, che ha istituito il
cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344 a 349,
istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche», che ha modificato la disciplina del
Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in
fattura;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare:
l'art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l'adozione di uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti
tecnici che debbono soddisfare gli interventi ammissibili
all'Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione delle istanze;
l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del cosiddetto
«Sismabonus»;
l'art. 16-ter che ha introdotto l'agevolazione delle detrazioni
fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare:
l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di
conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.»;
l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell'utilizzo
della detrazione spettante, i soggetti che, negli anni 2020-2024,
sostengono spese per i seguenti interventi: a) recupero del
patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza
energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche
di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di
impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi
gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente
decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e di cui al comma 8 dell'art. 119;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le
modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d.
Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito
anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare:
l'art. 3, comma 2, il quale prevede che «l'ammontare massimo
delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi
di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia
calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici, secondo
quanto riportato al punto 13 dell'allegato A;
il punto 13 dell'allegato A che ha definito le procedure e i
criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di
intervento, regolando altresi' le modalita' di calcolo dei massimali
di costo per le spese professionali ammissibili;
l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per gli
interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o
dell'installatore ai sensi dell'allegato A»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici -
cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito
anche: «decreto asseverazioni»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato la
disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e
sconto in fattura, nonche' introdotto nuove procedure di controllo da
parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che:
al comma 28, lettera h), ha modificato l'art. 119, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l'obbligo del visto di
conformita' ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus;
al comma 28, lettera i), ha modificato l'art. 119, comma 13-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini
dell'asseverazione della congruita' delle spese si faccia
«riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie
di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»,
nonche' che i prezziari di cui al comma 13, lettera a), debbono
intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, Bonus
facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie e agli interventi di
riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;
al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del decreto-legge n. 34
del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli
strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese
connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo,
a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o
classificati come attivita' di edilizia libera: a) la richiesta del
visto di conformita'; b) che «i tecnici abilitati asseverano la
congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art.
119, comma 13-bis», nonche' di ricomprendere, tra le spese
detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformita' e
delle asseverazioni dei tecnici abilitati;
al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020, l'art.
119-ter, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi
volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche,
garantendo, anche in tal caso, la possibilita' di accesso agli
strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura;
Ritenuto opportuno che i costi massimi agevolabili per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano
definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo
dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle materie
prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici
agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese
di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) e all'art. 121, comma
1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a
quanto previsto all'art. 2.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla
tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione
degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese
in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio
dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove
necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 3
Costi massimi ammissibili
1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali
concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a
detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita' delle spese
per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per
tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonche' conformemente
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di
impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica
e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i
limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del
2020, per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla
detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di
prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato
A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.
4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A,
l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi
massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul
territorio ove e' localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati
dalla casa editrice DEI.
Art. 4
Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
- c.d. Ecobonus».
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto
2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d.
Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, lettera f), dopo le parole «nonche'
quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e
all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»;
b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero
dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a)
del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti
adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera a) e 13-bis,
secondo periodo, del decreto Rilancio»;
c) all'allegato A, il punto 13 e' sostituito dal seguente:
«13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese, il
tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto
Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono
l'asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera
b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto
Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1,
l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile e' calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o
13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti
sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente
decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono
ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica
(APE), nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato,
secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016."».;
d) l'allegato I e' sostituito dal seguente:
«Allegato I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente
decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della
transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-bis, terzo
periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni.».
Art. 5
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi
massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in
considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA
sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n.
34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte
integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO A
Costi massimi specifici
Tipologia di intervento |
Spesa specifica massima ammissibile |
Riqualificazione energetica | |
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C | 960 €/m2 |
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F | 1.200 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture | |
Esterno | 276 €/m2 |
Interno | 120 €/m2 |
Copertura ventilata | 300 €/m2 |
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti | |
Esterno | 144 €/m2 |
Interno/terreno | 180 €/m2 |
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali | |
Zone climatiche A, B e C | |
- Esterno/diffusa | 180 €/m2 |
- Interno | 96 €/m2 |
- Parete ventilata | 240 €/m2 |
Zone climatiche D, E ed F | |
- Esterno/diffusa | 195 €/m2 |
- Interno | 104 €/m2 |
- Parete ventilata | 260 €/m2 |
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi | |
Zone climatiche A, B e C | |
- Serramento | 660 €/m2 |
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 780 €/m2 |
Zone climatiche D, E ed F | |
- Serramento | 780 €/m2 |
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 900 €/m2 |
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione | 276 €/m2 |
Impianti a collettori solari | |
Scoperti Piani vetrati
Sottovuoto e a concentrazione |
900 €/m2
1.200 €/m2 1.500 €/m2 |
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*) | |
Pnom ≤ 35kWt
Pnom > 35kWt |
240 €/kWt
216 €/kWt |
Impianti con micro-cogeneratori | |
Motore endotermico / altro
Celle a combustibile |
3.720 €/kWe
30.000 €/kWe |
Impianti con pompe di calore (*) | |
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
Compressione di vapore elettriche o azionate Aria/Aria da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Altro Pompe di calore geotermiche |
720 €/kWt (**)
1.560 €/kWt 2.280 €/kWt |
Impianti con sistemi ibridi (*) | 1.860 €/kWt[1]Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore. |
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) | |
Pnom ≤ 35kWt
Pnom > 35kWt |
420 €/kWt
540 €/kWt |
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore | |
Fino a 150 litri di accumulo
Oltre 150 litri di accumulo |
1.200 €
1.500 € |
Installazione di tecnologie di building automation | 60 €/m2 |
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Note
1. | ↑ | Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore. |