Contributo Pfu: i chiarimenti del Mite sono stati riportati in una risposta a un interpello posto da un comune della città metropolitana di Roma Capitale.
Il quesito
Il sindaco del Comune ha segnalato una «prassi posta in essere da piccoli fabbricanti di veicoli, per lo più macchine agricole, che per i modesti volumi loro necessari, per approvvigionarsi in tempi più rapidi o per semplicità amministrativa, in molti casi preferiscono acquistare gli pneumatici non dai produttori/importatori, ma dai rivenditori /distributori la cui rete è molto diffusa sul territorio. Il piccolo fabbricante vuole però acquistare senza il contributo PFU, contributo che come noto non si applica agli pneumatici forniti dal produttore/importatore al costruttore di veicoli; di conseguenza spesso il rivenditore/distributore interpellato dal fabbricante di veicoli, pur di non perdere la vendita, accetta di non applicare il contributo che pure ha corrisposto, salvo poi chiederne il rimborso. Il caso è tutt'altro che infrequente e comporta il trasferimento di uno pneumatico già inserito nel mercato del ricambio al mercato del primo equipaggiamento».
Per quanto sopra, l'amministrazione cittadina chiede al ministero della Transizione ecologica:
- come vada correttamente applicata in proposito la normativa ambientale, in particolare il D.M. n. 182/2019 sulla disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso;
- se sia possibile peri rivenditori/distributori di pneumatici ottenere il rimborso del contributo già versato in caso di vendite a produttori dì veicoli effettuate senza applicazione del contributo per propria scelta.
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La risposta del Mite
Il ministero della Transizione ecologica, dopo avere riportato i riferimenti legislativi, entra nel merito delle considerazioni, individuando i profili di illegittimità della vicenda, distinguendoli, nel contempo, da quelli rientranti nel profilo della legislazione.
Di seguito il testo dell'interpello e la successiva risposta del ministero.
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Quesito del Comune di Magliano Romano dell'8 febbraio 2022, n. 0000535
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3 septies DLgs. 152/06.
Il sottoscritto, Francesco Mancini, è Sindaco del Comune di Magliano Romano sito nella Provincia di Roma; in tale veste è venuto a conoscenza di una problematica relativa alla corretta gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) di interesse di alcuni dei propri amministrati e di sicuro rilievo a livello nazionale.
Trattasi della prassi posta in essere da piccoli fabbricanti di veicoli, per lo più macchine agricole, che per i modesti volumi loro necessari, per approvvigionarsi in tempi più rapidi o per semplicità amministrativa, in molti casi preferiscono acquistare gli pneumatici non dai produttori/importatori, ma dai rivenditori /distributori la cui rete è molto diffusa sul territorio. Il piccolo fabbricante vuole però acquistare senza il contributo PFU, contributo che come noto non si applica agli pneumatici forniti dal produttore/importatore al costruttore di veicoli; di conseguenza spesso il rivenditore/distributore interpellato dal fabbricante di veicoli, pur di non perdere la vendita, accetta di non applicare il contributo che pure ha corrisposto, salvo poi chiederne il rimborso.
Il caso è tutt'altro che infrequente e comporta il trasferimento di uno pneumatico già inserito nel mercato del ricambio al mercato del primo equipaggiamento. Alcuni consorzi negano il rimborso del contributo in quanto non contemplato dal DM 182/2019, mentre altri consorzi interpretano la norma estendendone la portata in analogia a quanto previsto nel citato DM, come eccezione alla regola generale, nel caso di avvenuta esportazione di pneumatici. La seconda posizione non appare al sottoscritto convincente anche atteso che l'art. 14 delle preleggi impedisce il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento alle norme che costituiscono eccezione alle regole generali. Tuttavia il problema sussiste e comporta conseguenze negative anche in tema di lealtà della concorrenza.
Al fine di risolvere ogni problematica in proposito e di fugare ogni dubbio per il regolare funzionamento di un settore così importante si chiede pertanto a codesto Ministero, ai sensi dell'art. 3 sepies del DLgs 152/06, come vada correttamente applicata in proposito la normativa ambientale, segnatamente il DM 182/2019, e se sia possibile peri rivenditori/distributori. di pneumatici ottenere il rimborso del contributo già versato in caso di vendite a produttori dì veicoli effettuate senza applicazione del contributo per propria scelta.
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Risposta del ministero della Transizione ecologica 6 maggio 2022, n. 56467
Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla corretta applicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 19 novembre 2019, n. 182.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, è stata richiesta un’interpretazione sulla corretta applicazione del DM n. 182 del 2019 riguardo il rimborso del contributo ambientale nel caso in cui gli pneumatici destinati al ricambio siano rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
D.Lgs. n. 152 del 2006 – Articolo 228, comma 1 (pneumatici fuori uso) “Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1. Ai fini del presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari a novantacinque.”
D.Lgs. n. 152 del 2006 – Articolo 228, comma 2. “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.”.
DM n. 182 del 2019 – Art. 2, comma 1, lettera c) che definisce “immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche”.
DM n. 182 del 2019 – Art. 2, comma 1, lettera d) che definisce “mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento”.
DM n. 182 del 2019 – Art. 2, comma 1, lettera e) che definisce “mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f)”.
DM n. 182 del 2019 – Art. 2, comma 1, lettera f) che definisce “mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all’installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati”.
DM n. 182 del 2019 – Art. 6, comma 5 che disciplina le modalità di rimborso del contributo in caso di avvenuta esportazione.
DPR 26 ottobre 1972, n.663 che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 228 del TUA, i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercato nell’anno precedente. La copertura dei costi relativi a tale onere è assicurata da un contributo a carico degli utenti finali. Il produttore o l'importatore determinano e applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.
Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita è assoggettato ad IVA e rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto.
Premesso quanto sopra, l’obbligo di applicazione del contributo nelle fasi successive a quella dell’immissione sul mercato del ricambio, ossia il momento in cui lo pneumatico è oggetto per la prima volta di vendita per la distribuzione, o per il consumo o uso sul mercato nazionale, non può essere derogato qualora lo pneumatico sia successivamente trasferito ad un mercato diverso.
Pertanto, oltre a costituire violazione della suddetta norma nonché di quella tributaria, la commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.
Viceversa, ai sensi dell’art 6, comma 5 del DM 182 del 2019 il rimborso del contributo può essere richiesto dal rivenditore che ha esportato gli pneumatici, al proprio fornitore entro e non oltre 6 mesi dalla data indicata nella fattura d’acquisto emessa da detto fornitore relativamente agli pneumatici oggetto di esportazione, allegando la documentazione che ne comprova l’avvenuta esportazione, tra cui gli estremi della fattura emessa per l’esportazione e quelli del documento di trasporto al di fuori del territorio nazionale.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.