Impianti a rinnovabili e credito di imposta: le istruzioni

rinnovabili e credito di imposta
Sono riportate nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 maggio 2022

Impianti a rinnovabili e credito di imposta: le istruzioni sono riportate nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140).

Il credito, spetta:

  • alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2022,  sostengono spese  documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti;
  • entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 maggio 2022.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 maggio 2022  

Definizione delle modalita' attuative del credito d'imposta  relativo
alle spese sostenute  per  l'installazione  di  sistemi  di  accumulo
integrati in impianti di produzione  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili. (22A03583) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140) 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 812, della  citata  legge  30

dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e'  riconosciuto,  nel

limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno  2022,  un

credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione

di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione  elettrica

alimentati  da  fonti  rinnovabili,  anche  se   gia'   esistenti   e

beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui  all'art.

25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il secondo periodo del medesimo  art.  1,  comma  812,  della

citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un  decreto

del Ministro dell'economia e  delle  finanze  l'individuazione  delle

modalita' attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai  fini

del rispetto del prefissato limite di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle

imposte sui redditi;

Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917

(TUIR), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,

n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti  di  imposta

illegittimamente fruiti;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 812, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalita' per  l'accesso

al credito d'imposta ivi previsto nonche' le  ulteriori  disposizioni

ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3

milioni di euro per l'anno 2022.

 

                               Art. 2 

        Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 

1. Il credito d'imposta spetta alle persone  fisiche  che,  dal  1°

gennaio 2022  al  31  dicembre  2022,  sostengono  spese  documentate

relative  all'installazione  di  sistemi  di  accumulo  integrati  in

impianti di produzione elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,

anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo  scambio

sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.

116.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  entro  il  limite

complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

                               Art. 3 

          Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta 

  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  le  persone

fisiche di cui all'art. 2, comma 1,  inoltrano,  in  via  telematica,

entro il termine che sara' previsto con provvedimento  del  direttore

dell'Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  un'apposita  istanza

all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato  con

lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano

l'importo  della  spesa  agevolabile  sostenuta  nell'anno  2022  per

l'installazione dei sistemi di accumulo di  cui  al  citato  art.  2,

comma 1.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare

delle  risorse  stanziate  e  l'ammontare  complessivo  delle   spese

agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma  1,  determina  la

percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta  a

titolo di credito  d'imposta.  Tale  percentuale  e'  comunicata  con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  emanarsi

entro il termine fissato  dall'Agenzia  delle  entrate  medesima  nel

provvedimento di cui al comma 1.

3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  decreto  non  e'

cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto

le medesime spese.

                               Art. 4 

                   Fruizione del credito d'imposta 

1. Il credito  d'imposta  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3  e'

utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo

d'imposta nel quale sono state sostenute  le  spese  agevolabili,  in

diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare  del  credito

d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di  imposta

successivi.

                               Art. 5 

                              Controlli 

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia

in tutto o in parte non spettante, procede al recupero  del  relativo

importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1,  commi  da  421  a

423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,

si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui

redditi.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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