Idrogeno: attuato l’investimento 5.2 del Pnrr

Le risorse ammontano complessivamente a 450 milioni di euro

Idrogeno: attuato l'investimento 5.2 del Pnrr. Ad annunciarlo è il ministero della Transizione ecologica con il decreto 27 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140).

Le risorse ammontano complessivamente a 450 milioni di euro. Nel decreto sono specificate le destinazioni di uso e le relative quote assegnate.

Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 aprile 2022.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 aprile 2022 

 

Attuazione  della  Missione  2,  Componente   2,   Investimento   5.2
«Idrogeno», del PNRR. (22A03585)

(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140) 

                             IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno

alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la

ripresa e la resilienza;

Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce

il divieto di cosiddetto «doppio finanziamento», ai sensi  del  quale

progetti di riforma e di investimento a valere sul dispositivo per la

ripresa e la resilienza possono essere sostenuti da altri programmi e

strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non  copra  uno

stesso costo;

Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (nel  seguito:

«PNRR») approvato con decisione di esecuzione  del  Consiglio  ECOFIN

del 13 luglio 2021 notificata all'Italia  dal  Segretariato  generale

del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Considerato, in particolare, l'Investimento 5.2 «Idrogeno» previsto

nell'ambito  della  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e   transizione

ecologica», Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e

mobilita'  sostenibile»  del  PNRR,  volto  a  consolidare  e  creare

competenze proprietarie, attraverso  ricerca  e  sviluppo  nonche'  a

creare  una  catena  europea   nella   produzione   e   nell'utilizzo

dell'idrogeno;

Considerati i traguardi e  gli  obiettivi  previsti  dal  PNRR  per

l'Investimento 5.2, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno  2022,

e' costituito  dall'aggiudicazione  dell'appalto  per  costruire  uno

stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;

b) l'obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30  giugno  2026,

e' costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la

produzione di elettrolizzatori con capacita' pari a 1 GW/anno;

Considerate     le     indicazioni     riferite      all'attuazione

dell'Investimento 5.2  «Idrogeno»  contenute  nell'allegato  riveduto

della citata decisione di approvazione del Consiglio  ECOFIN  del  13

luglio 2021, con le quali si specifica, tra  l'altro,  che  lo  scopo

dell'investimento e' sostenere progetti tesi a creare una catena  del

valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a

potenziali  importanti   progetti   di   comune   interesse   europeo

sull'idrogeno;

Visti gli articoli  9  e  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno   2020,   che

definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di  non  arrecare

un danno significativo («Do no significant harm» - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione UE  2021/C  58/01  recante

«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare

un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per

la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli

altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale

(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo

di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che

stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.

223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi  del

quale, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la

gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le

modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma

1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge

n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le

attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di

controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema

informatico;

Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  n.

178 del 2020,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante

«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge  n.

77 del 2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni  di  cui  al

comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione  delle

procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per

cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso

bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia

destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche

allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 77  del

2021, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,

un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato

Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento

operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021,

ai sensi del quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di

interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative

attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione

e controllo;

Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure

urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle

pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della

giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del

quale «per il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di

missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR

e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura

di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale

generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello

dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma

1, del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6

agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per

scadenze semestrali di rendicontazione»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, ai sensi del  quale,  per  il

sopra  richiamato  Investimento  5.2  «Idrogeno»,  ha  assegnato   al

Ministero della transizione ecologica l'importo  complessivo  di  450

milioni di euro;

Visti, in particolare, i traguardi e gli obiettivi  che  concorrono

alla  presentazione  delle  richieste  di  rimborso  semestrali  alla

Commissione  europea,  ripartiti  per  interventi  a  titolarita'  di

ciascuna amministrazione,  riportati  nella  Tabella  B  allegata  al

citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6

agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7  del  medesimo

decreto, ai sensi delle quali «le  singole  amministrazioni  inviano,

attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui

all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e

secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo

stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il

raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della

presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento

alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,

tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15

settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei

dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a

ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,  con

particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi

perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne

beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione

previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di

risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la

valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11

ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria

delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma

1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di

concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29

novembre 2021, recante «Istituzione della Unita' di Missione  per  il

PNRR presso il Ministero della transizione  ecologica»,  adottato  ai

sensi dell'art. 8 del  decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.

17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni

ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in

particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti

amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o

autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono

nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che

costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica  (ora  «Comitato  interministeriale  per  la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»)  n.  63  del  26

novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma  del

Codice unico di progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF del 14  ottobre  2021,  n.  21,  recante

«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle

istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre  2021,  n.  32,  recante

«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il

rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo

all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre  2021,  n.  33,  recante

«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento

sulla circolare del 14 ottobre  2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle

istruzioni  tecniche   per   la   selezione   dei   progetti   PNRR -

addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del

c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10  febbraio  2022,  n.  9,  recante

«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle

istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e

controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del

PNRR»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  dell'11   dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,

comma 203 che ha  previsto  l'istituzione  di  un  fondo  finalizzato

all'erogazione dei  contributi  alle  imprese  che  partecipano  alla

realizzazione dell'importante progetto di  interesse  comune  europeo

(IPCEI) sulla microelettronica;

Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in  particolare  l'art.  1,

comma 232 stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di  10  milioni

di  euro  nel  2020  e  90  milioni  di  euro  nel  2021,  assume  la

denominazione di «Fondo  IPCEI»  e,  con  l'intento  di  favorire  le

iniziative di collaborazione su larga scala  d'impatto  significativo

sulla  competitivita'  dell'industria  nazionale  ed  europea,   puo'

intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che  partecipano

alla realizzazione degli  importanti  progetti  di  comune  interesse

europeo intrapresi in tutti gli ambiti  di  intervento  strategico  e

nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Visto il decreto interministeriale  del  Ministero  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

del 21 aprile 2021, recante «Criteri generali  per  l'intervento,  il

funzionamento e la concessione delle  agevolazioni  del  Fondo  IPCEI

destinate alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli

«importanti progetti di comune interesse europeo»,  pubblicato  nella

Gazzetta ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in  particolare,  l'art.  6,  il

quale disciplina  una  procedura  negoziale  per  gli  interventi  di

sviluppo territoriale o settoriale realizzati da una sola  impresa  o

da un gruppo di imprese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Testo

unico sul pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure

urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in  particolare

il comma 6 dell'art. 60 che stabilisce che  la  dotazione  del  Fondo

IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.

160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021  per  il

sostegno  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli

importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art.  107,

paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10;

Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale

di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima (PNIEC)  al  2030  e  nella  Strategia  a  lungo

termine (LTS) al 2050;

Vista la comunicazione  COM  (2020)  301  final  della  Commissione

dell'8  luglio   2020   «Una   Strategia   europea   per   l'idrogeno

climaticamente neutra», che  individua  l'esigenza  di  stimolare  la

produzione  e  l'introduzione   dell'idrogeno   verde   nel   tessuto

produttivo nel panorama europeo;

Vista la  pubblicazione  delle  «Linee  Guida  Preliminari  per  la

Strategia  nazionale  idrogeno»  del  Ministero   della   transizione

ecologica del 24 novembre 2020, con le quali e' delineato il percorso

dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea;

Considerata la scadenza prevista per il traguardo  M2C2-52  fissata

alla  data  del  30  giugno  2022  e  l'obbligo  di   assicurare   il

conseguimento di target, milestone e obiettivi  finanziari  stabiliti

nel PNRR;

Considerato che il settore della produzione degli  elettrolizzatori

si connota per un elevato grado di innovazione, il  cui  sviluppo  e'

attualmente in una fase embrionale;

Ritenuto  di  attivare  opportune  sinergie  con  le  procedure  di

selezione  di  stabilimenti  industriali   per   la   produzione   di

elettrolizzatori in corso di  finalizzazione  nell'ambito  del  Fondo

IPECI, al fine di garantire sia il rispetto  del  traguardo  M2C2-52,

sia un efficiente impiego delle risorse disponibili;

Ritenuto di adottare il presente decreto per individuare  le  linee

progettuali da realizzare ai fini  dell'attuazione  dell'Investimento

5.2, volto allo sviluppo della filiera industriale  della  produzione

dell'idrogeno per il  tramite  della  realizzazione  di  stabilimenti

industriali per la produzione di elettrolizzatori  e  della  relativa

componentistica di  supporto,  nonche'  procedere  alla  ripartizione

delle  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dal   PNRR   per

l'investimento stesso;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

         Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse 

1. Le risorse finanziarie disponibili  per  le  finalita'  previste

dalla  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione   ecologica»,

Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e   mobilita'

sostenibile», Investimento  5.2  «Idrogeno»,  del  PNRR  ammontano  a

complessivi 450 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'ammontare  di  250  milioni  di  euro,  a  sostenere  la

realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo

di cui all'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato  sul

funzionamento  dell'Unione   europea,   nell'ambito   dell'intervento

strategico «Tecnologie e  sistemi  ad  idrogeno»  e  specificatamente

riferiti alla realizzazione di  stabilimenti  per  la  produzione  di

elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito  dall'art.  1,

comma 203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  successive

modifiche ed integrazioni;

b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a  sostenere  progetti

finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la  produzione  di

elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui  alla  precedente

lettera a), al fine di garantire, congiuntamente con  questi  ultimi,

la capacita' produttiva del target di investimento di  1  GW/anno  al

2026;

c) per l'ammontare  di  100  milioni  di  euro,  a  sostenere  la

realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo  sviluppo

della filiera produttiva degli elettrolizzatori  e/o  delle  relative

componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e

di formazione del personale strettamente  connessi  e  funzionali  ai

predetti programmi.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma  6-bis,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno  il  40

per  cento  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e'  destinato   al

finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

                               Art. 2 

        Criteri generali per la declinazione delle modalita' 

                   di attuazione degli interventi 

1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi

e obiettivi e della tempistica  stabiliti  dal  PNRR,  nonche'  della

normativa nazionale che disciplina l'attuazione del  Piano  medesimo,

con successivi provvedimenti del direttore generale  della  Direzione

incentivi energia del Ministero della transizione ecologica:

a) sono selezionati i progetti ammessi  a  ricevere  sostegno  ai

sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera  a),  nonche'  disciplinate  le

modalita' di assegnazione delle relative risorse;

b) e' adottato, nel rispetto della normativa unionale in  materia

di aiuti di Stato, un avviso  pubblico  volto  alla  selezione  delle

proposte progettuali da finanziare a  valere  sulle  risorse  di  cui

all'art. 1, comma 2, lettera b);

c) e' disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo

31 marzo 1998, n. 123 e nel  rispetto  della  normativa  unionale  in

materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale  finalizzata  alla

selezione di progetti da finanziare a valere  sulle  risorse  di  cui

all'art. 1, comma 2, lettera c).

2.  Per  gli  adempimenti   amministrativi   e   tecnici   relativi

all'attuazione  del  comma  1,  lettera  c),   il   Ministero   della

transizione ecologica si avvale del supporto  dell'Agenzia  nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a. -

Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  31

marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto-legge  1°

luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102.

3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi  del

presente decreto assicurano il rispetto  degli  orientamenti  tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»

ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)  2020/852  e  non  devono

ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di  altri

programmi e strumenti dell'Unione  europea,  conformemente  a  quanto

disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.

                               Art. 3 

                         Disposizioni finali 

1. Qualora,  in  esito  all'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui

all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca,  totale  o  parziale,

del finanziamento residuino  risorse  disponibili,  con  decreto  del

Ministero  della  transizione  ecologica  si  puo'   procedere   alla

riallocazione delle stesse per il  finanziamento  di  altri  progetti

previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), diversi da quelli

per i quali erano state assegnate le risorse, comunque  nel  rispetto

dei target previsti dal PNRR.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed  entra

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome