Idrogeno: attuato l'investimento 5.2 del Pnrr. Ad annunciarlo è il ministero della Transizione ecologica con il decreto 27 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140).
Le risorse ammontano complessivamente a 450 milioni di euro. Nel decreto sono specificate le destinazioni di uso e le relative quote assegnate.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 aprile 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 aprile 2022
Attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2
«Idrogeno», del PNRR. (22A03585)
(in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno
alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce
il divieto di cosiddetto «doppio finanziamento», ai sensi del quale
progetti di riforma e di investimento a valere sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza possono essere sostenuti da altri programmi e
strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra uno
stesso costo;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito:
«PNRR») approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Considerato, in particolare, l'Investimento 5.2 «Idrogeno» previsto
nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile» del PNRR, volto a consolidare e creare
competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo nonche' a
creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo
dell'idrogeno;
Considerati i traguardi e gli obiettivi previsti dal PNRR per
l'Investimento 5.2, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno 2022,
e' costituito dall'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno
stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
b) l'obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30 giugno 2026,
e' costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la
produzione di elettrolizzatori con capacita' pari a 1 GW/anno;
Considerate le indicazioni riferite all'attuazione
dell'Investimento 5.2 «Idrogeno» contenute nell'allegato riveduto
della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021, con le quali si specifica, tra l'altro, che lo scopo
dell'investimento e' sostenere progetti tesi a creare una catena del
valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a
potenziali importanti progetti di comune interesse europeo
sull'idrogeno;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che
definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare
un danno significativo («Do no significant harm» - DNSH);
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del
quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n.
178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n.
77 del 2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al
comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 77 del
2021, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Visto, inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021,
ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione
e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, ai sensi del quale, per il
sopra richiamato Investimento 5.2 «Idrogeno», ha assegnato al
Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450
milioni di euro;
Visti, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono
alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla
Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di
ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo
decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo
stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il
raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a
ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29
novembre 2021, recante «Istituzione della Unita' di Missione per il
PNRR presso il Ministero della transizione ecologica», adottato ai
sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art.
17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (ora «Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile») n. 63 del 26
novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del
Codice unico di progetto (CUP);
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del
c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1,
comma 203 che ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato
all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla
realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo
(IPCEI) sulla microelettronica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in particolare l'art. 1,
comma 232 stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni
di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume la
denominazione di «Fondo IPCEI» e, con l'intento di favorire le
iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo
sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, puo'
intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano
alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e
nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Visto il decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
del 21 aprile 2021, recante «Criteri generali per l'intervento, il
funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI
destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli
«importanti progetti di comune interesse europeo», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6, il
quale disciplina una procedura negoziale per gli interventi di
sviluppo territoriale o settoriale realizzati da una sola impresa o
da un gruppo di imprese;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Testo
unico sul pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare
il comma 6 dell'art. 60 che stabilisce che la dotazione del Fondo
IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il
sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10;
Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale
di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a lungo
termine (LTS) al 2050;
Vista la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione
dell'8 luglio 2020 «Una Strategia europea per l'idrogeno
climaticamente neutra», che individua l'esigenza di stimolare la
produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto
produttivo nel panorama europeo;
Vista la pubblicazione delle «Linee Guida Preliminari per la
Strategia nazionale idrogeno» del Ministero della transizione
ecologica del 24 novembre 2020, con le quali e' delineato il percorso
dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea;
Considerata la scadenza prevista per il traguardo M2C2-52 fissata
alla data del 30 giugno 2022 e l'obbligo di assicurare il
conseguimento di target, milestone e obiettivi finanziari stabiliti
nel PNRR;
Considerato che il settore della produzione degli elettrolizzatori
si connota per un elevato grado di innovazione, il cui sviluppo e'
attualmente in una fase embrionale;
Ritenuto di attivare opportune sinergie con le procedure di
selezione di stabilimenti industriali per la produzione di
elettrolizzatori in corso di finalizzazione nell'ambito del Fondo
IPECI, al fine di garantire sia il rispetto del traguardo M2C2-52,
sia un efficiente impiego delle risorse disponibili;
Ritenuto di adottare il presente decreto per individuare le linee
progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione dell'Investimento
5.2, volto allo sviluppo della filiera industriale della produzione
dell'idrogeno per il tramite della realizzazione di stabilimenti
industriali per la produzione di elettrolizzatori e della relativa
componentistica di supporto, nonche' procedere alla ripartizione
delle risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR per
l'investimento stesso;
Decreta:
Art. 1
Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse
1. Le risorse finanziarie disponibili per le finalita' previste
dalla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica»,
Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita'
sostenibile», Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR ammontano a
complessivi 450 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per l'ammontare di 250 milioni di euro, a sostenere la
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo
di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito dell'intervento
strategico «Tecnologie e sistemi ad idrogeno» e specificatamente
riferiti alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di
elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito dall'art. 1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere progetti
finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di
elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla precedente
lettera a), al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi,
la capacita' produttiva del target di investimento di 1 GW/anno al
2026;
c) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere la
realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo
della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative
componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e
di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai
predetti programmi.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 2
Criteri generali per la declinazione delle modalita'
di attuazione degli interventi
1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi
e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonche' della
normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo,
con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica:
a) sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), nonche' disciplinate le
modalita' di assegnazione delle relative risorse;
b) e' adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia
di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle
proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b);
c) e' disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa unionale in
materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale finalizzata alla
selezione di progetti da finanziare a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 2, lettera c).
2. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi
all'attuazione del comma 1, lettera c), il Ministero della
transizione ecologica si avvale del supporto dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi del
presente decreto assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e non devono
ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri
programmi e strumenti dell'Unione europea, conformemente a quanto
disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Qualora, in esito all'attuazione dei provvedimenti di cui
all'art. 2, comma 1 ovvero a seguito di revoca, totale o parziale,
del finanziamento residuino risorse disponibili, con decreto del
Ministero della transizione ecologica si puo' procedere alla
riallocazione delle stesse per il finanziamento di altri progetti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), diversi da quelli
per i quali erano state assegnate le risorse, comunque nel rispetto
dei target previsti dal PNRR.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.