(Aree silenziose: dal Mite le modalità per la gestione)
Individuazione e successiva gestione delle zone silenziose negli agglomerati e in aperta campagna: è questa la “promessa” contenuta nel decreto direttoriale del ministero della Transizione ecologica (Mite) 24 marzo 2022, n. 16, recante «Definizione delle modalità per l’attuazione dell'articolo 4, comma 10-bis, Dlgs 19 agosto 2005, n. 194». Il dicastero ha dato avviso della pubblicazione del decreto sul proprio sito istituzionale nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119; la data di pubblicazione sul sito istituzionale risale al 12 giugno 2022.
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 10-bis: «Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna».
Le disposizioni
Le aree silenziose di cui il decreto si occupa saranno «aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica». Esse avranno lo scopo di evitare o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, nonché di evitare aumenti del rumore e di perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente.
Saranno le Regioni a dover comunicare al ministero della Transizione ecologica nonché all'Ispra i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati e alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate nel proprio territorio.
Nella zona silenziosa di un agglomerato, il valore di Lden (vedere il box 2), relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica prevista dalla normativa nazionale sui rumori, non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A).
Lden
È il livello di rumore giorno-sera-notte ed è un indicatore correlato con il fastidio globale prodotto dal rumore nell’arco complessivo delle 24 ore. Esso è costruito combinando in modo “pesato” i livelli di rumore diurni, serali e notturni, lungo un anno solare). Nel combinare i suddetti livelli il peso maggiore è dato al rumore notturno e, a seguire, a quello serale.
All'interno della zona silenziosa, in caso di superamento del valore limite, le autorità competenti adottano le misure previste nei piani di azione di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 194/2005, nei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e nei piani comunali di risanamento acustico.
Quanto alle zone silenziose in aperta campagna, il Comune, seguendo le modalità di cui all' "allegato A" al decreto in commento (vedere il box 3) e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma la delimitazione di queste zone sul proprio territorio. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la Regione, o la Provincia autonoma procede alla delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l'aggregazione di zone silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora, infine, la zona ricada nell'ambito territoriale di più Regioni o Province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime.
Le procedure
Allegato A – Modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna
Questo allegato stabilisce le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Queste operazioni sono volte a:
- garantire elevate e adeguate forme di tutela dall’inquinamento acustico ambientale;
- assicurare alla popolazione adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’organizzazione mondiale della Sanità, quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita , attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna;
- perseguire, preservare e tutelare, laddove presente, la buona qualità acustica ambientale nel territorio nazionale, nel rispetto delle connotazioni acustiche espresse dalle diverse realtà territoriali;
- ottemperare agli obblighi di comunicazione al ministero della Transizione Ecologica, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 7;
- semplificare gli atti e le procedure tecniche e amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.
Le conseguenze giuridiche delle inadempienze
Va, infine, ricordato che la presenza di rumori eccedenti i valori acustici stabiliti dalla pianificazione comunale – che dovranno ora essere rivisti anche alla luce della introduzione delle varie zone silenziose – è idonea a produrre conseguenze giuridiche di rilievo.
In sede civile, infatti, le persone disturbate possono avvalersi dei rimedi inibitori, quali quello previsto dall’art. 844 del codice civile (vedere il box 4), per far cessare o ridurre le immissioni acustiche moleste. Ciò può avvenire anche attraverso la richiesta di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile. E’ evidente che, nella valutazione di tollerabilità delle emissioni, l’esistenza di aree espressamente qualificate come silenziose giocherà un ruolo importante.
Art. 844, codice civile – Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
In sede penale, le molestie potranno in alcuni casi dar luogo al reato previsto dall’art. 659 del codice penale (vedere il box 5).
Art. 659, codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.
- Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.