Appalti pubblici: spazio per ambiente e sicurezza nella riforma di settore

Appalti pubblici
La legge 78/2022 rimanda a uno o più decreti legislativi - da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa - per quanto riguarda gli aspetti attuativi

Appalti pubblici: spazio per ambiente e sicurezza nella riforma di settore. È quanto emerge dall'analisi della legge 21 giugno 2022, n. 78 «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146) il cui scopo è la riforma del D.Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento, nel rimandare a uno o più decreti legislativi - da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa - per quanto riguarda gli aspetti attuativi, introduce le linee di indirizzo alle quali si dovrà ispirare la riforma. Tra queste rientrano:

  • il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, al netto però dell'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro irregolare;
  • la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali;
  • la previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale;
  • la messa in atto di misure finalizzate a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori.

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Di seguito lo stralcio delle misure della legge n. 78/2022 sopra citate.

 

Legge 21 giugno 2022, n. 78

 

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. (22G00087) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146)

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1 

         Delega al Governo in materia di contratti pubblici 

(omissis)

a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle  direttive

europee, mediante l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di

regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle  direttive

stesse, ferma rimanendo l'inderogabilita' delle misure a  tutela  del

lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro  irregolare,  della

legalita' e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura  alla

concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei  mercati

dei  lavori,  dei  servizi  e  delle   forniture,   con   particolare

riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto  delle

specificita' dei contratti nei settori speciali  e  nel  settore  dei

beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonche' di

assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia

di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della  disciplina

secondaria,  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di   contratti

pubblici, ove necessario;

(omissis)

f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione

di investimenti in tecnologie verdi  e  digitali,  in  innovazione  e

ricerca nonche' in innovazione sociale, anche al fine  di  conseguire

gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  e

di incrementare il  grado  di  ecosostenibilita'  degli  investimenti

pubblici e delle attivita' economiche secondo i  criteri  di  cui  al

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2020; previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto

dei   criteri   di   responsabilita'    energetica    e    ambientale

nell'affidamento  degli  appalti  pubblici   e   dei   contratti   di

concessione, in particolare  attraverso  la  definizione  di  criteri

ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per

tipologie ed importi di appalto e  valorizzati  economicamente  nelle

procedure  di   affidamento,   e   l'introduzione   di   sistemi   di

rendicontazione degli  obiettivi  energetico-ambientali;  in  seguito

all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in  materia  di  criteri

ambientali minimi, previsione di un  periodo  transitorio  con  tempi

congrui per l'avvio della relativa applicazione;

(omissis)

i) promozione, nel rispetto  del  diritto  europeo  vigente,  del

ricorso da parte delle stazioni appaltanti  a  forniture  in  cui  la

parte di prodotti originari di Paesi terzi che  compongono  l'offerta

non  sia  maggioritaria  rispetto  al  valore  totale  dei  prodotti;

previsione,  nel  caso  di  forniture  provenienti   da   Paesi   non

appartenenti all'Unione  europea,  di  misure  atte  a  garantire  il

rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti  dei  lavoratori,

anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli

operatori economici europei.

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