Incendi boschivi: stanziati 60 milioni per la prevenzione e il contrasto. Le misure sono riportate nella delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149).
In particolare, si tratta di:
- 20 milioni di euro (annualità 2021), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 39,8 milioni di euro (annualità 2022), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo 2014-2020;
- 200.000 euro (annualità 2022), all'agenzia per la coesione territoriale.
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Di seguito il testo integrale della delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022.
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Delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022
Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di
risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2,
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. (Delibera n. 8/2022).
(22A03735)
(Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n.149)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano
le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione
economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie,
demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli
indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il
coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183
del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), il Fondo di
rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione
finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al
decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1,
lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 55-bis;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione
territoriale (di seguito ACT), la sottopone alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e
ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art.
10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le
politiche di coesione (di seguito DPCoe);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17,
il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la
realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di
seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di
rotazione ex legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita'
attuative previste dall'Accordo di partenariato;
Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147 del
2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione
interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ),
di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione di finanza
pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n.
147 del 2013, come modificato dal comma 670, del citato art. 1, della
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di
partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le
specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come
successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile
2015, n. 18;
Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante
la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della
propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato
Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei
Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9 e 10
agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati
gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90
milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il
riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190
del 2014, per il rafforzamento della SNAI;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 7 agosto 2017, n.
80, con la quale e' stato disposto il riparto finanziario
dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della
SNAI stanziati dalla citata legge n. 208 del 2015 e sono state
adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.
52, con la quale e' stato disposto il riparto finanziario, per il
triennio 2019-2021, dell'ulteriore quota di 91,18 milioni di euro
stanziati dalla citata legge di bilancio 2018 per il rafforzamento
della SNAI, sono state adottate alcune semplificazioni del metodo
«Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di scadenza fissati
dalle citate delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017;
Vista la successiva delibera di questo Comitato 21 novembre 2019,
n. 72, con la quale sono stati modificati i termini di scadenza
fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi
di programma quadro finalizzati all'attuazione della SNAI, fissando
la nuova scadenza al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato
«Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che,
modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013,
dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del
comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli
istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il
sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione
territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della
delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la
cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi
di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che
si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante
«Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma 2,
il quale dispone che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse
non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al
finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a
prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il
rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali
protette di cui all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353
tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere
regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi
approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 4,
comma 5, della medesima legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria
Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021,
con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata
assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e programmazione degli
investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, prot. n. 733-P dell'8 aprile 2022, e
l'allegata proposta di delibera predisposta dal competente
Dipartimento per le politiche di coesione, cosi' come integrata dalla
nota 2574-P del 12 aprile 2022 del citato Dipartimento, concernente
l'assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle annualita'
2021 e 2022, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, in favore di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne
del Paese, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120;
Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di delibera
per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile e successiva integrazione, il Comitato
tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano le regioni e le
province autonome che hanno aderito alla SNAI, integrato con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (componente), il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica
(componente), il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri - nella riunione del 4
aprile 2022 ha espresso l'assenso alla proposta di assegnazione di 60
milioni di euro, corrispondenti alle annualita' 2021 e 2022, in
favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto
degli incendi boschivi di cui al citato art. 4, comma 2, del
decreto-legge n. 120 del 2021, con le seguenti modalita':
una quota pari a 20 milioni di euro, corrispondente
all'annualita' 2021, da assegnare al Ministero dell'interno-Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, per il finanziamento di interventi
ricadenti in comuni classificati come «interni» in base alla
mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, e considerati a
priorita' alta, con riguardo anche alle aree naturali protette,
relativi al rafforzamento di sei presidi rurali nei Comuni di
Montereale (AQ), Roscigno (SA), Viggianello (PZ), Santo Stefano in
Aspromonte (RC), Montemaggiore Belsito (PA), Villagrande (NU);
una quota pari 39,8 milioni di euro, corrispondente
all'annualita' 2022, da assegnare per il finanziamento di interventi
ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo
2014-2020, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi
boschivi, in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro per
ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione
e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il
rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti
criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni
regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla
ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree
interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della
diversa superficie boschiva e delle rispettive
valutazioni/pianificazioni in materia;
una quota pari a 200.000 euro, corrispondente all'annualita'
2022, da assegnare all'Agenzia per la coesione territoriale per la
gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica in
favore dei territori coinvolti.
Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione degli
interventi finanziabili con l'importo di 39,8 euro milioni di euro,
e' stata concordata la seguente procedura:
le regioni e le province autonome, sentiti gli altri soggetti
istituzionali indicati nel citato art. 4, comma 2, del decreto-legge
n. 120 del 2021, comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale gli interventi
selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma e i
risultati attesi;
sugli interventi cosi' selezionati, e' resa informativa al CTAI,
ai fini della successiva attivazione degli interventi.
Ritenuto opportuno procedere, nelle more della definizione, con
apposita delibera di questo Comitato, delle forme e delle modalita'
di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI, con
la presente assegnazione di risorse secondo le procedure di
governance, gestione, controllo e monitoraggio indicate nella
proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, vista
anche l'urgenza determinata dall'approssimarsi della stagione estiva;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro
degli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e che,
dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione
territoriale;
Delibera:
1. Assegnazione di risorse nell'ambito della Strategia nazionale
per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2,
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.
1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2021, n. 155, e' assegnata una quota delle risorse non impegnate di
cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, pari a complessivi 60 milioni di euro di cui:
a) 20 milioni di euro (annualita' 2021), al Ministero
dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i seguenti
interventi:
===================================================================== | | | Costo | Contributo | |Titolo intervento | CUP | intervento | richiesto | +==================+====================+=============+=============+ |Presidio rurale VF| | 2.952.600| 2.952.600| |di Montereale (AQ)|F88J22000010006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | 4.309.333| 4.309.333| |di Roscigno (SA) |F95G22000000006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Viggianello | | 2.900.065| 2.900.065| |(PZ) |F15G22000020006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di S. Stefano in | | 2.755.760| 2.755.760| |Aspromonte (RC) |F58J22000050006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Montemaggiore | | 4.381.685| 4.366.382| |Belsito (PA) |F55G22000020007 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+ |Presidio rurale VF| | | | |di Villagrande | | 2.715.860| 2.715.860| |(NU) |F28J22000010006 | euro| euro| +------------------+--------------------+-------------+-------------+
b) 39,8 milioni di euro (annualita' 2022), per il finanziamento
di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate
nel ciclo 2014-2020 in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro
per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni
regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando
il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti
criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni
regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla
ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree
interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della
diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e
pianificazioni in materia;
c) 200.000 euro (annualita' 2022), all'Agenzia per la coesione
territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e di
assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.
1.2 Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui alla
lettera b) del precedente punto 1.1 le regioni e province autonome di
riferimento, sentiti gli altri soggetti istituzionali indicati
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia
per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando i
soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il
Codice unico di progetto (CUP). Sugli interventi cosi' selezionati e'
resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione degli
stessi.
2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio.
2.1 Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero
dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di
pagamento informatizzate inoltrate dalle amministrazioni titolari sul
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) -
direttamente in favore dei soggetti beneficiari degli interventi
finanziati.
2.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede
all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui
alla legge 183 del 1987:
a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta
inoltrata dalla amministrazione titolare, nei imiti di cui all'art.
9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;
a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite
richieste di rimborso;
a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, attestante
l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita
relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione
territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione.
2.3 Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni
responsabili, sono accompagnate dalle seguenti specifiche
attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa
fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento
trasmessa all'Amministrazione titolare:
che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi
alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti
con gli obiettivi stabiliti dalla legge;
che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati
della relativa documentazione giustificativa;
che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e
contabile previsti dalla vigente normativa.
Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione
rientranti nei quadri economici degli interventi.
2.4 Le amministrazioni responsabili, per tutti gli interventi,
assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e
l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a
garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite,
secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono,
ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e
controllo gia' utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli
interventi della programmazione complementare finanziati con risorse
nazionali.
2.5 La documentazione relativa all'attuazione degli interventi,
alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dai soggetti
attuatori e dalle amministrazioni responsabili e messa a disposizione
per eventuali controlli successivi da parte degli organismi
competenti.
2.6 Le amministrazioni responsabili assicurano, altresi', la messa
in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e
rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarita' nell'attuazione
degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.
In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario
concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro
competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a
titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente
rivalendosi sui soggetti attuatori.
3. Norma finale.
3.1 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente
delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure
previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 e successive
modifiche e integrazioni.