Ministero della Transizione ecologica: le novità organizzative

Sono state introdotte con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109

Ministero della Transizione ecologica: novità organizzative con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n. 182.

In particolare, è stato modificato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 con particolare riferimento:

  • all'articolo 8, comma 1;
  • articolo 23, comma 4;
  • all'articolo 28, comma 2.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109.

 

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del  Ministero
della transizione ecologica. (22G00117) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n.182)

 

Vigente al: 20-8-2022

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,

l'articolo 17;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione  ecologica

e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e,  in  particolare,

l'art. 17-sexies, comma 3;

Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure

urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori

economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse

all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti

degli aumenti dei prezzi nel settore  elettrico  e,  in  particolare,

l'articolo 17, comma 1-ter;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli  articoli  da

35 a 40;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei

beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',

e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,

l'articolo 5;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021,  n.  128,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021,  n.  128,  concernente  il

regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione

ecologica;

Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022;

Ritenuto,  per  ragioni  di  speditezza,  di  non  avvalersi  della

facolta' di richiedere il parere del Consiglio  di  Stato,  ai  sensi

dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 giugno 2022;

Sulla  proposta  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di

concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e

dell'economia e delle finanze;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 

                 dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  luglio

2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  8,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

1)  la  lettera  a)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «a)

partecipazione  del  Ministero  ai  processi  di  definizione   delle

politiche e  della  legislazione  europea  e  collaborazione  con  le

competenti direzioni generali nei processi di definizione e  gestione

degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto;

monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali  e  della

normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e  agli

organismi internazionali;»;

2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalita'  indicate

nella  direttiva  di  secondo  livello  del  Capo  del  DiAG,»   sono

soppresse;

3)  alla  lettera  d),  le  parole  «organi  competenti»   sono

sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;

b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del  libero

foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni»

sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla  pubblica

amministrazione»;

c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.  Agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  possono  essere

altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui  al

comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e  scientifici

del  Ministro,  scelti  tra   magistrati,   avvocati   dello   Stato,

consiglieri parlamentari,  professori  universitari,  ricercatori  di

enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei

esperti e consulenti in possesso di  particolari  professionalita'  e

specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche  estranei

alla pubblica amministrazione,  ovvero  collaboratori  estranei  alla

pubblica amministrazione assunti con contratto a  tempo  determinato.

La durata degli incarichi di cui al presente comma  non  puo'  essere

superiore alla scadenza del mandato del Ministro,  nel  limite  delle

risorse disponibili a legislazione vigente per  le  competenze  degli

addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».

 

                               Art. 2 

                         Disposizioni finali 

  1. I contratti di cui all'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021,  n.  128,  gia'

stipulati alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,

continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma

restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per

il venir meno del rapporto fiduciario.

2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione.

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