Ministero della Transizione ecologica: novità organizzative con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n. 182.
In particolare, è stato modificato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 con particolare riferimento:
- all'articolo 8, comma 1;
- articolo 23, comma 4;
- all'articolo 28, comma 2.
Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero
della transizione ecologica. (22G00117)
(Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, n.182)
Vigente al: 20-8-2022
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare,
l'art. 17-sexies, comma 3;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e, in particolare,
l'articolo 17, comma 1-ter;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da
35 a 40;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',
e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica;
Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022;
Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 luglio 2021, n. 128
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle
politiche e della legislazione europea e collaborazione con le
competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione
degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto;
monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della
normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli
organismi internazionali;»;
2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalita' indicate
nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono
soppresse;
3) alla lettera d), le parole «organi competenti» sono
sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;
b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero
foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni»
sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione»;
c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere
altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al
comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici
del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di
enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei
esperti e consulenti in possesso di particolari professionalita' e
specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei
alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla
pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato.
La durata degli incarichi di cui al presente comma non puo' essere
superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli
addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia'
stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma
restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per
il venir meno del rapporto fiduciario.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.