Idrogeno per il trasporto ferroviario: con il decreto 1° agosto 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022) il minInfrastrutture ha stanziato 300 milioni di euro destinati al sostegno di attività di ricerca e sviluppo dedicate all'idrogeno per il trasporto ferroviario.
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Idrogeno per il trasporto ferroviario: l'obiettivo
L'obiettivo del finanziamento è di sviluppare la sperimentazione della trasformazione verso l'idrogeno di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale sia locale sia regionale. La sperimentazione comprende mezzi rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile.
Idrogeno il per trasporto ferroviario: le realizzazioni
Il contributo in materia di idrogeno per trasporto ferroviario prevede di realizzare almeno dieci stazioni di stoccaggio e rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026. Le risorse destinate alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto il ferroviario dovranno essere assegnate prevedendo l'assegnazione entro il 31 marzo 2023.
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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento in merito a idrogeno per il trasporto ferroviario.
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 1° luglio 2022
Investimento delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto
ferroviario. (22A04299)
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma
1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la
legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;
Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il regolamento delegato 2021/2139/UE della Commissione del 4
giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 9
dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai,
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161
/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in
favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi e alla
definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla
presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione
europea;
Vista in particolare la misura M2C2 - Investimento 3.4
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» del PNRR
che prevede una dotazione di 300 milioni di euro, per il periodo
2021-2026;
Considerato che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR,
l'investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone M2C2-16
con l'assegnazione delle risorse per realizzare nove stazioni di
rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee
ferroviarie e, entro il 30 giugno 2026, il target M2C2-17 con la
realizzazione di almeno dieci stazioni di rifornimento a base di
idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie;
Considerato che, per la misura di cui al punto precedente,
nell'ambito degli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR
dell'Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per
l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al
conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il
riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR
in favore dell'Italia, ed in cui e' esplicitato l'«Interim step-1
Definition of the criteria for the location of the refuelling station
along the railway network», il quale prevede come «timeline for
completion» il secondo trimestre 2022;
Considerato che, nell'ambito dell'Investimento 3.4 «Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» ricompreso nella
componente «M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale piu' sostenibile»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso alla
Commissione europea il 30 aprile 2021, e' indicato, tra l'altro, che
la l'intervento prevede la conversione verso l'idrogeno delle linee
ferroviarie non elettrificate in «regioni caratterizzate da elevato
traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni a
diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e
Basilicata» e che i «progetti di fattibilita' piu' avanzati in
Valcamonica e Salento prevedono la sperimentazione in modo integrato
di produzione, distribuzione e acquisito di treni ad idrogeno»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge
1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti.» ed in particolare: - l'art. 1,
comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026,
e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3, con
cui sono destinate al rafforzamento delle linee regionali - linee
regionali gestite da regioni e municipalita' risorse complessive pari
a 1.550 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, che ha definito le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1,
comma 2, lettera c), punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in
particolare, il suo Allegato 1, in cui sono riportati gli interventi
ammessi a finanziamento, con il relativo cronoprogramma;
Visto, in particolare, che nell'Allegato 1 del citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 23
settembre 2021, n. 363, sono ricompresi, tra gli altri, l'intervento
«F. ADRIATICO SANGRITANA: Interventi di potenziamento: rinnovo parco
rotabile con treno ad idrogeno», con beneficiario la Regione Abruzzo,
per un importo ammesso al finanziamento pari a 35.860.000 euro,
l'intervento «FCE: acquisizione materiale rotabile ad idrogeno», con
beneficiario la Ferrovia Circumetnea, per un importo ammesso al
finanziamento pari a 44.680.000 euro, l'intervento «F. DELLA
CALABRIA: Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee
ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro», con beneficiario Regione
Calabria, per un importo ammesso al finanziamento pari a 280.000.000
euro, l'intervento «ARST: Interventi di potenziamento: Collegamento
ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di
produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari -
Alghero - Aeroporto», con beneficiario la Regione Sardegna, per un
importo ammesso al finanziamento pari a 140.000.000 euro;
Vista l'ordinanza 20 dicembre 2021, n. 3, del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, per l'attuazione degli interventi del Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura
A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 2, intitolata
«Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e
realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti
rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021,
n. 108;
Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e,
in particolare, la componente M2C2, in cui e' ricompreso
l'investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», prevedendo il
sub-investimento 4.4.1 «Bus» per un importo di 2.415.000.000 euro e
il sub-investimento 4.4.2 «Treni» per un importo di 800.000.000 euro;
Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato
sub-investimento 4.4.1 «Bus», per un importo di 1.915.000.000 euro,
prevedendo, tra l'altro, «l'acquisto di autobus ad emissioni zero con
alimentazione elettrica o ad idrogeno»;
Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, ha definito le
modalita' di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato
sub-investimento 4.4.2 «Treni», per un importo di 500.000.000 euro,
prevedendo, tra l'altro, l'acquisto di «treni ad alimentazione
elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale
rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di
interesse delle regioni e province autonome»;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto
6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o
svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17
del regolamento (UE) 2020/852»;
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2018;
Visti il Green deal europeo e il pacchetto «Fit for 55: delivering
the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality», di
cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni Bruxelles, del 14 luglio 2021 COM(2021) 550 final,
nonche' la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi, che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio» del 14 luglio 2021, COM(2021) 559 final, e
successivi emendamenti;
Visti l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato
di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza», e, in particolare, l'art. 23 «Disposizioni in materia di
produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni
di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di
approvazione dei piani di bacino»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14
ottobre 2021, n. 21 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni
inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema
informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto
concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante
l'«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante
l'«Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 9 giugno 2022, n.
20190, indirizzata alla struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza
del medesimo Ministero, con cui, nel rappresentare che
l'implementazione delle sperimentazioni dell'idrogeno nel trasporto
su gomma e ferroviario comporta l'esigenza di porre particolare
attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la
sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, si
chiede alla struttura di costituire, per i necessari approfondimenti,
«un apposito gruppo di lavoro, assumendone il coordinamento,
nell'ambito del quale coinvolgere, oltre alle competenti
articolazioni ministeriali, l'Ansfisa e la Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del
fuoco»;
Vista la nota 20 giugno 2022, n. 2179, con la quale, vista la
citata nota del Capo di Gabinetto 9 giugno 2022, n. 20190, e
considerato, tra l'altro che, l'implementazione di tali
progettualita' «comporta, peraltro, l'esigenza di porre particolare
attenzione nella predisposizione della disciplina tecnica per la
sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e
nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per
la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonche' per le modalita'
di trasporto su navi e su rete», acquisite le designazioni delle
specifiche professionalita' da inserire nel costituendo gruppo di
lavoro, il coordinatore della struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico gruppo di
lavoro, nominandone i relativi componenti e prevedendone la presenza,
tra l'altro, di componenti delle competenti articolazioni
ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'investimento
1. Per le finalita' previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - componente M2C2 - Investimento 3.4
«Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario», le
risorse complessivamente disponibili sono pari a 300 milioni di euro.
2. L'investimento ha lo scopo di sviluppare la sperimentazione
della trasformazione verso l'idrogeno di servizi di trasporto
ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi
rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso
la realizzazione di almeno dieci stazioni di stoccaggio e
rifornimento a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il
30 giugno 2026, prevedendo l'assegnazione delle risorse entro il 31
marzo 2023.
3. L'oggetto del finanziamento riguarda la sperimentazione, in modo
integrato, di produzione di idrogeno ai sensi del regolamento
delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili, distribuzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo
dell'idrogeno, rifornimento ai treni e utilizzo dell'idrogeno per la
trazione dei mezzi rotabili, nonche', in caso di disponibilita' delle
risorse, acquisizione di materiale rotabile alimentato ad idrogeno
(fuel cell). L'investimento include il sostegno ad attivita' di
ricerca e sviluppo dedicate all'idrogeno nel trasporto ferroviario, a
partire da nuovi elettrolizzatori ad alta pressione (grado di
maturita' tecnologica 5-7) e sistemi di stoccaggio ad alta capacita'
con possibilita' di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di
maturita' tecnologica 3-5).
4. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i
programmi di investimento di cui al presente decreto non devono
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono rispettare il
principio di addizionalita' della produzione di energia rinnovabile e
in ogni caso i requisiti contenuti nell'approvando atto delegato
della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produzione di
combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno
origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili
con la procedura di cui al presente decreto.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento
(UE) 2021/241 circa il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione, i destinatari del finanziamento
riconoscono l'origine e assicurano la visibilita' del finanziamento
dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU» in tutte le
attivita' di comunicazione a livello di progetto, assicurando la
pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale
italiadomani.gov.it e prevedendo altresi' il riferimento a Misura,
Componente, Investimento del PNRR. I destinatari ottemperano altresi'
ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241 circa
l'attuazione di misure atte a contribuire alla parita' di genere e
alle pari opportunita' per tutti, come pure all'integrazione di tali
obiettivi.
6. L'attuazione delle sperimentazioni e' svolta secondo la
disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con
treni alimentati a idrogeno e la definizione di normative, standard e
procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma,
definite dalle competenti autorita' a seguito delle attivita' del
gruppo di lavoro costituito dalla struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con la presenza di componenti delle competenti
articolazioni ministeriali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA) e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.
7. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma
6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e' destinato al
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 2
Assegnazione delle risorse
1. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e'
disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture, e della
mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico
locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile, secondo
quanto definito nel successivo articolo 4 inerente alla procedura per
la presentazione delle proposte progettuali e la valutazione e la
selezione delle istanze.
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, dedicate al
finanziamento di opere, impianti e infrastrutture, nonche' al
finanziamento di materiale rotabile alimentato ad idrogeno (fuel
cell), hanno come beneficiari la competente regione o provincia
autonoma, o le competenti regioni o province autonome qualora la
competenza sia condivisa, ad esercitare le funzioni relative al
servizio ferroviario a cui la proposta progettuale integrata si
riferisce, con i vincoli di cui al successivo articolo 6, fatti salvi
gli interventi eventualmente previsti sull'infrastruttura di
proprieta' del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui al
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della
direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto.
3 Gli enti di cui al precedente comma 2 si avvalgono quali soggetti
attuatori delle aziende che gestiscono la infrastruttura ferroviaria
interessata e/o i servizi oggetto di trasformazione verso
l'alimentazione a idrogeno.
Art. 3
Criteri per la localizzazione delle infrastrutture
e per la selezione delle proposte progettuali integrate
1. Per la individuazione delle stazioni di rifornimento a base di
idrogeno, si considerano le linee ferroviarie su cui vengono eserciti
servizi di tipo locale e/o regionale svolti con utilizzo di materiale
rotabile a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile.
2. La localizzazione delle stazioni di rifornimento discende in via
prioritaria da un progetto di trasformazione verso l'idrogeno dei
servizi di trasporto ferroviario, nel rispetto del loro processo
industriale, che considera gli ambiti regionali di cui al comma 1, in
cui si preveda una sperimentazione in modo integrato delle fasi di
produzione di idrogeno definito ai sensi del regolamento delegato
(UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili, con l'eventuale trasporto tramite idrogenodotto o su
mezzi di trasporto stradale, realizzazione di infrastrutture atte a
distribuzione, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, nonche' al
rifornimento e all'utilizzo dell'idrogeno da parte del materiale
rotabile e acquisizione (eventuale, se non gia' finanziata con altre
fonti di finanziamento) del materiale rotabile alimentato ad idrogeno
(fuel cell), o che riguardi l'ambito delle hydrogen valleys.
3. La localizzazione degli investimenti tiene conto, in via
prioritaria, delle aree e delle esigenze gia' individuate nei
provvedimenti di seguito indicati:
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
#NextGenerationItalia - ItaliaDomani, trasmesso alla Commissione
europea il 30 aprile 2021, in cui e' stata prevista la
sperimentazione in modo integrato di produzione e distribuzione di
idrogeno e acquisto di treni ad idrogeno in Valcamonica e Salento, e
piu' in generale, la trasformazione verso l'idrogeno delle linee
ferroviarie non elettrificate in regioni caratterizzate da elevato
traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni ad
alimentazione diesel in Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo,
Calabria, Umbria e Basilicata (Investimento 3.4 «Sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» ricompreso nella
componente «M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale piu' sostenibile»);
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del 23 settembre 2021, n. 363, che ha previsto, tra gli
altri, l'intervento «Ferrovia Adriatico Sangritana: Interventi di
potenziamento: rinnovo parco rotabile con treno ad idrogeno», con
beneficiario la Regione Abruzzo, per un importo ammesso al
finanziamento pari a 35.860.000 euro, l'intervento «Ferrovia
Circumetnea: acquisizione materiale rotabile ad idrogeno», con
beneficiario la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, per un
importo ammesso al finanziamento pari a 44.680.000 euro, l'intervento
«Ferrovia della Calabria: Interventi di potenziamento ed
ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro»,
con beneficiario Regione Calabria, per un importo ammesso al
finanziamento pari a 280.000.000 euro, l'intervento «ARST: Interventi
di potenziamento: Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero
aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale
rotabile per la linea Sassari - Alghero - Aeroporto», con
beneficiario la Regione Sardegna, per un importo ammesso al
finanziamento pari a 140.000.000 euro;
ordinanza del 20 dicembre 2021, n. 3, del Commissario
straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 che, tra le diverse linee di intervento, prevede
l'adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e
realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti
rinnovabili.
4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e
la mobilita' pubblica sostenibile provvede alla valutazione ed alla
selezione delle proposte progettuali presentate sulla base dei
criteri di seguito elencati:
- il livello di sostenibilita' del progetto proposto, con riguardo
specifico agli aspetti di natura ambientale, trasportistica,
energetica, tecnico-operativa, di sicurezza, economico-gestionale e
al cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
- la prossimita' dei centri di produzione di idrogeno alla linea
ferroviaria oggetto della proposta progettuale, a prescindere dalla
localizzazione della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile (FER) utilizzata per la produzione dell'idrogeno, in
coerenza con quanto indicato dall'articolo 23 del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno
2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza», fatto salvo il rispetto del
principio di addizionalita' della produzione di energia rinnovabile,
e in ogni caso i requisiti contenuti nell'approvando atto delegato
della direttiva (UE) 2018/2001 sopra citato;
- il livello di coerenza della proposta progettuale con gli
investimenti relativi alle risorse di cui alla componente M2C2 del
PNRR - Investimento 4.4 «Rinnovo flotte bus e treni verdi», con
particolare riguardo alla presenza, nell'ambito territoriale di
riferimento, di sistemi di trasporto pubblico locale e/o regionale
con alimentazione a idrogeno;
- la valutazione del livello di maturita' della proposta
progettuale e della sua sostenibilita' economico-finanziaria.
5. Le proposte progettuali devono essere corredate da una prima
analisi quantitativa integrata della filiera industriale ed
operativa, con riguardo particolare alle fasi di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile (FER), produzione di idrogeno
con l'eventuale trasporto, realizzazione di infrastrutture atte alla
distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo dell'idrogeno,
interventi infrastrutturali di terra della sede ferroviaria,
acquisizione del materiale rotabile alimentato ad idrogeno (fuel
cell), includendo un'analisi di fattibilita' tecnico-economica della
conversione dei servizi di trasporto locale e/o regionale verso altre
alimentazioni alternative.
6. Le proposte progettuali devono indicare un'analisi dei
fabbisogni energetici richiesti per la produzione, la distribuzione e
il rifornimento dell'idrogeno necessario per l'esercizio del servizio
ferroviario, con indicazione delle valutazioni previsionali e dei
monitoraggi intermedi e finali dell'investimento definiti ai sensi
dello schema metodologico reso disponibile con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione
generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita'
pubblica sostenibile.
7. Le proposte progettuali devono minimizzare, nello svolgimento
ordinario delle attivita', il trasporto dell'idrogeno su mezzi di
trasporto stradale dal sito di produzione al sito di stoccaggio,
rifornimento e utilizzo dell'idrogeno, dettagliando altresi'
l'eliminazione graduale, anche per fasi, del trasferimento
dell'idrogeno su mezzi di trasporto stradale, qualora non avvenga
tramite mezzi a trazione elettrica o alimentati ad idrogeno.
8. Le proposte progettuali provvedono ad evidenziare le
potenzialita' di sviluppo per fasi modulari del singolo investimento,
anche in ottica di utilizzo multiuso dell'idrogeno, con priorita' per
le strutture di rifornimento da localizzarsi nelle aree che offrono
possibilita' di sinergie con l'utilizzo dell'idrogeno da parte di
altri centri di domanda, al di fuori del settore dei trasporti, come
gli impianti chimici, e, nei trasporti, da parte di flotte del
servizio di trasporto pubblico locale e/o regionale su gomma, anche
al fine di aumentare l'utilizzo e la domanda di idrogeno, e di
ridurne i costi di produzione.
9. Le proposte progettuali devono dimostrare la sostenibilita'
tecnico-economica dell'investimento, con indicazione dei soggetti
economici responsabili dell'infrastruttura e/o del servizio di
trasporto ferroviario e del coordinamento della filiera industriale
ed operativa dell'intervento.
Art. 4
Procedura per la presentazione delle proposte progettuali e per la
valutazione e la selezione delle istanze
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e la mobilita' pubblica sostenibile sono disciplinate le
modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle risorse di
cui all'articolo 1, comma 1, e le proposte progettuali di cui al
precedente articolo 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e
la mobilita' pubblica sostenibile provvede alla valutazione tecnica
ed alla selezione delle proposte progettuali presentate sulla base
dei criteri disciplinati all'articolo 3.
Art. 5
Modalita' di utilizzo delle risorse
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili -Direzione generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e la mobilita' pubblica sostenibile sono stabilite le
modalita' di utilizzo ed erogazione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 1, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei
traguardi ed obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR e dai
provvedimenti nazionali che dettano le disposizioni attuative del
medesimo PNRR.
2. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 1, avviene con le modalita' definite nei
provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.
Art. 6
Vincoli sulle infrastrutture e sui beni
e servizi oggetti di finanziamento
1. Le infrastrutture realizzate con le risorse di cui al presente
decreto sono di proprieta' della regione o provincia autonoma
competente all'esercizio delle funzioni disciplinate dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, o del soggetto affidatario
della gestione dell'infrastruttura e/o del servizio, purche' ricorra
il vincolo di reversibilita' in favore della regione o provincia
autonoma stessa, previo riscatto del valore residuo, determinato
sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell'Allegato A alla
deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di
contributo pubblico.
2. Nei casi in cui il servizio ferroviario di competenza della
regione o provincia autonoma, interessato dalla trasformazione verso
l'idrogeno, si svolga sull'infrastruttura di proprieta' del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il soggetto
proponente e' la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. a cui e'
assegnata la proprieta' delle infrastrutture dalla stessa realizzate,
come soggetto attuatore, con le risorse di cui al presente decreto.
3. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di
cui al presente decreto e' destinato esclusivamente ai servizi di
trasporto ferroviario regionale di competenza della regione e
provincia autonoma ed e' assegnato all'affidatario dei servizi nel
rispetto delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e del suo
Allegato I.
4. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse di
cui al presente decreto e' di proprieta' della regione o provincia
autonoma relativa al servizio ferroviario assegnatario delle risorse,
o di soggetto da essa designato, o del soggetto affidatario del
servizio, purche' ricorra il vincolo di reversibilita' in favore
della regione o provincia autonoma stessa, previo riscatto del valore
residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9,
dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154,
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale
quota non ammortizzata di contributo pubblico.
Art. 7
Obblighi di monitoraggio e messa a disposizione dei dati delle
sperimentazioni e coerenza con i principi propri
dell'interoperabilita' e della sicurezza ferroviaria
1. In coerenza con la natura di sperimentazione dell'ambito di
investimento oggetto di finanziamento con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 1, lo sviluppo delle attivita' dettagliate
nella proposta progettuale deve essere condotto nel rispetto dei
piani di monitoraggio intermedi e finali dell'investimento definiti
ai sensi dello schema metodologico reso disponibile con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la
mobilita' pubblica sostenibile.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili -Direzione generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e la mobilita' pubblica sostenibile sono stabilite le
modalita' e le frequenze di trasmissione dei dati relativi al
monitoraggio fisico ed economico dell'intervento da parte dei
soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione
generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita'
pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili predispongono, con cadenza annuale a partire
dal 2024, un rapporto tecnico sull'attuazione degli investimenti e
gli aspetti rilevanti della sperimentazione, con specifico riguardo
alle analisi energetiche, ai costi di gestione ed operativi, alle
analisi trasportistiche e agli impatti di natura ambientale.
4. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione
generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli
aspetti di competenza, operano, per l'intero periodo di
sperimentazione, a supporto delle strutture, delle amministrazioni e
dei soggetti coinvolti nella sperimentazione, al fine di garantire
coerenza con i principi propri dell'interoperabilita' e della
sicurezza ferroviaria per come richiamati dai decreti legislativi 14
maggio 2019, n. 50 e n. 57, ed in tale contesto gestiscono i rapporti
con enti, organismi e comitati nazionali, europei ed internazionali
per come richiamati dalle norme vigenti.
Art. 8
Efficacia
Il presente decreto acquista efficacia a seguito dell'avvenuta
registrazione da parte degli organi di controllo.
(Idrogeno per trasporto ferroviario)