(Bando parco agrisolare: istruzioni per l’uso)
Il D.M. 25 marzo 2022 (così come integrato e modificato dal D.M. 14 luglio 2022 «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”») sugli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale si inserisce nel vasto e complesso quadro disegnato dal Pnrr – piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio il 5 maggio 2021 e approvato a livello europeo il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione.
Il campo di applicazione
Il Pnrr si articola in sei missioni (vedere il grafico 1), le quali rappresentano altrettante aree tematiche su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i sei pilastri del “Next Generation EU”, il maxi-piano di investimenti che dovrebbe condurre alla ripresa economica lasciandosi alle spalle la recente crisi pandemica.
Grafico 1
Le missioni del Pnrr
Nell’ambito della missione 2, componente 1, investimento 2.2, il D.M. 25 marzo 2022 fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco agrisolare”, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici (con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp) su edifici a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale (art. 2).
Si parla, per il periodo 2022-2026, di ben 1.500 milioni di euro di cui almeno il 40% è vincolato sui progetti da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Entrando nel dettaglio, le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro, suddivisi nel seguente modo:
- 200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
- 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (vedere il grafico 2).
Grafico 2
La misura persegue l'obiettivo di compendiare il necessario svecchiamento del comparto rendendolo, al tempo stesso, efficiente dal punto di vista energetico. Il comma 4 dell’art. 2 segnala che «In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell’attività agrituristica».
Tra le attività di riqualificazione che possono incidere anche in termini di efficienza energetica si menzionano (vedere il grafico 3):
- la rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti;
- la realizzazione dell'isolamento termico;
- la realizzazione di un sistema di aerazione (cosiddetta intercapedine d’aria).
Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le voci di spesa elencate all’art. 6 del decreto, tra cui si possono citare:
- i servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- l’acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- l’acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti.
Gli interventi eseguiti, peraltro, non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali esistenti. Inoltre, le agevolazioni previste non potranno riguardare attività connesse all’utilizzo, anche indiretto, di combustibili fossili, con un perfetto bilanciamento rispetto all’applicazione del principio Dnsh «non arrecare alcun danno significativo all’ambiente».
Grafico 3
Attività di riqualificazione
I criteri e le modalità di erogazione
A latere delle premesse appena considerate, il decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, e in particolare:
- i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.
I soggetti beneficiari (imprenditori agricoli in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali con codice ateco ammesso, le cooperative agricole che svolgono attività ex art 2135, codice civile, e, infine, le cooperative o i loro consorzi ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), qualora siano muniti dei requisiti previsti (ad esempio - come espresso all’art. 4, comma 3, D.M. in commento - non essere sottoposti a interdizione, essere capaci di esibire Durc regolare, non trovarsi in stato di fallimento eccetera), possono richiedere il contributo, nelle modalità e nei termini prefissati, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, pena l’irricevibilità della domanda.
A questo proposito, il 22 agosto 2022 sul sito web del Mipaf e del Gse – soggetto incaricato dell’attuazione dell’intervento in parola – è stato pubblicato l’avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
L’avviso pubblico si completa di quattro allegati:
- allegato A: regolamento operativo;
- allegato B: codici Ateco dei soggetti beneficiari;
- allegato C: allegati Tfue;
- allegato D: simulatore di analisi controfattualità grandi imprese.
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal Gse all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.
Le garanzie richieste
La domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica asseverata da parte di professionista completa della descrizione del sito, dei lavori oggetto dell'istanza di contributo, la stima preliminare dei costi, il cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si richiede l'agevolazione, la descrizione dei lavori con le specifiche tecniche dei materiali utilizzati, visura del catasto fabbricati, documentazione atta all'identificazione del fabbricato e un dossier fotografico per documentare lo stato dei luoghi e ante operam.
L’erogazione dell’agevolazione è prevista in una volta sola alla fine dei lavori, salva la richiesta da parte del beneficiario di ricevere un anticipo. Richiesta che, tuttavia, deve essere corredata dall’esibizione di ulteriori garanzie tra cui, a titolo d’esempio, idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche che rispondano a idonei requisiti di solvibilità, oppure ancora, documentazione di legge sulle verifiche antimafia (art. 10).
In ogni caso, l'erogazione del finanziamento è subordinata all'approvazione del progetto presentato, alla verifica della regolarità contributiva e fiscale, all’assenza di cause ostative in materia di procedure concorsuali/antimafia e all’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Al termine dei lavori, entro novanta giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta, tra cui spiccano, per importanza, una relazione finale sui risultati del progetto e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, sarà erogato il contributo.
Il monitoraggio
Per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell’agevolazione, sono ammessi controlli e ispezioni al fine di verificare il rispetto e sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso alle agevolazioni, la realizzazione degli interventi conformemente a quanto indicato nel progetto approvato e l’assenza di doppio finanziamento.
In considerazione alla gravità dell’inadempimento rilevato, il ministero può disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento.
I casi considerati dall’art. 12 del decreto sono:
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
- mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- mancata realizzazione dell’intervento nei termini temporali indicati;
- mancato rispetto del principio DNSH – “non arrecare un danno significativo all’ambiente”;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- esito negativo dei controlli;
- sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- ulteriori casi previsti nei provvedimenti.
In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire tutti gli importi erogati, compresa l’eventuale anticipazione maggiorata degli interessi previsti per legge.